Cassation court rejects tax agency appeal, upholding lower court's dismissal of company's registration tax transfer case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a lower court ruling that dismissed a company's challenge to registration taxes. The agency argued the lower court erred by failing to apply the abuse of right principle to reclassify a business transfer as a property transfer, thereby increasing taxes. However, the court held that the specific statutory interpretation rules for registration taxes, which limit analysis to the document's content, override general constitutional principles in this context. Consequently, the lower court's decision to reject the company's claim was confirmed, and the agency's appeal was dismissed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 d.P.R. n. 131/86; Art. 3, 53 Cost.: The specific statutory interpretation rules for registration taxes, limiting analysis to the document's content, override general constitutional principles of abuse of right, preventing the tax authority from reclassifying transactions based on external elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1450-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ALAD DI ANDREA MARIANI & C SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GONDAR 22, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LORENZO LODI e LORENZO MAGNANI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3353/2016 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 07/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere Dott.
MILENA BALSAMO; R.G. 1450/2017 RITENUTO CHE 1. Con atto del primo ottobre 2011, la società Alad s.as di Andrea Mariani & C aveva ricevuto da Licia Girardi un conferimento d'azienda costituito da immobili, atto che aveva scontato l'imposta di registro in misura fissa per i conferimenti d'azienda. L'agenzia delle entrate riqualificava il conferimento d'azienda in termini di conferimento di immobili ponendo a carico delle parti contribuenti le maggiori imposte di registro e ipo-catastali applicando le aliquote del 7%, del 2% e dell'1°/0 sul valore degli immobili pari ad euro 8000.000,00 rispetto alle imposte in misura fissa versate all'atto della registrazione.
Avverso l'avviso di liquidazione proponevano ricorso sia la società che Licia Giraudi. La CTP di Milano accoglieva entrambi i ricorsi. Proposto appello dall'Agenzia delle Entrate, la CTR della Lombardia lo respingeva affermando che quanto previsto dall'art. 20 d.P.R. n. 131/86 non prevede una misura antielusiva e non può essere confuso con l'art. 37 bis del d.P.R. n. 600/73, motivando la reiezione affermando l'inapplicabilità al caso di specie degli artt. 21 - che regolamenta l'imposizione dell'atto cumulativo - nonché dell'art. 22 che concerne l'imposizione su atti diversi da quello presentato per la formalità ed in questo enunciati.
Avverso la sentenza n. 3353/2016, depositata il 7.06.2016, della CTR della Lombardia, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La società resiste con controricorso e eters ,ra D 0)1 t CONSIDERATO CHE 2.Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/86 nonché degli artt. 3, 53 97 Cost. e dell'art. 2697 c.c.; per aver la CTR erroneamente ritenuto non applicabile il principio dell'abuso del diritto dettato in materia di tributi armonizzati all'imposta di registro, assumendo la diretta derivazione comunitaria, quanto ai tributi armonizzati, e, comunque, costituzionale (art.
53) per quelli non armonizzati, del principio di divieto di abuso del diritto, secondo il quale il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale. In particolare, afferma l'Agenzia delle Entrate che l'art. 20 cit. non è solo una norma interpretativa degli atti registrati ma una disposizione intesa a identificare l'elemento strutturale del rapporto giuridico tributario.
Il quale è dato dall'oggetto e viene fatto coincidere con gli effetti giuridici indicativi della capacità contributiva dei soggetti che compiono gli atti. In simile contesto, la prevalenza della natura intrinseca degli atti registrati e dei loro effetti giuridici sul loro titolo e sulla loro forma apparente vincola l'interprete a privilegiare, nell'individuazione della struttura del rapporto giuridico tributario, la sostanza sulla forma, id est, il dato giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti e ai loro effetti giuridici, rispetto a ciò che formalmente è enunciato, anche frazionatamente, in uno o più di questi atti.
Con la conseguenza di doversi riferire l'imposizione al risultato di un comportamento sostanzialmente unitario, rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicità di comportamenti formali. A questa interpretazione si giunge, d'altronde, tenendo conto dell'evoluzione normativa che ha caratterizzato la prestazione patrimoniale tributaria di registro, dal regime della tassa (avente come oggetto l'atto inteso nella sua forma documentale, e come contenuto una determinata quantità di denaro da riscuotere, in corrispettivo del servizio di registrazione) , a quello dell'imposta (avente come oggetto la manifestazione di capacità contributiva correlabile a una ben dimostrata forza economica).Sicché, inserendosi nell'ambito di una simile evoluzione, il D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 1 e 20 vanno interpretati nell'univoco senso che oggetto dell'imposta di registro, per quanto genericamente e formalmente individuata nel riferimento dell'art. 1 agli atti soggetti a registrazione o volontariamente presentati per la registrazione, è, nella sostanza, costituito dagli effetti giuridici di tali atti.
Con l'ulteriore conseguenza che ciò che rileva è l'individuazione della causa reale dei negozi posti in essere dalle parti, ai fini della riqualificazione degli atti nonché l'irrilevanza che le operazioni economiche poste in essere non integrino una ipotesi di abuso del diritto, non trattandosi di una fattispecie di elusione del diritto. Aggiunge, infine, che la contribuente, neppure costituitasi in appello, non aveva assolto l'onere di provare l'interesse economico alla realizzazione dell'operazione economica soggetta a tassazione, violando il giudice d'appello anche il disposto dell'art. 2697 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova, avvalendosi della giurisprudenza di questa Corte orientata a ritenere che, in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, seppur non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici (che restano, pertanto, inopponibili all'Amministrazione finanziaria) volti a conseguire un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici, che giustifichino l'operazione.
E, in tale prospettiva, si è, altresì, puntualizzato che, mentre spetta all'Amministrazione delineare i termini del disegno elusivo e l'uso meramente strumentale di ordinari schemi negoziali al precipuo fine del conseguimer :o di un vantaggio fiscale, incombe sul contribuente la prova della esLstenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di carattere non meu.mente marginale o teorico che siano idonee ad escludere l'abusività. 3.Con la seconda censura, prc posta in via subordinata, si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per I giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5), c.p.c., fatto consistente nel quadro indiziario posto a base dell'avviso di liquidazione, dal quale si desume che la costituzione di una impresa individuale in cui sono stati apportati immobili personali dell'imprenditore e il successivo conferimento dell'azienda in una sas di nuova costituzione hanno consentito alle parti contraenti di conseguire notevoli it 3 vantaggi fiscali non altrimenti conseguibili ai fini delle imposte indirette, usufruendo del regime meno oneroso previsto per il conferimento d'azienda.
4. Con il terzo motivo si prospetta la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, n. 4).c.p.c.; per avere il collegio d'appello omesso di esaminare le eccezioni e le difese riproposte in sede di appello in merito alle quali la CTR si è limitata a concordare con i giudici di prime cure, senza tuttavia esplicare le ragioni giuridiche sottese al proprio convincimento. 4.Si osserva che, in tema d'imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'art. 1, comma 87 della L. n. 205/2017 e dall'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l'Amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadra bile.
L'art. 1, comma 87 della L. n. 205/2017, invero, prevede: «Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, comma 1:
1) le parole: « degli atti presentati » sono sostituite dalle seguenti: « dell'atto presentato »;
2) dopo la parola: « apparente » sono aggiunte le seguenti: « sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi »;...>> L'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018 prevede: « L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, dl testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1936, n. 131.» La Corte Costituzionale, con sentenza n. 158 del 21/07/2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 20 del d.P. R. n. 131/1986 come modificato dall'art. 1, comma 87 della L. n. 205/2017 e dall'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali.
Detta pronuncia è stata poi ribadita dalla medesima Corte con sentenza n. 39/2021, con la quale ha affermato che le questioni inerenti alla violazione degli artt. 3 e 53 Cost. sono manifestamente infondate, poiché prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate con la menzionata ordinanza del giudice di legittimità e dichiarate non fondate con sentenza n. 158 del 2020. Nel caso di specie si verte appunto, come è pacifico tra le parti e come venne già inizialmente lamentato dalla società contribuente, di avviso di liquidazione di imposta proporzionale di registro su una concatenazione di atti che l'agenzia delle entrate riqualificava in maniera unitaria ex articolo 20 d.P.R.131/86, in termini di conferimento d'azienda.
Su tale presupposto - decidendosi in diritto sul ricorso - la motivazione della sentenza della CTR va dunque modificata nei termini che precedono a norma dell'art.384 cod.proc.civ., confermandosene tuttavia il dispositivo di rigetto. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'evoluzione temporale della normativa e dell'interpretazione giurisprudenzia le. P. Q. M. La Corte Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso, in Roma