Cassation appeal dismissed as tax dispute extinguished by simplified settlement under Art. 11 D.L. 50/2017.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the underlying tax dispute had been extinguished by a simplified settlement procedure. The taxpayer submitted proof of payment under Article 11 of D.L. 50/2017, which the Revenue Agency confirmed was regularized by the Provincial Directorate. Consequently, the Court ruled that since the subject matter of the controversy ceased to exist, the judgment must be declared extinguished.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 del d.l. n. 50 del 2017; Art. 46 comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992: When a taxpayer submits proof of payment for a simplified tax settlement and the Revenue Agency confirms the regularity of the matter's conclusion, the subject matter of the controversy ceases to exist, necessitating the extinction of the judicial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso 27081-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 FANTONI BLU SPA, in persona del legale 4706 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato CESARE PERSICHELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE CAPOMACCHIA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 72/2011 della COMM.TRIB.REG.FRIULI-VENEZIA GIULIA, depositata il 05/10/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott.
ANNA MARIA FASANO; R.G.N. 27081-12 RITENUTO CHE: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 72/09/11 della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, che aveva rigettato l'appello proposto dall'Ufficio confermando con diversa motivazione la sentenza di primo grado, in controversia riguardante l'impugnazione dell'avviso di liquidazione di imposta di registro e relative sanzioni emesso con riferimento ad un contratto preliminare, stipulato da Energen s.p.a. e Fantoni Blu s.p.a., per la cessione di beni destinati alla produzione di energia elettrica e costituiti dalle centrali idroelettriche di Rauscedo, Barbeano e Rive d'Arcano, con le relative pertinenze.
Nelle more del giudizio, la società Fantoni Blu ha depositato domanda di definizione delle controversie tributarie pendenti a norma dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, allegando la prova dell'effettuato pagamento. Il ricorso, con ordinanza del 20.11.2019, è stato rinviato a nuovo ruolo con richiesta di informazioni all'Agenzia delle entrate sulla regolarità della definizione della lite fiscale pendente. L'Agenzia delle entrate ha depositato, con nota del 1.2.2021, istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando che, con comunicazione del 4.1.2018, la Direzione Provinciale di Udine ha attestato la regolarità del perfezionamento della definizione.
CONSIDERATO CHE: - La società contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, allegando la relativa documentazione;R.G.N. 27081-12 -L'Agenzia delle entrate ha depositato istanza di definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere, comunicando che con nota del 4.1.2018 la Direzione Provinciale di Udine ha attestato l'adempimento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; -In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio estinto vanno interamente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 46 comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992 come richiesto dall'Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale del 13.7.2021 effettuata da remoto.