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Ordinanza — n. 26904/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to taxpayer's withdrawal, extinguishing the case and terminating the dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26904/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer formally withdrew the lawsuit after the tax authority accepted a simplified settlement procedure. The appellant had previously requested the case be closed due to the 'rottamazione' of the tax notice, which triggered the statutory extinction of the proceedings under Article 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the Court terminated the dispute matter and ordered the mutual compensation of litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 6 D.I. n. 193/2016: When a taxpayer withdraws a cassation appeal following a simplified settlement procedure, the judgment is extinguished by operation of law, and the subject matter of the dispute ceases to exist if the debt has been fully paid.

Parole chiave

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cassation appeal extinction taxpayer withdrawal simplified settlement procedure cessation of dispute matter litigation cost compensation rottamazione cartella Art. 391 c.p.c. rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Art. 6 D.I. n. 193 del 2016
Art. 36 bis d.P.R. n.600/1973
Art. 118, terzo comma, T.u.i.r.
Art. 124 T.u.i.r.
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4887/2015 R.G. proposto da IP Maestrale Holding Italy s.r.I., in persona del 1.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv, Paolo Mereu, presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Giuseppe Gioacchino Belli n.27; -ricorrente - CONTRO Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; Li3u3 -con troricorrente - avverso la sentenza n.6555/23/14 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata in data 28 gennaio 2014, depositata in data 1 luglio 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro. RILEVATO CHE: la IP Maestrale Holding Italy s.r.l. ricorre con quattro motivi avverso l'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n.6555/23/14 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata in data 28 gennaio 2014, depositata in data 1 luglio 2014 e non notificata, che ha accolto l'appello dell'ufficio, in controversia concernente l'impugnativa della cartella di pagamento emessa ex art.36 bis d.P.R. n.600/1973 per maggiore Ires relativa all'anno di imposta 2006 ; con la sentenza impugnata la C.t.r. ha ritenuto che, incontestate le circostanze dell'avvenuta interruzione della tassazione di gruppo e della continuazione del regime consolidato per scelta di tutte le società coinvolte, l'Agenzia avesse liquidato le somme dovute per gli acconti, il cui calcolo andava fatto per legge (art.118, terzo comma, T.u.i.r.) nel primo esercizio, senza aumentare o diminuire il reddito di imposta, come previsto dall'art.124 T.u.i.r.; a seguito del ricorso, l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 giugno 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; in data 24 ottobre 2018 la società Erg Wind Holding Italy s.r.I., già IP Maestrale Holdings Italy s.r.I., ha depositato istanza, notificata a controparte, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinunzia al ricorso, attesa l'intervenuta definizione del contenzioso per "rottamazione" della cartella impugnata, come da documentazione allegata;

CONSIDERATO CHE: preliminarmente deve darsi atto che la società ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, notificato all'Agenzia delle entrate, deducendo di aver definito la lite pendente; «in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.I n. 193 del 2016, conv. con modif. in I. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato» (Cass.

Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018); pertanto, nel caso di specie, stante la rinunzia del ricorrente, notificata a controparte, che non ha eccepito alcunché, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art.391 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite . Così deciso in Roma, i