Cassation court allows religious community's tax exemption appeal, ruling commercial school activities disqualify non-exclusive religious housing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the religious congregation's appeal against the Regional Tax Commission's partial tax exemption decision. The Commission had granted exemption only for school and elderly care sections, rejecting the claim for the religious housing portion because the buildings served a commercial school. The court held that since the school activities were commercial, the religious housing could not qualify for exemption under the relevant decree, reversing the lower court's ruling. Consequently, the case was remitted to the Regional Tax Commission for a new examination of the entire property.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992; In matters of municipal property tax, religious housing exemption is denied when the presence of religious quarters is instrumental to the main exercise of a commercially oriented educational or healthcare activity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.N. 26466/2017 proposto da: SOGERT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere, via Pezzella P.co Valentino 70 presso lo studio dell'avv. Francesco Petrella che la rappresenta e difende idowt c , 21-;_-_n, fre55° l a ea v-k celle r Ae l( Cov. Ce .9 u asc - ricorrente- contro CONGREGAZIONE PICCOLE APOSTOLE DELLA REDENZIONE, con sede legale in Visciano (NA) elettivamente domiciliate in Roma via Ugo De Carolis 31 presso lo studio dell'avv. Vito Sola rappresentate e difese dagli avv.ti.
Agnese Gualtieri e Oronzo Caputo del foro di Napoli - controrícorrente - avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE, della CAMPANIAi/depositata il 4/42017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21.06.2021 dal Consigliere Relatore RITA RUSSO. RILEVATO CHE La Congregazione delle piccole apostole ha impugnato l'avviso di accertamento 1Cl relativo all'anno 2008 notificatole dalla concessionaria per la riscossione del Comune di Visciano invocando l'esenzione prevista dall'art. 7 del Dlgs 504/1992y deducendo che una parte degli immobili è destinata ad abitazione della comunità religiosa e adibita all'esercizio del culto e cura delle anime; che altra porzione è destinata a scuola paritaria per l'infanzia e a somministrazione di alimenti e bevande; che una ulteriore porzione è destinata a casa di riposo per anziani e somministrazione di bevande e alimenti.
Il ricorso della Congregazione è stato accolto in primo grado. La società di riscossione ha proposto appello che la CTR ha parzialmente accolto, rilevando: che per le parti di immobile destinate a scuola e ricovero anziani sussiste il requisito soggettivo dell'esenzione, ma non anche il requisito oggettivo, poiché le strutture destinate ad attività assistenziali previdenziali e didattiche non sono esercitate secondo modalità non esclusivamente commerciali; che a tal fine non basta che nell'anno di imposta in questione le perdite siano state superiori agli utili, mentre rileva la circostanza che è previsto un corrispettivo a carico dell'utenza, che RG 26466/2017 2 ci sono unità lavorative iscritte al libro matricola e medici con rapporto di collaborazione professionale.
Il giudice d'appello rileva inoltre che per quanto non sia corretta l'eccezione di passaggio in giudicato sul capo della sentenza che riguarda la parte degli immobili adibiti ad abitazione delle suore, sul punto la società di riscossione pur avendo chiesto la riforma integrale della sentenza non ha specificato alcuna censura, e pertanto su questo punto l'appello ha ritenuto l'appello inammissibile. Avverso la predetta la società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Si è costituita con controricorso la Congregazione.
La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 21 giugno 2021. RITENUTO CHE 1. - Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'ad 53 del Dlgs 546/1992. Parte ricorrente deduce che nel processo tributario l'appello si può proporre anche ribadendo le stesse ragioni e argomentazioni già dedotte in primo grado e poste a sostegno della legittimità del proprio operato. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all'art. 7 del Dlgs 504/ 1992.
La società di riscossione deduce di aver sempre fondato le sue difese in primo e in secondo grado sulla ritenuta inapplicabilità dell'esenzione per i due immobili iscritti in catasto, intesi nel loro complesso, non rinvenendo alcuna possibilità di parziale esenzione dell'imposta per alcune porzioni in cui sarebbe esercitato il culto. RG 26466/2017 3 Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ex art 360 n. 5 c.p.c. l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, trascrivendo una parte degli atti difensivi di secondo grado che dimostra come la società di riscossione ha sempre ritenuto che ai fini dell'esenzione in parola è necessaria la verifica della compresenza del requisito soggettivo e oggettivo e che ha tal uopo richiesto la riforma totale della sentenza di primo grado.
Deduce che la CTR ha omesso di pronunciarsi "sul perché abbia ritenuto il diritto all'esenzione parziale dell'imposta per le porzioni destinate al culto e a casa delle suore sebbene l'immobile non fosse adibito esclusivamente a tale attività". I motivi possono esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione e sono fondati. La tesi difensiva della parte emerge chiaramente dal ricorso e dalla trascrizione degli atti difensivi del precedente grado, e si sottrae alla censura di inammissibilità: la parte ha inteso riferire le sue censure in appello agli immobili intesi nel suo complesso, evidenziando come rispetto a tutti gli immobili e quindi anche alle porzioni destinate ad abitazione delle suore mancassero i requisiti i per fruire della esenzione.
La CTR avrebbe dunque dovuto verificare se la porzione destinata ad abitazione delle suore avesse effettivamente i requisiti per fruire della esenzione e non fosse invece semplicemente strumentale all'esercizio della attività sanitaria e scolastica, esame da condursi secondo i consolidati principi di giurisprudenza applicabili alla fattispecie. Questa Corte ha già affermato che "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dalla stessa prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 (nel testo originario, RG 26466/2017 4 vigente "ratione temporis"), con riguardo all'esercizio di attività di religione o di culto, non spetta ove la presenza "in loco" degli alloggi dei religiosi sia strumentale allo svolgimento, in via principale, di un'attività didattica avente natura oggettivamente commerciale" (Cass. 10754/2017).
Lo stesso principio può essere applicato al caso in cui l'attività imprenditoriale si svolga in ambito sanitario, non essendo sufficiente; per beneficiare della esenzione di cui all'art 7 comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 i la natura non commerciale dell'ente se manca il requisito oggettivo di una attività esercitata con modalità non commerciali, ed è irrilevante che - in ipotesi- gli utili siano destinati al perseguimento di fini sociali, che non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività (Cass. n. 24500/2009). La natura dell'attività che si svolge negli immobili cui accedono gli alloggi delle religiose condiziona quindi la possibilità di fruire della esenzione in parola, in quanto l'art 7 cit.,„ è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa unionale solo ove abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, dovendo intendersi tale, secondo il diritto dell'Unione (decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012), l'attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass. 4066/2019;
Cass. 6795/2020) Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
RG 26466/2017 5 Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità. Roma, camera di consiglio da remoto del 21