Cassation court declares tax dispute extinguished due to settlement payment under Article 6 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute extinguished because the taxpayer had settled the controversy by paying the assessed amount. The taxpayer had previously lost at the regional court level, prompting the tax authority to file a cassation appeal. The court ruled that the payment under Article 6 of D.L. 119/2018 legally terminated the proceedings, rendering further review unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119/2018; When a taxpayer settles a tax dispute by paying the assessed amount, the judicial proceedings are extinguished and the cassation appeal must be declared inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25281-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; ricorrente - contro GARIATI LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, 2021 VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell'avvocato 4052 LIVIA SALVINI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO TARDIOLA; - controricorrente e ricorrente incidentale - -MEDD> contro AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimata- avverso la sentenza n. 1928/2017 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 05/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere Dott.
DARIO CAVALLARI; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Laura Gariati ha impugnato due avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle Entrate ha imputato alla stessa, per gli anni 2007 e 2008, il maggior reddito accertato in capo alla Gymnasia Ars Società Sportiva Dilettantistica srl, della quale era socia. La CTP Milano, riuniti i ricorsi, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 7262/29/2015, li ha accolti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la CTR Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1928/24/2017, ha respinto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
La contribuente si è difesa con controricorso e ha presentato ricorso incidentale condizionato articolato su tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva che, con memorie datate 30 dicembre 2019 e 12 ottobre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che la contribuente ha definito la controversia ai sensi dell'articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018, pagando quanto previsto dalla vigente normativa. Pertanto, deve essere dichiarato estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo, per parte ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, considerato l'esito della decisione.
P.Q.M.
La Corte, - dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5^ Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 15 giugno 2021. Il Presa • ente DEPOSITATO