Italian tax court dismisses late appeal due to missed six-month statutory deadline for cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the six-month deadline applicable to tax tribunal judgments. The taxpayer challenged a regional commission's confirmation of tax assessments based on property values and loan discrepancies, while the tax agency argued the appeal violated procedural time limits. The court ruled that the six-month period had expired in June 2013, rendering the January 2014 filing untimely under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 comma 3 d.lgs. 546/1992; Art. 327 cod. proc. civ.: The six-month period for filing cassation appeals against tax tribunal decisions applies to all introductory appeals notified after July 4, 2009, and appeals filed after this deadline are inadmissible for tardiness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA ze73 sul ricorso iscritto al n. 3305/2014 R.G. proposto da NICA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Denis e dall'Avv. Salvatore Bartoli, elettiva- mente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Car- so n.34; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n.153/11/2012 depositata il 17 dicembre 2012, non noti- ficata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 27 aprile 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lom- bardia, veniva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Mila- no n.375/26/11 con cui era stato accolto il ricorso della società Nica S.r.l. avverso l'avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP 2005.
2. In particolare, la CTR non condivideva la decisione di primo grado e confermava l'impianto e la misura delle riprese, relative alla vendita nel periodo di imposta da parte della società di unità immobiliari, nel quadro di un accertamento ex artt.55 del d.P.R. n.633 del 1972 e 39 comma 1 lett.
d) del d.P.R. n.600 del 1973 poggiante non unicamente sugli scostamenti dai valori OMI, bensì su un compendio di elementi probatori, tra cui l'importo mutuato dall'acquirente in misura superio- re rispetto al prezzo esposto nel singolo contratto di compravendita rogato, ['incongruente definizione di corrispettivi tra varie unità im- mobiliari facenti parte dello stesso fabbricato o complesso, lo scosta- mento anche dai dati scaturenti da studio di settore applicato.
3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente per tre motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che:
4. Pregiudiziale allo scrutino dei motivi di ricorso è lo scrutinio dell'ec- cezione di tardività del ricorso, ritualmente articolata dall'Agenzia e, comunque, adempimento da effettuarsi d'ufficio. La Corte osserva che la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 17 dicem- bre 2012, mentre il ricorso per cassazione è stato portato alla notifica il 31 gennaio 2014. Tuttavia, il termine per impugnare era semestrale e non annuale, dal momento che il ricorso avanti alla CTP è stato de- positato successivamente al 10.12.2010, tale essendo la data del ri- corso introduttivo come si legge a pag.4 del controricorso, fatto non contestato e coerente con la notifica del questionario antecedente al processo, avvenuta 1'11 marzo 2010, e con la notifica dell'atto imposi- tivo avvenuta 1111 ottobre 2010 (cfr. p.2 ricorso).
5. Pertanto, il ricorso per cassazione si rivela tardivo ex art.38 comma 3 d.lgs. 546/1992 in riferimento all'art.327 cod. proc. civ., in quanto il termine "lungo" di sei mesi per impugnare le sentenze delle Commis- sioni tributarie ex art. 327 cod. proc. civ. si applica per tutti i ricorsi introduttivi notificati successivamente al 4 luglio 2009, ed è scaduto il 17.6.2013. Oltretutto, il Collegio osserva che il ricorso è anche incon- gruente con il contenuto della decisione, visto che, diversamente da quanto indicato dal ricorrente, l'accertamento non si è basato solo sui valori OMI.
6. In conclusione, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, il ri- corso dev'essere dichiarato inammissibile e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate per in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma il 27 aprile 2021 Il Presidente Angelina-M ia er