Cassation court dismisses tax appeal for attempting to re-evaluate factual findings on invoice existence and costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax authority's appeal against a regional tribunal decision that upheld the taxpayer's claim regarding specific invoices. The authority argued the invoices were fictitious and costs were non-existent, but the lower court found the evidence sufficient to prove the contracts and expenses. The court dismissed the appeal because the appellant attempted to re-examine factual findings, which is precluded in cassation proceedings limited to legal review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 5 c.p.c.; The court of cassation cannot re-evaluate factual findings made by the court of first instance, limiting its review to logical and legal correctness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21887/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 21887/2015 Numero sezionale 4628/2021 Numero di raccolta generale 26875/2021 Data pubblicazione 04/10/2021 – ricorrente – contro ENTE MOSTRE ENOLOGICHE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall’Avv.
Angelo Cuva e dall’Avv. Giovanni Palmeri, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Piazza del Fante n.2; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n.506/36/2015 depositata il 16 febbraio 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 luglio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia veniva accolto l’appello proposto dall’Ente Mostre Enologiche in liquidazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n.417/24/2013, la quale aveva riunito e rigettato tre ricorsi avverso altrettanti avvisi di accertamento per l’anno di imposta 2006 con accertamento di maggior imponibile IRES e IRAP, per il 2007 ai fini IRES, IRAP e IVA, per il 2008 per maggiore IVA.
2. Nello specifico veniva contestato all’Ente di aver indebitamente utilizzato per i tre anni di imposta fatture emesse dalla cooperativa Unione Vini Italiana (UIV) e per il 2007-8 dalla società European Improvement Quality Sysuem S.r.l. (EIQS), sia sotto il profilo 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 21887/2015 Numero sezionale 4628/2021 Numero di raccolta generale 26875/2021 Data pubblicazione 04/10/2021 dell’oggettiva inesistenza delle operazioni contestate, sia dell’inesistenza dei costi oltre che del difetto di inerenza. Le fatture afferivano a due contratti di appalto di servizi stipulati dalla contribuente, rispettivamente, con la UIV in data 3 luglio 2006 e con la EIQS nel 2007, il primo registrato il 31 luglio 2006 e il secondo senza data certa, elementi posti dall’Agenzia, unitamente alla genericità delle fatture contestate, alla base delle riprese.
3. Il giudice d’appello non condivideva la decisione del giudice di prime cure, rigettando in via preliminare le doglianze della contribuente sulla durata della verifica fiscale e di inesistenza della motivazione del giudice di primo grado e, nel merito, riteneva che le fatture, come redatte e contabilizzate, fossero valide e inerenti all’attività esercitata dall’appellante.
4. Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate per due motivi, cui replica la contribuente con controricorso. Considerato che:
5. In via preliminare va esaminata e disattesa l’eccezione di inam- missibilità del ricorso, articolata dalla contribuente, per violazione del principio di autosufficienza dal momento che - a differenza di quanto paventa la contribuente - il ricorso non è carente di somma- ria esposizione dei fatti di causa, ai fini dell’art.366 primo comma n.3 cod. proc. civ., la quale è presente nel corpo dell’atto, ove in modo accorto la sintesi dei fatti è intervallata da riferimenti alla de- cisione impugnata e all’esposizione delle ragioni di censura.
6. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - l’Agenzia deduce la nullità della sentenza impugna- ta, in violazione e falsa applicazione dell’art.36 del d.lgs. n.546 del 1992, per motivazione apparente nella parte in cui apoditticamente afferma che i singoli contratti sono dettagliati in modo preciso e 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 21887/2015 Numero sezionale 4628/2021 Numero di raccolta generale 26875/2021 Data pubblicazione 04/10/2021 non danno adito a difficoltà di interpretazione e ritiene che le fattu- re contestate sono relative a costi esistenti ed inerenti.
7. Il motivo non è inammissibile come eccepito in controricorso ma è infondato. Non sussiste la denunciata contraddittorietà intrinseca al primo motivo, chiaramente diretto a denunciare l’apparenza della motivazione per violazione dell’art.36 del decreto sul processo tri- butario, né il mezzo incorre in difetto di autosufficienza dal momen- to che, come sopra già considerato con riferimento all’intero ricor- so, l’esposizione della censura è esaustiva e puntuale, specifica- mente diretta a colpire singoli passaggi della sentenza gravata. In- fine, con il mezzo non è chiesto al giudice di legittimità un nuovo apprezzamento del fatto, ma di dichiarare la nullità della sentenza del giudice d’appello.
8. Tanto premesso, va rammentato che «La motivazione è solo ap- parente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in proceden- do", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomen- tazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento se- guito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Si rammenta inoltre che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve es- sere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in viola- zione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 21887/2015 Numero sezionale 4628/2021 Numero di raccolta generale 26875/2021 Data pubblicazione 04/10/2021 all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risul- tanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza as- soluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motiva- zione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni incon- ciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incom- prensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).
9. Nel caso in esame, la sentenza della CTR espone compiutamente il fatto e riassume i principali snodi processuali (pag.1 sentenza impugnata), sintetizza i motivi di appello e le difese dell’appellata (pagg.2-4, ibidem) e, sul merito delle riprese, esprime una chiara ratio decidendi, complessivamente sfavorevole all’Agenzia (pagg.6- 8, ibidem). In particolare, dopo il rigetto in via preliminare delle doglianze della contribuente circa la durata della verifica fiscale e l’inesistenza della motivazione del giudice di primo grado, nel meri- to, il giudice d’appello ritiene che le fatture, come redatte e conta- bilizzate siano valide e inerenti all’attività esercitata dall’appellante; si tratta, dunque, di motivazione che si pone al di sopra del “mini- mo costituzionale”, la cui sola violazione attiva il sindacato giurisdi- zionale di legittimità per il vizio lamentato.
10. Con il secondo motivo di ricorso - ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.21 del d.P.R. n.633 del 1972 e 2697 cod. civ. per aver il giudice d’appello ritenuto che le fatture di cui alle operazioni in contestazione contenessero una descrizione delle pre- stazioni effettuate dalle società UIV e EIQS conforme alle previsioni dell’art.21 cit. e quindi avessero capacità di dimostrare, nel rispetto 5 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 21887/2015 Numero sezionale 4628/2021 Numero di raccolta generale 26875/2021 Data pubblicazione 04/10/2021 del riparto dell’onere della prova, l’esistenza del tipo delle presta- zioni fatturate.
11. Il motivo è inammissibile. Va rammentato che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. Sez. 6 - 5, Or- dinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 - 01; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017, Rv. 646976 - 01). Il giudice di legittimità ha il potere di controllare, sotto il profilo logico forma- le e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservata l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra le ri- sultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
12. Orbene, il motivo investe l’accertamento di fatto operato dalla CTR sul contenuto delle fatture, diffusamente compiuto alle pagg.6- 8 della sentenza come già sopra riportato, e puntualmente fondato sul quadro istruttorio tenendo conto delle difese delle parti, condot- to secondo un iter argomentativo congruo e logico.
13. Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato e le spese di li- te, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
14. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte am- messa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato 6 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 21887/2015 Numero sezionale 4628/2021 Numero di raccolta generale 26875/2021 Data pubblicazione 04/10/2021 pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della contribuente, che liquida in € 17.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per spese borsuali, spese generali 15% Iva e Cpa. Così deciso in Roma il 9 luglio 2021 Il Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli 7 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m