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Ordinanza — n. 26874/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal for lack of proof regarding proper notification of the lawsuit to the agency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26874/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a lower court decision, ruling that the procedural defect regarding notification was not cured. The agency argued it had been properly notified, but the court found evidence showing the document was received by the court clerk rather than the agency itself. Consequently, the lower court's judgment was quashed, and the agency was declared inadmissible in the first instance proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 5 of the Code of Civil Procedure; Art. 384, para. 2 of the Code of Civil Procedure: The court must quash a judgment if the opposing party was not properly notified of the lawsuit, and the defect cannot be cured by subsequent conduct if the party did not appear.

Parole chiave

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procedural defect lack of notification tax agency appeal cassation ruling inadmissibility declaration inchiesta per sottrazione d'imposta notifica delle Intese informazione e verifiche

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 5 of the Code of Civil Procedure
Art. 384, para. 2 of the Code of Civil Procedure
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22912/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente – F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 22912/2014 Numero sezionale 4627/2021 Numero di raccolta generale 26874/2021 Data pubblicazione 04/10/2021 contro DE MARTINO ANGELO, rappresentato e difeso dall’Avv. Biagio Bertolone, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, via Flaminia n.109; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n.2403/27/2014 depositata il 9 maggio 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 luglio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n.212/2/2013 la quale aveva accolto l’impugnazione di De Martino Angelo avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP IVA 2007, emesso a seguito di accertamenti bancari nei confronti del contribuente.

2. Le riprese traevano origine da indagine bancarie ex art.32 comma 1 n.2 del d.P.R. n.600 del 1973 che individuavano ricavi non dichiarati per l’anno di imposta in capo al contribuente. In primo grado l’Agenzia non si era costituita, e la CTR rigettava la doglianza preliminare di mancata rituale notifica del ricorso introduttivo nei confronti dell’Agenzia avanti al giudice di prime cure e, nel merito, condivideva la decisione appellata. 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a :

F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 22912/2014 Numero sezionale 4627/2021 Numero di raccolta generale 26874/2021 Data pubblicazione 04/10/2021 3. Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate per due motivi, cui replica la contribuente con controricorso; la Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo di merito al fine di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio in primo grado.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - l’Agenzia deduce l’omesso esame circa un fatto de- cisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per aver la CTR indebitamente ritenuto il contraddittorio corretta- mente instaurato in primo grado, non essendo il ricorso stato noti- ficato alla «Direzione provinciale 1 di Milano, via Abetone, 10, 20137 Milano», bensì alla CTP. Con il secondo motivo la ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - prospetta la violazione e falsa applica- zione dell’art.22 commi 1 e 2 del d.lgs. n.546 del 1992 in relazione al mancato deposito nei termini di legge di 30 giorni dalla proposi- zione del ricorso della prova della notifica del ricorso, 5.

In via preliminare vanno scrutinate e disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate in controricorso non venendo violato dal primo motivo il principio della “doppia conforme”, dal momento che l’Agenzia non si è costituita in primo grado e, dunque, il giudice di primo grado non ha preso posizione sulla contestazione di invalida notifica del ricorso introduttivo, né sussistendo in entrambe le cen- sure il paventato difetto di specificità dal momento che a pag.3 del ricorso l’Agenzia individua esattamente la contestazione identifi- cando attraverso il numero la ricevuta di spedizione e l’avviso di ri- cevimento del ricorso introduttivo e dove reperire i documenti ai fi- ni della compiuta autosufficienza; infine, il primo motivo rispetta anche la formulazione di cui all’art.54 del d.l. n.83 del 2012, facen- 3 F i r m a t o D a :

U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 22912/2014 Numero sezionale 4627/2021 Numero di raccolta generale 26874/2021 Data pubblicazione 04/10/2021 do valere un omesso esame ai sensi del riformato paradigma pro- cessuale dell’art.360 primo comma cod. proc. civ..

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. L’Agenzia indica a pag.3 del ricorso sia gli estremi della cartolina della raccomandata, sia il contenuto e dove reperirla in al- legato all’atto di appello e, a sua volta, a pag.5 del controricorso il contribuente contesta l’interpretazione data dall’Agenzia alla relata, ma dà conto del deposito della cartolina con l’atto di appello. Ac- quisito il fascicolo d’ufficio, il Collegio osserva che l’allegato 2 all’atto di appello attesta come la raccomandata 14508675892-6 sia stata effettivamente ricevuta dalla CTP e non dall’Agenzia il 23 maggio 2012.

7. Ciò si evince dal timbro e dal talloncino apposti sulla prima pagi- na del ricorso introduttivo, e la circostanza smentisce l’allegazione del contribuente secondo cui l’Agenzia delle Entrate sarebbe stata ritualmente evocata in giudizio in primo grado e per sua scelta non si sarebbe costituita, dal momento che la notifica prodotta in giudi- zio dal contribuente non dimostra che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia stato notificato all’Agenzia, né questa si è costi- tuita in primo grado sanando il vizio.

8. Infine, per le medesime ragioni sopra esposte, non vi è prova agli atti neppure del fatto che il contribuente abbia tempestivamen- te depositato la ricevuta attestante l’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia del plico contenente il ricorso introduttivo, dal momen- to che è stata dimostrata solo la ricezione dello stesso da parte del- la CTP.

9. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art.384 secondo comma cod. proc. civ., decidendo la controversia 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 22912/2014 Numero sezionale 4627/2021 Numero di raccolta generale 26874/2021 Data pubblicazione 04/10/2021 nel merito, la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso introdutti- vo. Le spese di lite sono compensate per i due gradi di merito, te- nuto conto della mancata costituzione dell’Agenzia in primo grado e dell’esito difforme in appello, mentre quelle di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità del ricorso introduttivo; compensa le spese di lite dei due gradi di merito e condanna il con- tribuente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 9 luglio 2021 Il Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli 5 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e