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Decreto — n. 26834/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax procedure extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 26834/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The appellant argued for a hearing fix, but the court found no valid request for a declaratory extinction ruling was filed. Consequently, the process terminated automatically, and the court ruled that procedural costs remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When parties fail to request a hearing fix or declare extinction within the statutory period, the tax proceeding extinguishes automatically, leaving costs with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax procedure extinction statutory time limit hearing fix request procedural costs allocation D.L. 119/2018 automatic termination tax appeal dismissal differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 24022/2018 R.G. proposto da Deiv - Car di Chierici Davide & C sas, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianpietro Contarin, con domicilio eletto in Bassano del Grappa (VI), largo Parolini, n. 54, int. 8, presso lo studio dello stesso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 235/6/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TH5028701950.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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