Tax appeal dismissed as process extinguished due to lack of settlement request within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by the 2018 decree. The taxpayer and the tax agency failed to submit the necessary request for settlement by December 31, 2020, despite the court noting the absence of any denial of settlement. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes by lapse of time if no settlement request is filed within the prescribed period, unless parties specifically request a hearing to declare extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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RETO sul ricorso iscritto al n. 4375/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Sangiorgio Stefano Giuseppe, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Garavoglia, Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo studio di questi ultimi; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1158/5/17, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T7G011303680/2013 e T7G011303684/2013.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del ÌiC(9 2 processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTI a IL PROCESSO Roma ELLERIA 99DEP:i5A47(0).