Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; no request for hearing made before deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing before the statutory deadline expired on December 31, 2020. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request under Article 6 of Legislative Decree 119/2018 to extend the proceedings. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax appeal process extinguishes automatically if the parties do not request a hearing within the prescribed term, with costs remaining on the party who advanced them.
Parole chiave
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ETO sul ricorso iscritto al n. 29208/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Toninelli Maria, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Franzoni, con domicilio eletto in Roma, via Del Banco di Santo Spirito, n. 48, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Bardanzellu; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sez. Staccata di Brescia, n. 2596/65/14, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9H01B401980/2010 e T9H01B401990/2010.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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