Tax court process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The plaintiff, Ludoil Energy srl, and the tax authority failed to utilize the procedural mechanism provided in Article 6 of D.L. 119/2018 to continue the proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if parties do not request a hearing within the statutory period, and the process terminates without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ETO sul ricorso iscritto al n. 12749/2020 R.G. proposto da Ludoil Energy srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Fruscione, con domicilio eletto in Roma, piazza Adriana, n. 5, presso lo studio dello stesso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 46/23/19, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TF503AA01542.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTI IL PROCESSO Roma 27 LU 2021 DEPOSITATO IN CAPLLERIA oggi• , 0 4 OTT 102 .......... •••n•••• ••••••••••••