Tax appeal dismissed as extinguished by law due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer failed to request a hearing within the statutory deadline. The Revenue Agency had already submitted a request for simplified dispute resolution and paid the due amount, while no hearing request was filed by the end of December 2020. Consequently, the proceedings terminated automatically under the specific provisions of the 2018 decree, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically if the interested party does not request a hearing within the prescribed term, unless the parties subsequently agree to fix a hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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sul ricorso iscritto al n. 1825/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Gallotti Giovanni e Gallotti Guglielmo, rappresentati e difesi dall'Avv. Orlando Fabio Massimo, con domicilio eletto in Roma, via Carlo Poma n.2, presso lo Studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 111/13/12, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R5F05MF00858- R5F05MF00859.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CA LERIA oggi, O 4 00