Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The Agency of Revenue sued the taxpayers regarding specific tax assessments, but the statutory time limit for initiating the simplified process expired without an application for hearing. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically if the parties fail to request the simplified settlement within the prescribed term, unless a specific request for a hearing is filed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 82/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Galleria Fattori di Cussigh Giuseppe & Sas, Cussigh Giuseppe, Cussigh Fabrizia e Cussigh Gianluca, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Andrea Missoni e Giuseppe Nicolini, con domicilio eletto in Roma, via Teodosio Macrobio, n. 3, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia-Giulia n. 48/07/13, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. 831010700535/2009, 831010700536/2009, 831020700511/2009, 831020700512/2009, 831010700534/2009 e 831020700510/2009.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTIN IL PROCESSO Roma 2 7 DEPOSITATO IN LEN