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Decreto — n. 26818/2021 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26818/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26818/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RETO sul ricorso iscritto al n. 12689/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Chubb European Group Se, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Beatrice Fimiani e Berardo Lanci, con domicilio eletto in Roma, via Agostino Depretis, n. 86, presso lo Studio Legale e Tributario CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 265/8/2019, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TMBOC3P01111/2015, TMB033P01082/2015 e TMBCO3P00243/2015.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 26818/2021 — snciv · Corte di Cassazione: RETO sul ricorso iscritto al n. 12689/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Chubb European Group Se, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Beatrice Fimiani e Berardo Lanci, con domicilio eletto in Roma, via Agostino Depretis, n. 86, presso lo Studio Legale e Tributario CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 265/8/2019, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TMBOC3P01111/2015, TMB033P01082/2015 e TMBCO3P00243/2015.

Parole chiave

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restituzione dei sussidi statali detrazioni e rimborsi arretrati di mantenimento sospensione della riscossione fiscale soddisfacimento del credito recupero di crediti
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 12689/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Chubb European Group Se, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Beatrice Fimiani e Berardo Lanci, con domicilio eletto in Roma, via Agostino Depretis, n. 86, presso lo Studio Legale e Tributario CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 265/8/2019, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TMBOC3P01111/2015, TMB033P01082/2015 e TMBCO3P00243/2015.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che I: ha anticipate.

DICHIARA ESTINT o IL PROCESSO Roma 2 7 LUC, 2021 DEPOSITATO DI CA