Cassation Court dismisses appeal as tax proceeding extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the special 19% settlement treatment by the December 31, 2020 deadline. The appellant, Valgrossa srl, challenged a regional commission decision regarding an impositivo from 2010, while the tax authority argued the process had naturally concluded. The court ruled that since no specific request for the accelerated settlement procedure was filed within the statutory period, the legal action terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who incurred them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding extinguishes automatically if the special settlement request is not filed by the statutory deadline, unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sul ricorso iscritto al n. 16120/2014 R.G. proposto da Valgrossa srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Loris Tosi e Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via dei Monti Parioli, n. 48, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 90/8/13, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 847030400031/2010.
Vista !a documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro 11 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione 19%-t5/0 di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINT L PROCESSO Roma 7 DEPOSITATO IN 5A LERIA UTI ogg, C.........