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Decreto — n. 26810/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by statutory deadline for simplified tax settlement procedure completion.

Numero d'incarto Decreto — n. 26810/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer completed the simplified tax settlement procedure before the statutory deadline. The Revenue Agency submitted the required documentation and payment, while no other party requested the hearing within the specified period. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically under the relevant law, leaving the costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax litigation procedure is extinguished if the simplified settlement procedure is completed and no party requests a hearing within the statutory deadline.

Parole chiave

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tax litigation extinguishment simplified tax settlement statutory deadline compliance procedural termination tax appeal dismissal quietanza di saldo debito ritiro della domanda di esecuzione cessazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 9647/2019 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Delta Più srl in liquidazione, rappre,sentta e dif sa dall'Avv. Giovanni Paolo Galleri, con domicilio /-klitt }-I4 C4/1 rq a rn zrIA S Li> eletto in tA g ero rigata Sassari, n. i presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, Sezione Staccata di Sassari, n. 131/8/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RL7030101377.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che l ha anticipate.

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