Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The taxpayer challenged a regional tax commission decision, but the law automatically terminated the proceedings when the deadline passed without a specific request for extension. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving the burden of costs on the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 23 October 2018, n. 119; Art. 391, para. 3 of the Civil Procedure Code: The tax proceeding extinguishes by the lapse of the deadline for requesting a hearing unless a specific request for extension is filed, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 2949/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Romanoni Cristiano, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonio Tomassini e Fabio Elefante, con domicilio eletto in Roma, via dei Due Macelli n. 66, presso il loro studio legale e tributario associato DLA Piper; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 18/38/2012, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R2W010300744/2008.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO PROCESSO Roma 2 ( L , ?Mi DiPOSITATO IN ØANcWLERIA oggi,...01.1111.21