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Decreto — n. 26805/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by expiration of deadline under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018. Parties failed to request hearing extension.

Numero d'incarto Decreto — n. 26805/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished due to the expiration of the deadline established in Article 6, paragraph 13 of D.L. 119/2018. The taxpayer and the Revenue Agency failed to submit a request for hearing fixation or a declaration of extinction within the statutory period. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; When parties fail to request hearing fixation or declare extinction within the prescribed term, the tax process extinguishes by operation of law, and advanced costs remain with the advancing party.

Parole chiave

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tax procedure extinction D.L. 119/2018 hearing fixation deadline automatic process termination costs allocation rule contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of the Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 20464/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Fridman Ishaiahu e Frommer Yifat, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Imbímbo, con domicilio eletto in Roma, via della Ferratella in Laterano, n. 33, presso lo studio dell'Avv. Aurora Spaccatrosi; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 388/20/2014, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9B01LP00493/2012, T9B01LP00.495/2012, T9B01LP005.05/2012, T9B01LP00. 509/2012, T9B01LP06857/2011, T9B01LP06860/2011, T9BCOLP002.90/2012 e T9BCOLP00293/2012.

Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTI TO IL PROCESSO Roma 2 7 Ldn, 2021 DEPOSITATO IN CA141LERIA oggi, O OT T 2011, ••••• ••••