Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 26793/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request simplified settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 26793/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on an impositve act, but the specific mechanism for simplified resolution under the 2018 decree was never invoked. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically by law, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax proceeding is extinguished by operation of law if neither party requests the simplified settlement procedure within the prescribed deadline, terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax proceeding extinction simplified settlement procedure statutory deadline failure automatic process termination costs allocation rule tax administration litigation procedural time limit procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è /1n, estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

TO sul ricorso iscritto al n. 23503/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Bruzzo Nadia, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Panetta, con domicilio eletto in Ventimiglia (IM), via Matteotti, n. 1, presso lo studio della suddetta professionista; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 77/02/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R4JIRT300011/2008.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta 5 9 intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è /1n, estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIAIIA ESTINTO IL PROCESSO Roma I 30 -8(7t0 2024 DEPOSITATO IN CANk. LERIA Il Presi7nt