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Decreto — n. 26791/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6, Paragraph 13.

Numero d'incarto Decreto — n. 26791/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documents for simplified definition, but the tax authority did not file a request to fix a hearing date within the statutory period. Consequently, the court applied the automatic extinction rule of Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018, ruling that the process ended by expiration.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The tax proceeding extinguishes automatically if neither party requests a hearing date within the statutory deadline, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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tax proceeding extinction statutory time limit D.L. 119/2018 Article 6 hearing date request automatic process termination taxpayer simplified definition Supreme Court Cassazione differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

TO sul ricorso iscritto al n. 27014/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Carige Vita Nuova S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv. Andrea Aliberti, Ernesto Maria Ruffini e Augusto Fantozzi con domicilio eletto in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1540/36/2014, pronunciata con riferimento all'atto n. 04820120007579021000.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma / DEPOSITATO IN CAN1LERIA Il Presidpnt9,. oggi, Ai& T ip21