Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit under Article 6, paragraph 13 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The appellant challenged a regional commission decision regarding a simplified tax definition procedure, but failed to file the necessary request for hearing scheduling by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically under the specific provisions of the 2018 decree, leaving any advanced costs to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure for simplified definitions is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing unless the parties explicitly apply for its scheduling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sul ricorso iscritto al n. 13734/2014 R.G. proposto da Guarnieri Calò Carducci Vincenzo, rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Antonio Martielli, con domicilio eletto in Roma, via Cicerone, n. 28, presso lo studio legale Di Benedetto & Associati; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 96/09/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THUO1T100018/2009 ed al conseguenziale atto n. 137 2009 0005741401.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA STINTO IL PROCESSO Roma ,14D 2o2-f P DEPOSITATO IN CANC1LERIA oggi, O 4 OTT 7021 Il Presilder4e V C