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Decreto — n. 26775/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by expiration of simplified settlement deadline under D.L. 119/2018 Article 6. Parties failed to request hearing extension within statutory period.

Numero d'incarto Decreto — n. 26775/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on an impositio act, but the simplified settlement procedure under D.L. 119/2018 lapsed without intervention. The court ruled that the process terminated automatically due to the statutory time limit, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding for simplified settlement extinguishes automatically if parties fail to request a hearing extension within the prescribed deadline, terminating the litigation without substantive review.

Parole chiave

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tax proceeding extinction simplified settlement procedure statutory time limit hearing extension request D.L. 119/2018 Article 6 automatic process termination tax litigation expiration differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

CRETO sul ricorso iscritto al n. 17393/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Centrale Immobiliare S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Giovanna Maria Carla Oddo e Livia Salvini, con domicilio eletto in Roma, via Mazzini, n. 9, presso lo studio di quest'ultima; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 64/49/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R1P039CO2214/2008.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIA ESTINTO IL PROCESSO Roma 30 eviío 2024 i / Il Presi en),,e_ DEPOSITATO IN CA O LER