Tax court process extinguished by expiration of deadline under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request under Article 6, paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018 to continue the simplified procedure. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the burden of advanced costs on the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The tax proceeding for simplified definition is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing, unless the parties explicitly request its fixation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte G1D—L 1G3 DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4062/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Bar Tropical S.a.s. di Benassi Elisa & C., Benassi Elisa, Belli Matteo Filippo e Belli Cristian, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Poggioli, con domicilio eletto in Roma, Piazzale Clodio n. 22, presso lo studio dell'Avv. Deborah Fortinelli; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 1937/14/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
THS018801460/2012 - THS018801484/2012 - THS028801227/2012. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARPjESTINTO IL PROCESSO Roma 5— Adv)tb 2ù24 Il Presidente DEPOSITATO IN CAN LERIA - - ogig 0401T 202 , ..... ........... •••••