Tax court process extinguished by statutory time limit; parties must request hearing or bear costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing before the statutory deadline expired. The Regional Tax Commission had issued a decision, but the law provided that the process ends automatically if no request for a hearing is filed within the specified period. Consequently, the court ruled that the case is closed and any advanced costs remain the responsibility of the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes by operation of law if the parties fail to request a hearing within the prescribed term, with costs remaining on the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 21973/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Nord Agraria Societa' Agricola Unipersonale A Resp. Limitata, rappresentata e difesa dall' Avv. Romaniello Vito, con domicilio eletto in Varese, via De Cristoforis, n. 24, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 49/6/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 20091T003523000.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 dél 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
ICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma • 4-- 10j)-0 20 Il Presi ente DEPOSITATO IN CAN LERIA . - oggi , 04 dir 1021; J 7 Il