Italian tax court process extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request for a hearing under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018, which automatically terminates the process if no such request is made. Consequently, the court ruled that the procedural timeline had expired, resulting in the automatic extinction of the case without a substantive decision on the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax proceeding is automatically extinguished if neither party requests a hearing extension before the statutory deadline, terminating the process without substantive adjudication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 414/2013 R.G. Proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Leitner Hubert Sri, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Zizzo Giuseppe, Vulcano Maria Sonia e Lucisano Claudio con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo studio di quest'ultimo; qb. 2."qz1 o 30e2-440 avverso la sentenza della Commissione tributaria tegirditlIgAla~tiseAlt~ligt n 33/2/12, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 2008IT000915000/2008.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della aarte che le ha anticipate.
DICHIA ESTINTO IL PROCESSO Roma 5" 7„,it 2,2_4 DEPOSITAT