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Ordinanza — n. 26737/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding missing concessionary notification as no prejudice occurred.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26737/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Giorgio Cascone's appeal against a regional tax commission decision denying a tax amnesty. Cascone argued that the tax authority failed to notify a necessary co-litigant, the concessionary, violating procedural rights and causing prejudice. The court ruled that since the appeal was ultimately unfounded, the omission of notification could not have altered the outcome or harmed the appellant's interests.

Regesto Legislator

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Art. 20, commi 1 e 2, e 57, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992; Artt. 331 c.p.c. e 2697 c.c.; The failure to notify a necessary co-litigant does not constitute a ground for cassation if the appeal is unfounded and the omission caused no prejudice to the appellant.

Parole chiave

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tax amnesty denial missing notification necessary co-litigant procedural prejudice unfounded appeal tax commission cassation rejection assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546/1992
Art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Art. 331 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 9 bis L. n. 289/2002
156/1/2007 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa in accoglimento del ricorso proposto avverso provvedimento di diniego di condono ex art. 9 bis L. n. 289/2002 e relativa cartella di pagamento; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Art. 111 Cost., comma 2
artt. 331 c.p
con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 331 c.p.c.
art. 102 c.p
a seguire, si possono quindi esaminare le prime tre censure, con le quali è stata sostanzialmente dedotta violazione dell’art. 102 c.p.c.
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un., n. 24883/2008
Sez. Un., n. 24883/2008
Sez. Un., n. 24883/2008), anche nel senso della tendenziale preclusione della rinnovazione di atti certamente insuscettibili di offrire risultati diversi da quelli già dati);
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1548-2014 proposto da: CASCONE GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO SCARDACI DI GRAZIA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente– F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 1548/2014 Numero sezionale 5156/2021 Numero di raccolta generale 26737/2021 Data pubblicazione 01/10/2021 e contro RISCOSSIONE SICILIA SPA già SERIT SICILIA SPA - intimata - avverso la sentenza n. 303/17/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 19/11/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/9/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Giorgio Cascone propone ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 156/1/2007 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa in accoglimento del ricorso proposto avverso provvedimento di diniego di condono ex art. 9 bis L. n. 289/2002 e relativa cartella di pagamento; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo e secondo motivo il ricorrente denuncia <<omessa e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per la controversia>> e violazione di norme di diritto (artt. 20, commi 1 e 2, e 57, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992) relativamente alla mancata notifica dell’atto di appello al Concessionario, quale litisconsorte necessario; 1.2. con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 331 c.p.c. e 2697 c.c.) per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di dichiarare inammissibile l’appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso; 1.3. con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione di norme di diritto (art. 9 bis L. 289/2002) per avere la Commissione Tributaria Regionale affermato la legittimità del diniego di condono in presenza di pagamento parziale delle somme dovute, senza tener conto degli importi già versati dal contribuente su cui non potevano essere applicate sanzioni; 2 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 1548/2014 Numero sezionale 5156/2021 Numero di raccolta generale 26737/2021 Data pubblicazione 01/10/2021 1.4. con il quinto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 26 DPR n. 602/1973 e 42 D.Lgs. n. 112/1999) avendo la Commissione Tributaria Regionale omesso di rilevare <<l’inesistenza giuridica>> della notifica della cartella impugnata in effettuata dal Concessionario, soggetto non legittimato alla suddetta notifica; 1.5. con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 36 bis DPR n. 600/1973, 54 bis DPR n. 633/1972, 6 commi 1 e 5 L. n. 212/2000, 2 D.Lgs. n. 426/1997) per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di rilevare la nullità del procedimento di liquidazione e di riscossione per mancata partecipazione del contribuente attraverso il contraddittorio previsto dai commi 3 degli artt. 36 bis e 54 bis cit.; 1.6. con il settimo motivo si lamenta violazione di norme di diritto (artt. 7 L. n. 212/2000, 12, comma 4, DPR n. 602/1973) per avere la Commissione Tributaria Regionale respinto l’eccezione del ricorrente relativa alla nullità della cartella per mancanza di motivazione e difetto di sottoscrizione;

2. vanno preliminarmente esaminati il quarto, quinto, sesto e settimo motivo in quanto logicamente preliminari; 3.1. il quarto motivo è inammissibile in quanto non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata, essendosi limitata, la Commissione Tributaria Regionale, a negare, in base all'orientamento di legittimità, l'avvenuta definizione per condono della controversia per mancato integrale versamento del dovuto (ratio non specificamente censurata, e dunque passata in giudicato) senza però entrare in merito alla quantificazione del dovuto; 3.2. non risulta, dunque, che la CTR abbia riformato la sentenza di primo grado sul punto specifico della avvenuta decurtazione di quanto pagato sulla base dei modelli F 24 asseritamente in atti; 4.1. va parimenti disattesa anche la quinta censura; 4.2. escluso, in primo luogo, che ricorra un’ipotesi di inesistenza della notifica della cartella impugnata (cfr.

Cass. n. 21865/2016, secondo cui in 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 1548/2014 Numero sezionale 5156/2021 Numero di raccolta generale 26737/2021 Data pubblicazione 01/10/2021 tema di notifica della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo; cfr. anche SS.UU. n. 14916/2016), va altresì evidenziato che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, come nel caso in esame, il soggetto legittimato alla notifica è il concessionario, agente della riscossione in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (cfr.

Cass. nn. 17248/2017, 23511/2016, 6198/2015); 5. è parimenti infondato il sesto motivo atteso che l'art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (cfr. Cass. nn. 18405/2021, 33344 /2019, 3154/2015) , situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa, come nel caso in esame, in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dall’adesione alla definizione agevolata ex art. 9 bis L. n. 289/2002, sicché anche in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997; 4 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 1548/2014 Numero sezionale 5156/2021 Numero di raccolta generale 26737/2021 Data pubblicazione 01/10/2021 6.1. va disatteso anche il settimo motivo in quanto, in tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale -, come nel caso in esame, il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso (cfr.

Cass. nn. 28570/2019, 16010/2015), adempimento del tutto omesso, invece, nel caso in esame; 6.2. va inoltre ribadito che in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (cfr.

Cass. nn. 31605/2019, 25773/2014); 7.1. a seguire, si possono quindi esaminare le prime tre censure, con le quali è stata sostanzialmente dedotta violazione dell’art. 102 c.p.c. per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti del Concessionario, che aveva la veste di litisconsorte necessario; 7.2. occorre in primo luogo evidenziare che, anche allorché il giudice abbia omesso di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, tuttavia, quando l'esito del giudizio di merito sia stato tale da non poter arrecare alcun pregiudizio alla posizione dei litisconsorzi pretermessi, occorre indagare quale sia l'interesse della parte soccombente alla rinnovazione del giudizio con la loro partecipazione, che 5 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 1548/2014 Numero sezionale 5156/2021 Numero di raccolta generale 26737/2021 Data pubblicazione 01/10/2021 va evidentemente correlato alla tutela della posizione del soggetto ricorrente (cfr.

Cass. nn. 24071/2019, 2461/2009); 7.3. nella specie, l'esigenza di tutela del ricorrente va apprezzata, ex post, come palesemente insussistente, giacché il rigetto dell’impugnazione, avverso il diniego di condono e la cartella esattoriale, e la ravvisata infondatezza del presente ricorso per cassazione danno luogo ad una situazione nella quale non può affermarsi che egli potesse conseguire alcun vantaggio dall'identico esito del processo che avesse visto la partecipazione anche del litisconsorte pretermesso, il cui interesse all'esito dell’impugnazione era opposto a quello dell’odierno ricorrente; 7.4. la cassazione della sentenza e la rinnovazione del giudizio di merito potrebbe infatti sortire un effetto favorevole per il ricorrente solo ipotizzandone un diverso esito, ipotesi, peraltro, definitivamente ed incontestabilmente contrastata dall’infondatezza del ricorso per cassazione in ordine a tutte le censure mosse, nessuna delle quali era neppure astrattamente suscettibile di dar luogo ad un esito diverso se al processo avessero partecipato anche il Concessionario, la cui pretermissione, in ogni caso, non ha dunque comportato pregiudizio alcuno all’attuale ricorrente; 7.5. deve conseguentemente affermarsi l'inammissibilità per difetto di interesse del motivo di ricorso per cassazione con il quale la parte soccombente si dolga della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, quante volte essa non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio dalla partecipazione al giudizio dei litisconsorzi pretermessi, per essere risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata e per non potersi neppure astrattamente ipotizzare, in relazione all'atteggiarsi delle singole situazioni, che la partecipazione al giudizio dei litisconsorzi sarebbe stata suscettibile di risolversi in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa parte soccombente; 7.6. l'inutile reiterazione del giudizio sarebbe tra l'altro contraria alle esigenze di economia processuale strumentali all'attuazione del principio della ragionevole durata del processo sancito dal novellato art. 111 Cost., comma 2, ultima parte, che impone un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni del codice di rito in chiave ancora più 6 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 1548/2014 Numero sezionale 5156/2021 Numero di raccolta generale 26737/2021 Data pubblicazione 01/10/2021 accentuatamente funzionale (cfr., sul punto, i diffusi rilievi di Cass.

Sez. Un., n. 24883/2008), anche nel senso della tendenziale preclusione della rinnovazione di atti certamente insuscettibili di offrire risultati diversi da quelli già dati);

8. il ricorso va conclusivamente respinto;

9. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella misura di Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 21.9.2021. Il Presidente (Giacomo Maria Stalla) 7 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7