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Ordinanza — n. 26667/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax assessment for lack of reasoning regarding evidence of family gifts and savings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26667/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Lazio Regional Tax Court's decision, which had dismissed the taxpayer's appeal against a synthetic tax assessment. The taxpayer argued that the assessed wealth increase was justified by family gifts, company dividends, and savings, but the lower court failed to address this evidence. The court ruled that the lower judgment was legally flawed because it merely stated the taxpayer failed to prove their case without explaining how it evaluated the specific documents submitted to rebut the tax authority's presumptions.

Regesto Legislator

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Art. 2728, comma 1, c.c.; Art. 38, D.P.R. 600/1973: A tax assessment based on synthetic methods using legal presumptions is invalid if the court fails to provide a reasoned analysis of evidence submitted by the taxpayer to rebut those presumptions, constituting a lack of motivation.

Parole chiave

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synthetic tax assessment legal presumption rebuttal lack of reasoning family gift evidence wealth increase justification onere della prova del contribuente occultamento di beni sostanza determinante

Disposizioni normative citate

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Art. 2728, comma 1, c.c.
La CTR del Lazio, con sentenza in data 28 ottobre 2015, ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo che l’Ufficio può basare l’accertamento con metodo sintetico mediante l’utilizzo di elementi parametrici, dotato di carattere di presunzione legale ex art. 2728, primo comma, cod.
Art. 38, D.P.R. 600/1973
RILEVATO CHE Il contribuente PELA MASSIMO ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004, redatto con metodo sintetico a termini dell’art. 38 d.P.R.
art. 2727 cod. civ
16912), essendo l’amministrazione finanziaria legittimata a risalire, secondo il meccanismo dell'art. 2727 cod. civ., da un fatto noto (l’esistenza degli elementi di capacità contributiva) a quello ignoto (la sussistenza di un certo reddito:

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053
Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 5044/2016 proposto da: Pela Massimo, elettivamente domiciliato in Roma Via Cassiodoro 6 presso lo studio dell'avvocato Lepore Maria Claudia che lo rappresen- ta e difende unitamente all'avvocato Lepore Carlo -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, eletti- vamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’ Avvo- catura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente - 1 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 5044/2016 Numero sezionale 5000/2021 Numero di raccolta generale 26667/2021 Data pubblicazione 30/09/2021 avverso la sentenza n. 5661/2015 della COMM.TRIB.REG. LAZIO, depositata il 28/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal consigliere dott.

D'AQUINO FILIPPO. RILEVATO CHE Il contribuente PELA MASSIMO ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004, redatto con metodo sintetico a termini dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con cui venivano accertate maggiori imposte sulla base di una serie di elementi indicativi di capacità contributiva, quali l’acquisto di un immobile nell’anno 2007, il possesso di un motociclo e la stipula di un contratto di locazione. In particolare, per come risulta dalla sentenza impugnata, veniva addebitata al contribuente, a seguito di PVC, una quota di incremento patrimoniale non giustificata pari ad € 135.100,00.

Il contribuente ha dedotto che tali elementi di capacità contributiva erano giustificabili sulla base di elargizioni liberali da parte di familiari, una delle quali risultante da assegno circolare dell’importo di € 167.000,00 direttamente intestato al venditore dell’immobile acquistato dal contribuente, nonché alla distribuzione di utili di società di capitali e a risparmi. La CTP di Roma ha rigettato il ricorso. La CTR del Lazio, con sentenza in data 28 ottobre 2015, ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo che l’Ufficio può basare l’accertamento con metodo sintetico mediante l’utilizzo di elementi parametrici, dotato di carattere di presunzione legale ex art. 2728, primo comma, cod. civ. e che il contribuente non avrebbe fornito la prova contraria su di esso incombente.

Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. CONSIDERATO CHE 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 5044/2016 Numero sezionale 5000/2021 Numero di raccolta generale 26667/2021 Data pubblicazione 30/09/2021 1.1.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 118 disp. att. cod. proc. civ., denunciando la presenza meramente grafica della motivazione. Evidenzia il contribuente di avere dedotto anche in appello di avere prodotto un assegno circolare di € 167.000,00 al fine di giustificare l’incremento patrimoniale di € 135.100,00, nonché di avere prodotto ulteriore documentazione (tra cui, assegni e bonifici da parte dei propri familiari) ai fini dell’assolvimento della prova contraria su di lui incombente, il cui esame non risulta espressamente oggetto di vaglio da parte della sentenza impugnata. 1.2.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui la sentenza impugnata ha fatto impropria applicazione di presunzioni legali, ove ha ritenuto assolto l’onere della prova da parte dell’Ufficio sulla base degli indici redditometrici, attribuendo a tali elementi efficacia di presunzione legale, laddove tali elementi costituiscono mere presunzioni semplici che dovrebbero essere corroborate da gravità, precisione e concordanza. 1.3.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2729 cod. civ., non avendo il giudice di appello motivato adeguatamente circa l’esistenza di elementi dotati di gravità, precisione e concordanza, avendo acriticamente ritenuto valido l’accertamento senza premurarsi di procurarsi ulteriori riscontri. 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Ritiene il ricorrente che la motivazione è priva di una ratio decidendi, nonché 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 5044/2016 Numero sezionale 5000/2021 Numero di raccolta generale 26667/2021 Data pubblicazione 30/09/2021 priva dell’esame della documentazione, parte della quale relativa all’esistenza di elargizioni da parte di familiari.

2. Il secondo e il terzo motivo, i quali assumono ruolo pregiudiziale in quanto investono la parte di motivazione della sentenza impugnata relativa all’onere della prova gravante sull’Ufficio, possono essere esaminati congiuntamente e vanno rigettati in quanto infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la determinazione del reddito delle persone fisiche – ove effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro - dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass., Sez.

V, 31 ottobre 2018, n. 27811). L’allegazione di elementi indicativi di capacità contributiva accertati mediante redditometro costituisce, pertanto, circostanza tale da comportare l’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l'allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell'inesistenza del maggior reddito attribuito dall'Ufficio (Cass., Sez. V, 8 ottobre 2020, n. 21700; Cass., Sez. V, 17 marzo 2006, n. 5991), ovvero tali da dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass., Sez. VI, 10 agosto 2016, n. 16912), essendo l’amministrazione finanziaria legittimata a risalire, secondo il meccanismo dell'art. 2727 cod. civ., da un fatto noto (l’esistenza degli elementi di capacità contributiva) a quello ignoto (la sussistenza di un certo reddito:

Cass., Sez. VI, 14 febbraio 2014, n. 3445). La sentenza impugnata non si è discostata da tali principi. 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 5044/2016 Numero sezionale 5000/2021 Numero di raccolta generale 26667/2021 Data pubblicazione 30/09/2021 3.

Il primo motivo è fondato. Costituisce principio consolidato - anche a seguito di Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 – che l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è costituita dal mancato rispetto del minimo costituzionale, ossia una anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, in motivazione apparente, tale da impedire alla motivazione di ripercorrere il percorso logico della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598), avendo il giudice del merito l’onere di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione.

4. La sentenza impugnata, dopo avere dato conto dell’assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Ufficio, si è limitata a ritenere non assolto l’onere della prova del contribuente, sulla base di «gravi incongruenze tra i compensi dichiarati e quelli ragionevolmente attesi in base alla capacità di spesa e che il contribuente non ha prodotto idonee prove atte a rendere inapplicabili i parametri». La sentenza non dà alcuna contezza circa l’esame della documentazione prodotta da parte contribuente, parzialmente indicata nella narrativa della sentenza impugnata (documentazione di provenienza bancaria afferente a membri del nucleo familiare del contribuente relativa alle giustificazioni di spesa, documentazione relativa alla domiciliazione del contribuente e alla compartecipazione di terzi alle spese, visura ACI), relativamente alla quale il contribuente aveva in appello sollecitato (anche con nuove produzioni documentali) il giudizio di rilevanza ai fini della giustificazione, in tutto o in parte, dell’incremento patrimoniale attribuito dall’Ufficio ai fini dell’accertamento per cui è causa.

5. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo e, previo assorbimento del quarto motivo, la sentenza va cassata con 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 5044/2016 Numero sezionale 5000/2021 Numero di raccolta generale 26667/2021 Data pubblicazione 30/09/2021 rinvio alla CTR a quo, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo e il terzo motivo, dichiara assorbito il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 15 settembre 2021 Il Presidente Ettore Cirillo 6 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a