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Ordinanza — n. 26665/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax appeal regarding rural land tax benefits, overturning lower court on burden of proof and land suitability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26665/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the tax appeal filed by Campopalazzi S.r.L. against the Regional Tax Commission of Umbria. The company argued that the lower court incorrectly shifted the burden of proof regarding the suitability of the land for agricultural efficiency. The court held that the specific tax provision applies to 'rural estates' which includes the land in question, and the lower court's finding on land suitability was erroneous. Consequently, the contested judgment was quashed and the case remitted for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 7 L. n. 984/1977; Art. 360 n. 4 c.p.c.: The provision granting tax benefits for rural estates applies to land with buildings intended for agricultural use, and the burden of proof regarding the land's suitability to increase farm efficiency remains with the taxpayer unless absolute impossibility of cultivation is proven.

Parole chiave

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tax appeal rural estate burden of proof agricultural efficiency tax reduction quashing judgment remittal assegno per l'azienda

Disposizioni normative citate

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Art. 7 L. n. 984/1977
240/3/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento e liquidazione di imposta di registro, annualità 2003, con cui erano state revocate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 7 L.
Art. 2697 c.c.
Art. 384 c.p.c.
non ha, pertanto, applicato correttamente la normativa in questione e non si è uniformata alla regula juris enunciata dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 384 c.p.c., ritenendo rilevante ai fini dell’esclusione della fruizione dei benefici fiscali di cui alla L.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.>> nonché violazione 2 F i r m a t o D a :
Art. 11 L. n. 386/1976
386, art. 11) - rinvia alla nozione di «fondo rustico» che, nella stessa prassi amministrativa, viene intesa come equivalente del concetto di terreni agricoli e relative pertinenze (v.
art. 2697 c.c
art. 384 c.p
non ha, pertanto, applicato correttamente la normativa in questione e non si è uniformata alla regula juris enunciata dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 384 c.p.c., ritenendo rilevante ai fini dell’esclusione della fruizione dei benefici fiscali di cui alla L.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6680/2014
propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, in sede di rinvio da Cass. n. 6680/2014, aveva respinto l’appello avverso la sentenza n.
Cass. n. 12777/2020
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 26/E del 6 marzo 2015
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26518-2015 proposto da: CAMPOPALAZZI S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ROSANNA SERAFINI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del ricorso - ricorrente– contro F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 26518/2015 Numero sezionale 5159/2021 Numero di raccolta generale 26665/2021 Data pubblicazione 30/09/2021 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente– avverso la sentenza n. 25/04/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 12/1/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/9/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Campopalazzi S.r.L. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, in sede di rinvio da Cass. n. 6680/2014, aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 240/3/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento e liquidazione di imposta di registro, annualità 2003, con cui erano state revocate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 7 L. n. 984/1977 e recuperata la maggiore imposta, oltre sanzioni, in relazione ad atto di acquisto di fondo rustico con sovrastanti fabbricati rurali; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; la società ricorrente ha depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 2697 c.c.) per avere la Commissione Tributaria Regionale confermato il rigetto del ricorso sull’erroneo presupposto del mancato adempimento dell’onere della prova, a carico della contribuente, circa la sussistenza del requisito di idoneità del terreno acquistato ad aumentare l’efficienza ed il reddito dell’azienda; 1.2. con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione <<dell’art.384 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.>> nonché violazione 2 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 26518/2015 Numero sezionale 5159/2021 Numero di raccolta generale 26665/2021 Data pubblicazione 30/09/2021 <<dell’art. 63 dlgs. 546/1992 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.>> per avere la Commissione Tributaria Regionale travalicato i poteri ad essa attribuiti in sede di rinvio, avendo il giudicante respinto il ricorso sulla base di circostanze fattuali estranee all’accertamento demandato dalla Corte di Cassazione, ed in particolare la mancata destinazione boschiva di gran parte dei terreni acquistati, la mancata dimostrazione degli effetti dei proposti interventi di rimboschimento sull’efficienza ed il reddito dell’azienda, la stipula di contratto di affitto di gran parte del fondo acquistato; 1.3. con il terzo e quarto motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 7, comma 4, lett. b, L. n. 984/1977) per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto di sindacare elementi fattuali irrilevanti ai sensi dell’art. 7 cit. in relazione all’idoneità del fondo rustico ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali, dovendo inoltre ritenersi escluso che l’affitto di una parte del fondo rustico comporti la decadenza dalla suddetta agevolazione; 2.1. il primo motivo va respinto; 2.2. va infatti applicata, alla fattispecie, come correttamente affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, il principio secondo cui in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione (cfr.

Cass. nn. 23228/2017, 21406/2012); 3.1. vanno invece accolte le censure di cui al secondo, terzo e quarto motivo; 3.2. la disposizione di favore, che, nella fattispecie, viene in considerazione, prevede che «le cooperative e le società forestali sono ammesse al beneficio del pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa per ...

b) atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 26518/2015 Numero sezionale 5159/2021 Numero di raccolta generale 26665/2021 Data pubblicazione 30/09/2021 attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali» [L. 27 dicembre 1977, n. 984, art. 7, c. 4, lett. b)]; 3.3. come la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (cfr.

Cass. nn. 12777/2020, 16832/2008) in materia di agevolazioni tributarie, il presupposto per usufruire della tassazione agevolata prevista dalla L. 27 dicembre 1977, n. 984, art. 7, comma 4, lett. b), è l'idoneità dei fondi rustici, oggetto di acquisto, ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, non richiedendosi l'effettiva realizzazione di tali interventi di forestazione, ai sensi dell'art. 10, citata Legge; 3.4. tali principi sono stati ribaditi anche nella sentenza nr. 6800/2014, con cui questa Corte ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria (<<…questa corte ha più volte affermato - e il principio viene ribadito in questa sede - che, in materia di agevolazioni tributarie, il presupposto per usufruire della tassazione agevolata prevista dalla L. 27 dicembre 1977, n. 984, art. 7, comma 4, lett. b), è soltanto l'idoneità dei fondi rustici, oggetto di acquisto, ad aumentare l'efficienza dell'azienda e il relativo reddito, attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, non richiedendosi anche l'effettiva realizzazione di interventi di forestazione secondo il disposto dell'art. 10 della citata legge (v.

Cass. n. 16832-08; n. 13656-09; n. 22217-11; n. 24264-11). Ne consegue che l'impugnata sentenza si è discostata dall'insegnamento anzidetto e ha reso la decisione sulla base di un elemento di fatto non rilevante ai fini specifici>>); 3.4. la C.T.R. non ha, pertanto, applicato correttamente la normativa in questione e non si è uniformata alla regula juris enunciata dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 384 c.p.c., ritenendo rilevante ai fini dell’esclusione della fruizione dei benefici fiscali di cui alla L. n. 984 del 1977, art. 7 bis, comma 4 la mancata destinazione boschiva di gran parte dei terreni acquistati, la presenza di fabbricati rurali su altra parte del fondo, la mancata dimostrazione degli effetti dei proposti interventi di 4 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 26518/2015 Numero sezionale 5159/2021 Numero di raccolta generale 26665/2021 Data pubblicazione 30/09/2021 rimboschimento sull’efficienza ed il reddito dell’azienda, e la stipula di contratto di affitto di gran parte del fondo acquistato; 3.5. quanto ai fabbricati rurali, come già ribadito da questa Corte (cfr. ord. n.12777/2020 cit.) va, invece, rimarcato che la disposizione in esame - diversamente da quelle che hanno riguardo a terreni agricoli e relative pertinenze (v., ad es., la l. 31 gennaio 1994, n. 97, art. 5 bis; il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 5 bis, c. 3; il d.l. n. 194 del 2009, art. 2, c. 4 bis, conv. in l. n. 25 del 2010; la I. 30 aprile 1976, n. 386, art. 11) - rinvia alla nozione di «fondo rustico» che, nella stessa prassi amministrativa, viene intesa come equivalente del concetto di terreni agricoli e relative pertinenze (v. la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, n. 26/E, del 6 marzo-2015); 3.6. ne consegue che, incontestata, nel caso in esame, la natura di fondo rustico dei terreni e annessi fabbricati acquistati dalla contribuente, in ragione del tenore testuale della disposizione il regime di favore previsto nella fattispecie è applicabile ai terreni agricoli, come quello in esame; 3.7. con riguardo ai rimanenti rilievi, trattasi di accertamenti che non attengono all’idoneità del bene, avuto riguardo alla sua estensione e alle sue caratteristiche specifiche non modificabili, ad aumentare l’efficienza dell’azienda e il relativo reddito, attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, escluso, come si è detto, che assuma rilievo la realizzazione, in concreto, di interventi di forestazione; 3.8. le condizioni che escludono in modo assoluto <<la possibilità di riconoscere l’idoneità ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito>> sono, invero, quelle, inerenti il terreno, a carattere non transitorio e modificabile, che impediscono la coltivazione in generale;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, la decisione impugnata non è quindi in linea con il richiamato principio, e deve essere, di conseguenza, cassata in relazione ai motivi accolti, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 26518/2015 Numero sezionale 5159/2021 Numero di raccolta generale 26665/2021 Data pubblicazione 30/09/2021 tributaria regionale dell’Umbria in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 21.9.2021. Il Presidente (Giacomo Maria Stalla) 6 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a