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Ordinanza — n. 26664/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26664/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26664/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12804-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente– contro PAVENTI ANTONY PAVENTI MARIA GIOVANNA F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a :

Regesto Legislator

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art. 140 c.p; Ordinanza — n. 26664/2021 — snciv · Corte di Cassazione: P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a :

Parole chiave

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plusvalore valore venale dell'immobile imposta sugli utili immobiliari valore fiscale registro fondiario valore di imputazione

Disposizioni normative citate

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art. 140 c.p
600/1973, art. 140 c.p.c., art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12804-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente– contro PAVENTI ANTONY PAVENTI MARIA GIOVANNA F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 12804/2015 Numero sezionale 5158/2021 Numero di raccolta generale 26664/2021 Data pubblicazione 30/09/2021 elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato IDA PALANGE, rappresentati e difesi dagli Avvocati ANGELO CIMA e PIETRO COLUCCI giusta procura speciale in atti - controricorrenti– avverso la sentenza n. 83/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata il 31/3/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/9/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Molise aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 64/1/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso in accoglimento del ricorso proposto da Maria Giovanna e Antony Paventi, in qualità di eredi di Nicola Paventi, avverso avviso di accertamento, relativo al periodo d’imposta 2000, con il quale era stata contestata l’omessa dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla vendita di un suolo edificatorio da parte del de cuius in favore di Luigi, Giovanni e Biase Di Bona; i contribuenti resistono con controricorso ed hanno depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 65 DPR n. 600/1973, art. 140 c.p.c., art. 60 lett. e DPR n. 600/1973) per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto nulla la notifica dell’atto impositivo in quanto effettuata a tutti gli eredi impersonalmente e collettivamente; 1.2. con il secondo motivo si censura la sentenza per avere omesso di rilevare la tardività delle deduzioni, asseritamente formulate dai ricorrenti solo in appello, circa la mancata notifica al venditore (de cuius degli odierni controricorrenti) dell’avviso di rettifica ai fini dell’applicazione dell’imposta 2 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 12804/2015 Numero sezionale 5158/2021 Numero di raccolta generale 26664/2021 Data pubblicazione 30/09/2021 di registro con conseguente inopponibilità del valore rettificato ai contribuenti; 1.3. con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 16 L. n. 289/2002 per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente affermato che l’adesione, da parte dell’acquirente, alla definizione agevolata della lite ex art. 16 L. n. 289/2002 in relazione all’imposta di registro aveva impedito che diventasse definitivo il valore dell’immobile anche ai fini della maturata plusvalenza IRPEF a carico del venditore; 1.4. con il quarto motivo si lamenta violazione di norme di diritto (artt. 39, secondo comma, DPR n. 600/1973, 51 DPR n. 131/1986, 54 DPR n. 917/1986, 2697 c.c.) per avere la Commissione Tributaria Regionale negato che il maggiore valore accertato ai fini dell’imposta di registro potesse essere utilizzato anche in tema di accertamento delle imposte dei redditi; 2.1. la terza e la quarta censura, da esaminare congiuntamente e preliminarmente, vanno disattese; 2.2. i motivi sintetizzati — congiuntamente esaminabili in quanto diretti a denunciare come illegittima la determinazione della base imponibile sulla base del valore separatamente determinato dall'ufficio ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale — sono infondati; 2.3. indipendentemente dagli argomenti al riguardo spesi in ricorso, l'illegittimità di tale criterio, ai fini che occupano, discende dallo ius superveniens rappresentato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147; 2.4. questo, all'art. 5 comma 3, prevede che «gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5 - bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, 3 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 12804/2015 Numero sezionale 5158/2021 Numero di raccolta generale 26664/2021 Data pubblicazione 30/09/2021 ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347»; 2.5. come questa Corte ha avuto modo di chiarire, alla stregua di interpretazione cui si intende dare continuità, la norma è da ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso atteso l'intento interpretativo chiaramente espresso dal legislatore e considerato che, come affermato tra le altre da Corte Cost. n. 246 del 1992, il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative, e, peraltro, anche ove volesse porsi in dubbio che la norma in esame abbia natura interpretativa, osserva il Collegio che il riferimento all’interpretazione da attribuire a norme precedenti non conduce per ciò solo ad attribuire ad una norma carattere interpretativo (ove tale carattere essa non abbia effettivamente), tuttavia testimonia l'intento del legislatore di attribuire ad essa il carattere retroattivo che è proprio della norma interpretativa, intento che nella specie trova ulteriore conferma nel comma 4 del citato art. 5, laddove si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma nulla si prevede per i commi 2 e 3 (disposizioni formulate come norme interpretative): circostanza, questa, che contribuisce a togliere ogni dubbio circa l'intento del legislatore di attribuire carattere retroattivo alle previsioni dei suddetti commi (così, in motivazione, Cass., n. 7488/2016; v. anche Cass. n. 3590/2017, 9513/2018, 12131/2019);

3. il rigetto del secondo e del terzo motivo di ricorso, trattandosi di autonoma ratio decidendi, idonea a sostenere la decisione, determina quindi in ogni caso la mancanza di interesse alla censura sulla ratio decidendi pregiudiziale circa la mancata notifica dell’atto impositivo ai contribuenti e dell’avviso di accertamento al venditore (cfr. Cass. n. 7838/2015; Cass. n. 2736/2013), con rigetto del ricorso;

4. le spese di lite possono essere integralmente compensate essendo stata la causa decisa in base allo ius superveniens 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 12804/2015 Numero sezionale 5158/2021 Numero di raccolta generale 26664/2021 Data pubblicazione 30/09/2021

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 21.9.2021. Il Presidente (Giacomo Maria Stalla) 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O