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Ordinanza Interlocutoria — n. 26525/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders integration of contradiction against Equitalia successor under Art. 331 CPC due to missed notification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26525/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court ordered the integration of contradiction against Equitalia Sud S.p.A. and its successor, the Agenzia delle Entrate-Riscossione, because the cassation appeal was not notified to them. Although the omission of notification to a necessary co-litigant does not render the appeal inadmissible, it creates an obligation for the judge to ensure the other party is heard. Consequently, the court fixed a sixty-day deadline for the appellant to notify the successor entity and remanded the case for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 331 cod. proc. civ.; The omission of notification of an appeal to a necessary co-litigant does not affect the admissibility or timeliness of the appeal but instead triggers the judge's duty to order the integration of contradiction to ensure the other party is heard.

Parole chiave

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integration of contradiction necessary co-litigant missed notification Equitalia successor Art. 331 CPC litisconsorzio processuale remand for new hearing trasmissione per incompetenza

Disposizioni normative citate

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Art. 331 cod. proc. civ.
integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. Ettore Cirillo • Presidente - Lucio Napolitano • Consigliere - R.G.N.
Art. 1, comma 3, terzo periodo, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225
proc civ., nei confronti dell'Agenzia delle entrate- Riscossione - successore «a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia» (art. 1, comma 3, terzo periodo, del d.1„ 22 ottobre 2016, n.
art. 331 cod. proc. civ
integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 31/07/2013, n. 18364
(tra le tante, Cass. 31/07/2013, n. 18364, 27/07/2018, n.
Cass. 27/07/2018, n. 19910
Cass. 21/03/2019, n. 8065
Cass., Sez. U., 08/06/2021, n. 15911
Cass., Sez. U., 01/02/2006, n. 2197
Cass. 26/09/2017, n. 22341
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Testo completo

integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. Ettore Cirillo • Presidente - Lucio Napolitano • Consigliere - R.G.N. 13720/2015 Andreina Giudicepietro • Consigliere - Cron. t 5 a 5 Rosita D'Angiolella • Consigliere - CC - 12/07/2021 Giuseppe Nicastro • Consigliere Rel. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13720/2015 R.G. proposto da Management Service s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Cocilovo, con domicilio eletto in Roma, via in Arcione, n. 98, presso lo studio dello stesso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Benevento, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Benevento, viale Aldo Moro; nonché contro " Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa nel giudizio di merito dal dott.

Ivan Baccari, con studio in Benevento, via Michelangelo Schipa, n. 2; - intimate - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 10390/8/14 depositata il 2 dicembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2021 dal Consigliere Giuseppe Nicastro. Rilevato che: a seguito della liquidazione, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle imposte dovute in base alla dichiarazione per il periodo d'imposta 2008, Equitalia Sud s.p.a., agente della riscossione per la Provincia di Benevento, notificò a Management Service s.r.l. una cartella di pagamento, con l'iscrizione a ruolo di IRES (per C 23.897,00), oltre agli interessi e alle correlative sanzioni; la cartella di pagamento fu impugnata davanti alla Commissione tributaria provinciale di Benevento (hinc anche:

«CTP») che - avendo ritenuto l'incompetenza territoriale dell'Ufficio di Benevento dell'Agenzia delle entrate che aveva proceduto alla liquidazione e alla successiva iscrizione a ruolo dell'imposta - accolse il ricorso della società contribuente; avverso tale pronuncia, l'Agenzia delle entrate propose appello alla Commissione tributaria regionale della Campania (hinc anche: «CTR»), che lo accolse con la motivazione che: «[U/ primo giudice ha fondato la decisione unicamente sul difetto di giurisdizione dell'Ufficio di Benevento in quanto la dichiarazione dei redditi è stata presentata dal Contribuente all'Agenzia delle Entrate di Roma.

Si osserva che la cartella di pagamento scaturisce da controllo automatico, pertanto, non è preceduta da alcun avviso di accertamento. Pertanto, contrariamente a quanto previsto in caso di emissione di avviso di accertamento, la cui competenza territoriale spetta all'Ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata presentata, la competenza territoriale nel caso a quo spetta all'Ufficio presso cui il controllo viene effettuato. Inoltre, a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi, la Società presenta una dichiarazione integrativa - sempre riferita al periodo d'imposta 2008 - indicando come domicilio fiscale: via Benevento 82/B Montesarchio per cui trattandosi di liquidazione delle imposte a seguito dell'ultimo atto presentato dal contribuente, vale il domicilio ultimo indicato e quindi la competenza permane all'Ufficio di Benevento»; avverso tale decisione - depositata in segreteria il 2 dicembre 2014 e non notificata - ricorre per cassazione Managemet Service s.r.I., che affida il proprio ricorso, notificato (solo) all'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Benevento, il 3 giugno 2015, a cinque motivi; p/111 L'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Benevento ed Equitalia Sud s.p.a. - la quale aveva anch'essa partecipato al giudizio di merito - non hanno svolto attività difen:siva; 1'8 giugno 2015, Management Service s.r.l. ha depositato istanza di rimessione in termini, con la quale - premesso che, «all'atto del ritiro dell'originale notificato, [...] si avvedeva che la notifica inoltrata all'Equitalia Sud S.p.a. non era andata a buon fine, in quanto l'Ufficiale Giudiziario incaricato riferiva in relata "Non notificato perché da informazioni assunte il dottor Baccari Ivan si è trasferito altrove"» e che «nonostante le ricerche svolte e l'omessa indicazione del nuovo indirizzo da parte dell'Ufficiale Giudiziario, allo stato, come da estratto del sito dell'Ordine dei Commercialisti di Benevento che si allega, l'indirizzo del dott.

Baccari risulta confermato in Benevento alla via Michelangelo Schipa, n° 2» - «al fine di rinnovare la notifica effettuata, essendo elasso il termine di legge, in alternativa anche presso la sede legale della Equitalia Sud S.p.a.», chiedeva a questa Corte di «autorizzare la rinotifica del ricorso introduttivo alla Equitalia Sud S.p.a. in persona del legale rappresentane p.t., anche alla parte personalmente unitamente a quella nel domicilio eletto in corso di giudizio, mediante la concessione di apposito termine»; con provvedimento del 24 giugno 2015, il Presidente della Sezione tributaria pronunciava «[n]on luogo a provvedere sull'istanza, dovendo la ripresa del procedimento notifica tono attivarsi ad istanza dell'interessato entro un termine ragionevolmente contenuto (Cass.20830/2013)»; il 17 luglio 2015, Management Service s.r.l. ha depositato un'ulteriore istanza di rimessione in termlni con la quale, dopo avere fornito chiarimenti a conferma del fatto di essere incorsa nella decadenza per causa a sé non imputabile, chiedeva nuovamente, «ai sensi dell'art. 153 cp.c., che l'Ecc.ma Corte di cassazione - Sezione Tributaria, alla luce dei chiarimenti resi, voglia autorizzare la rinotifica del ricorso introduttivo a Equitalia Sud S.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., presso la sede della società, nonché presso il domicilio eletto in corso di causa, mediante la concessione di apposito termine»; con provvedimento del 18 luglio 2015, il Presidente della Sezione tributaria pronunciava «[n]on luogo a provvedere sull'istanza essendo rimessa al collegio la valutazione circa la tempestività della ripresa del procedimento notifica tono»;

Management Service s.r.l. ha depositato una memoria. Considerato che: dalla sentenza impugnata risulta che al giudizio di merito hanno partecipato sia l'ente impostore Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Benevento, sia Equitalia Sud s.p.a., agente della riscossione per la Provincia di Benevento; il ricorso per cassazione è stato tempestivamente notificato all'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Benevento, il 3 giugno 2015 (essendo il 2 giugno 2015, giorno di scadenza del termine per la proposizione del ricorso, festivo);

Io stesso ricorso per cassazione non è stato notificato a Equitalia Sud s.p.a.; è orientamento consolidato di questa Corte quello che l'omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessario - sia nel caso di litisconsorzio sostanziale sia nel caso, come nella specie, di litisconsorzio processuale - «non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio iussu iudicis», ai sensi dell'art. 331 cod. proc civ. (tra le tante, Cass. 31/07/2013, n. 18364, 27/07/2018, n. 19910, 21/03/2019, n. 8065); pertanto, va ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc civ., nei confronti dell'Agenzia delle entrate- Riscossione - successore «a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia» (art. 1, comma 3, terzo periodo, del d.1„ 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225;

Cass., Sez. U., 08/06/2021, n. 15911) - a cura della ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria; essendo decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio deve essere fatta a detta parte personalmente e non al procuratore costituito davanti al giudice cha ha emesso la sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 01/02/2006, n. 2197; Cass., 26/09/2017, n. 22341); la causa deve essere conseguentemente rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione da eseguire, a cura della ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria