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Ordinanza — n. 26520/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses nullity claim but allows appeal against tax assessment for unclear valuation reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26520/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the taxpayer's claim of nullity regarding the tax assessment but allowed the appeal against the regional commission's decision. The taxpayer argued the assessment lacked proper reasoning for the valuation method used. The court ruled that the lower court failed to verify if the tax office correctly applied the indirect estimation procedure and legislative norms.

Regesto Legislator

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Art. 15-27 del Regolamento rec. rendita catastale; The court must verify the correct application of valuation norms when the lower court's reasoning is insufficient to demonstrate the basis of its conviction.

Parole chiave

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catastale rent assessment indirect estimation procedure tax appeal reasoning nullity of administrative act tax office valuation deprezzamento della frazione residua dezonamento rettifica del valore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 15 e seguenti del Regolamento rec. rendita catastale
Art. 27 e seguenti del Regolamento rec. rendita catastale
art. 112 c.p
per vizio di extrapetizione e violazio- ne dell'art. 112 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 5899-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 4095 PETTINATURA DI LANE IN VERCELLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO SETRAGNO; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 1475/2017 della COMM.TRIB.REG.PIEMONTE, depositata il 18/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott.

ANNA MARIA FASANO; R.G.N. 5899-18 (1/ 41 h . 0,1*. kTilt") • ‘‘*-.4.4,0 RITENUTO CHE: L'Agenzia delle entrate notificava a Pettinature di Lane in Vercelli S.p.A. due avvisi di accertamento, con cui veniva disposta la rettifica delle rendite catastali proposte dalla società contribuente con procedu- ra DOCFA, relative a due capannoni non più produttivi. L'Ufficio ri- levava l'impropria applicazione di una percentuale di circa il 50% per deprezzamento dovuto ad assenza di impianti e smaltimento di coper- ture in eternit, pertanto, ai fini della valutazione definitiva, venivano at- tribuiti i valori unitari originari ritenuti più adeguati con l'applicazione di un coefficiente di detrazione per vetustà pari al 40%• Pettinature di Lane in Vercelli S.p.A. impugnava gli atti impositivi con distinti ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli che, previa riunione, gli accoglieva parzialmente, sul presupposto del corretto ac- certamento della rendita catastale, ma facendo decorrere gli effetti fi- scali dell'accertamento dal 21.10.2015, data di notifica degli avvisi.

La contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che, con sentenza n. 1475/17, accoglieva il gravame, sulla base del rilievo che dagli atti di causa non risultavano indicate le ragioni per le quali l'Ufficio, in conseguenza dell'attivazione della procedura DOCFA da parte della contribeunte, aveva ravvisato R.G.N. 5899-18 le condizioni per incrementare una precedente rendita, attribuita dalla stessa Amministrazione finanziaria, senza che medio tempore fossero stati operati interventi incrementativi del valore dei cespiti.

L'avviso di accertamento inoltre, secondo i giudici di appello, non indicava quali altri immobili oggetto di riclassamento erano stati presi come criterio di comparazione, limitandosi a precisare che la determinazione del nuovo classamento e della relativa rendita catastale era stata effettuata con riferimento al biennio economico 1988-89 in conformità alle vi- genti disposizioni sulle operazioni di estimo del Catasto Urbano. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della senten- za, svolgendo tre motivi. Pettinatura di Lane Vercelli S.p.A. si è costi- tuita con controricorso.

CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per vizio di extrapetizione e violazio- ne dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., at- teso che i giudici di merito avrebbero accolto l'impugnazione proposta dalla società contribuente per motivi diversi da quelli dedotti con l'atto di appello, incorrendo, dunque, in evidente, vizio di extrapetizione. Nella fattispecie, con l'atto di impugnazione, la società aveva eccepito esclusivamente l'illegittimità della sentenza di primo grado sul presup- posto che non era stato emesso alcun accertamento nell'anno 1999, motivo documentalmente smentito dall'Ufficio con la produzione in giudizio degli atti relativi all'accertamento del 1999 in relazione al me- desimo complesso industriale.

Pertanto, secondo l'Agenzia delle entra- te, l'appello non avrebbe dovuto essere respinto, risultando privo di fondamento il solo motivo di impugnazione dedotto dalla parte. Si R.G.N. 5899-18 precisa, inoltre, che anche a volere considerare quale ulteriore motivo di impugnazione le argomentazioni di controparte in ordine alla neces- sità di considerare, per determinare con metodo indiretto il valore di ricostruzione, " le caratteristiche attuali" e, in particolare "l'assenza di qualsiasi impianto, acqua, luce, riscaldamento, scarichi ed in alcuni immobili di serramenti esterni", i giudici di appello si sarebbero espressi in senso sfavorevole alla tesi della contribuente appellante.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione della legge 11 agosto 1939, n. 1249 e degli artt. 8,10,27,28,29 e 38 del "Regolamento per la formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano" approvato con d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo i giudici di appello ritenuto erroneamen- te illegittimo l'operato dell'Ufficio, sostanzialmente disapplicando le suddette disposizioni di legge con riferimento alla applicazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale dalle quali si evincerebbe che la "stima di un fabbricato" può avvenire an- che con metodo c.d. indiretto fondato sul costo di ricostruzione e che tale procedura non prevederebbe necessariamente un'analisi compara- tiva che tenga conto della dinamica del "mercato immobiliare" per uni- tà simili.

Del tutto legittimo sarebbe, pertanto, l'utilizzo da parte dell'Ufficio in sede di accertamento del cd. metodo indiretto, come ri- conosciuto dai giudici della Commissione Tributaria Provinciale, men- tre contrario alla legge sarebbe l'annullamento disposto dai giudici di appello, sul presupposto del mancato utilizzo del c.d. market ap- proach, ovvero perché l'accertamento era stato effettuato "con appli- cazione di coefficienti determinati" e "non tenendo conto anche della dinamica di mercato".R.G.N. 5899-18 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 n.4 d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 156 c.p.c., 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e 111 Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (vizio di motivazione apparente), atteso che i giudici di appello non avrebbero minimamente indicato gli elementi in- trinseci ed estrinseci oggetto di valutazione, la cui particolareggiata analisi avrebbe indotto a ritenere congrua la rendita catastale proposta dalla parte e non già quella attribuita dall'Ufficio.

Le affermazioni della Commissione denoterebbero una superficialità nell'esame del materiale probatorio in atti, posto che l'Amministrazione non avrebbe incre- mentato una "precedente rendita" ma rideterminato al ribasso una precedente rendita, consolidata in atti, rinveniente a seguito di accer- tamento dell'anno 1999.

4. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il principio della corrispon- denza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implici- tamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti: ne deriva che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giu- dice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente illustrate (Cass. n. 17807 del 2019;

Cass. n. 22595 del 2009). Ad avviso di Petti- nature Lane in Vercelli S.p.A. i giudici della Commissione Tributaria R.G.N. 5899-18 Regionale avrebbero accolto l'impugnazione proposta dalla contri- buente per motivi diversi da quelli dedotti nell'atto di appello con cui avevano eccepito solo l'illegittimità della sentenza di primo grado sul presupposto che non fosse stato emesso alcun accertamento nell'anno 1999, laddove, al contrario si evince dalla parte in fatto della pronuncia impugnata che l'appellante aveva proposto una serie di contestazioni, ribadendo che il valore degli immobili preso a base per determinare la rendita catastale fosse quello riferito al biennio 1988/1989 e tale valo- rizzazione dovesse avvenire con metodologie comparative.

In sostanza, nell'atto di appello, il cui contenuto è stato riportato in ri- corso dall'Agenzia delle entrate, risulta che la società aveva contestato il criterio di stima adottato dall'Ufficio e la congruità motivazionale degli avvisi di accertamento opposti; pertanto i giudici di appello han- no interpretato nella loro portata sostanziale ed effettiva le doglianze proposte nell'atto di impugnazione. Ne consegue che non ricorre il denunciato vizio di ultrapetizione, avendo la società contribuente chiaramente lamentato la non attendibi- lità del valore attribuito agli immobili per cui è causa, sicchè i giudici del merito hanno esaminato la questione espressamente formulata, senza interferire con il potere dispositivo delle parti, né alterare alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa pe- tendl), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diver- so da quello richiesto e compreso, nemmeno implicitamente o vir- tualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste della parte (Cass. n. 11455 del 2004).

5. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno esaminati congiun- tamente in quanto logicamente connessi.R.G.N. 5899-18 Le critiche sono fondate. 5.1.Emerge dai fatti di causa che Pettinature di Lane in Vercelli S.p.A. presentava domanda di variazione catastale in relazione ad alcune unità immobiliari di categoria D/8 facenti parte di un compendio industria- le, consistente in porzioni di capannoni ex produttivi, in condizioni degradate già risultanti da accertamento originario effettuato in data 16.4.1999. L'Ufficio provvedeva alla rettifica della valutazione effettua- ta dalla società, attribuendo i valori unitari originari ritenuti adeguati con applicazione di un coefficiente di detrazione per vetustà pari al 40%.

Inoltre, desumeva i valori unitari applicati alla consistenza dell'immobile, tenendo conto della specifica destinazione, desunti dai valori riferibili ad immobili ubicati nella stessa zona, aventi analoghe caratteristiche, "anche attraverso la consultazione di consolidati pron- tuari di settore". 5.2. Gli atti impositivi in contestazione rinvengono da dichiarazioni di accatastamento (R.D.L. n. 652 del 1939, art. 3, d.P.R. n. 1142 del 1949, art.

56) che sono state presentate secondo la procedura DOCFA. Ciò premesso, secondo l'indirizzo espresso da questi giudici di legitti- mità, che si condivide, qualora l'attribuzione della rendita catastale av- venga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gen- naio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (c.d. procedura DOCFA), l'obbligo di motiva- zione dell'avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elemen- ti di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra la rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valo- R.G.N. 5899-18 re economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, cioè nell'ipotesi in cui la discrasia non derivi dalla stima del bene, ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differen- ze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. n. 23237 del 2014;

Cass. n. 12497 del 2016; Cass. n. 31809 del 2018; Cass. n. 12777 del 2018; Cass. n. 25006 del 2019; Cass. n. 17016 del 2020). Si rileva dalla lettura della motivazione dell'atto impositivo, il cui con- tenuto è stato riportato in ricorso in ossequio al principio di autosuffi- cienza, che l'accertamento coinvolge gli elementi di fatto indicati dal contribuente, atteso che l'Ufficio ritiene "impropria" l'applicazione di una percentuale di circa il 50% per deprezzamento dovuto ad assenza di impianti e smaltimento di coperture per eternit, sicchè "ai fini della valutazione definitiva vengono attribuiti i valori unitari originari ritenu- ti adeguati con applicazione di un coefficiente di detrazione per vetustà pari al 40% (vetustà calcolata con circ. 6/2012 fabbr.

Risalente al 1965 con vita utile 50 anni e valore residuo 20%)". Inoltre, l'Ufficio, nella motivazione dell'atto impositivo, precisa che: "i valori unitari applicati alla consistenza dell'immobile, tenendo conto della specifica destinazione, sono stati desunti dai valori riferibili ad immobili ubicati nella stessa zona, aventi analoghe caratteristiche, an- che attraverso la consultazione di consolidati prontuari di settore". 5.3. In materia di attribuzione di rendita ad immobili di destinazione speciale "D", si è stabilito (Cass. n. 17971 del 2018;

Cass. n. 16824 del 2006) che: "In terna cli classamento di immobili, qualora l'attribu.zione della ren- R.G.N. 5899-18 dita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal d.1 n. 16 del 1993, art. 2, conv. in L. n. 75 del 1993 e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cd procedura Docfa) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presu- posto ed il fondamento motivaionale dell'avviso di classamento (eiprimendo un giudiio sul valore conomico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in rela.zione al quale la presena e l'adeguate.z.za della motiva.zione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudkio, e, in sede conten.ziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costi- tuisce un atto conosciuto o comunque prontamente e facilmente conoscibile per il con- tribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura for- temente partecipativa„ con la conseguen.za che la sua mancata riproduzione o alle- gdzione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivaone" (Cass. n. 32861 del 2019).

L'Ufficio ha precisato di avere provveduto ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 1142 del 1949 a determinare il valore dell'immobile oggetto di accertamento con procedimento indiretto, non essendo possibile procedere all'analisi del mercato delle compravendite, deter- minando tale valore sulla base del costo di ricostruzione ed applicando un adeguato coefficiente di riduzione per tenere conto dello stato at- tuale delle unità immobiliari. Orbene, ai sensi del R.L. n. 652 del 1939, art. 10, conv.

1. n. 1249 del 1939: "La rendita catastale delle unità immobiliari cvstituite da opifici ed in gene- re dai fabbricati di cui alla L 8 giugno 1936, n. 1231, art. 28, costruiti per le speciali esigen.ze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destindzione estranea alle esigenze suddette sena radicali trasformazioni, è deter- minata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la de- R.G.N. 5899-18 termina.zione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggrup- pabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche".

La stessa Amministrazione Finanziaria, con le circolari MF n. 14/2007 e n. 6/2012 ha stabilito i criteri di determinazione della rendita catasta- le nell'ipotesi di stima diretta dei beni sostanzialmente privi, per intrin- seca peculiarità e funzione, sia di un "mercato" di compravendita, sia di un "mercato" di locazione. Con la Circolare 6/2012 viene chiarito che: "Si precisa, inna.zitutto, che la locnione 'stima diretta' si intende la stima effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destina.zione Jpeciale o particolare, per i quali, proprio in rela.zione alla peculiarità delle relative caratteristiche, non risulta possibile fare tifi' rúnento al sistema delle tal* In tale contesto„ la rendita catastale può essere determinata con 'procedimento diretto' o con 'procedimento in- diretto'.

Il procedimento diretto è quello delineato dagli arti. 15 e seguenti del Rego- lamento, ove si stabilisce che la rendita catastale si ottiene dal reddito lordo ordina- riamente ritraibile„ detraendo le spese e le eventuali perdite. Il reddito lordo ordina- rio e il canone di loca:zione, fatte salve le eventuali aggiunte e detra,zioni di cui agli arti. 16 e 17 (tra le prime, le spese di manutenzione ordinaria sostenute dal locata- rio anziché dal proprietario; secondo, alcune spese condominiali sostenute dal pro- prietario an.-ciché dal locatario).

Il procedimento indiretto è, invece, quello previsto dagli arti. 27 e seguenti del Regolamento, nei quali si precisa che il reddito ordina- rio può essere calcolato a partire dal valore del capitale fondiario, identificabile nel valore di mercato dell'immobile (se esiste un mercato delle compravendite), ovvero nel valore di costo di ricostru:zione, tenendo conto, in quest'ultimo caso, di un ade- guato 'coefficiente di ridu.zione in rapporto allo stato attuale delle unità immobilia- ri' (depreamento)". Il criterio di stima così applicato deve tenere conto del deprezzamento in ragione dello stato attuale delle unità e del loro livello di obsole- scenza e ciclo di vita tecnico- funzionale.R.G.N. 5899-18 5.4.1 giudici di appello con affermazioni apodittiche, che non si sono fondate sulla valutazione dei criteri adottati dall'Ufficio nella determi- nazione del riclassamento, anche al fine di disattenderla e confutarla, hanno sinteticamente statuito che: "l'avviso di accertamento impugnato si li- mita a indicare che la determina.zione del nuovo classamento e della relativa rendita catastale è stata effettuata con riferimento al biennio economico 1988-1989 in con- formità alle vigenti di3posi.zioni che regolano per il Catasto Urbano le opera:zioni estimo" non verificando, come era necessario, se gli avvisi di accerta- mento abbiano fatto corretta applicazione, in sede di determinazione della stima indiretta proposta dall'Ufficio, della normativa legislativa e regolamentata denunciata, anche secondo l'interpretazione proposta dalla giurisprudenza di legittimità.

La motivazione della pronuncia impugnata, benché graficamente esi- stente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché re- cante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragio- ne seguito dal giudice del merito per la formazione del proprio con- vincimento. La sentenza va, quindi, cassata in accoglimento di entrambe le censure, con rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, per il riesame sulla base dei principi espressi, il quale provvederà anche alla liquida- zione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame alla Commi- sione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa compo