Italian tax court rejects VAT deduction claim where tax was paid via fiscal transaction eliminating revenue loss risk.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision allowing a VAT deduction. The court found that although the underlying transaction was abusive, the taxpayer had fully paid the VAT through a fiscal transaction, thereby eliminating the risk of fiscal loss. Consequently, the principle of VAT neutrality required the deduction to be recognized despite the procedural timing of the payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19, Art. 54, Art. 21, comma 7, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; Sixth VAT Directive; The right to deduct input VAT is recognized when the taxpayer has fully paid the tax, even if the transaction was abusive, provided this payment definitively eliminates the risk of fiscal loss for the treasury.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12018/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro Romana Immobiliare e Costruzioni s.r.I., rappresentata e difesa dagli Ce PP 2es teVZ, CA& avv. Giancarlo ZoppinPb Giuseppe Pizzoniia, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via della Scrofa, 57 - contoricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 6588/1/14, depositata il 5 novembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 5 novembre 2014, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Romana Immobiliare e Costruzioni s.r.l. per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui, relativamente all'anno 2004, era stata contestata l'indebita detrazione dell'i.v.a. di rivalsa assolta con riferimento ad un'operazione di cessione immobiliare e recuperata la relativa imposta; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con l'atto impositivo l'Ufficio aveva contestato l'alDusività della condotta della contribuente, rilevando che le parti dell'operazione appartenevano alla medesima organizzazione imprenditoriale, la cessione era finalizzata a creare un vantaggio fiscale all'acquirente e che la cedente, avente sede in Lussemburgo, non aveva provveduto ai versare l'i.v.a. applicata; - il giudice di appello ha disatteso il gravame evidenziando che la cedente aveva provveduto all'integrale versamento dell'i.v.a. in oggetto a seguito di transazione fiscale, per cui non si era verificato danno all'erario e che laddove si negasse alla contribuente di detrarre l'i.v.a. di rivalsa assolta si realizzerebbe una illegittima duplicazione di imposta; - il ricorso è affidato a due motivi; - resiste con controricorso la Romana Immobiliare e Costruzioni s.r.I.;
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo di ricorso l'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, della e d irettiva n. 77/388/CEE e dei principi generali in tema di abuso dito 1~, per aver la sentenza impugnata riconosciuto il diritto alla detrazione dell'i.v.a. in oggetto senza rilevare che sussistevano gli elementi sintomatici della contestata natura abusiva dell'operazione e che il versamento dell'i.v.a. da parte della cedente era avvenuta solamente in epoca successiva alla notifica dell'atto impugnato e in via non spontanea;- con il secondo motivo deduce l'omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio, indicativi della sussistenza del contestato abuso; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati; - ai sensi degli artt. 10, par. 2, e 17, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, applicabile alle operazioni in esame ratione temporis, il diritto alla detrazione è legato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi di cui trattasi, per cui in difetto della cessione effettiva dei beni o della prestazione dei servizi un siffatto diritto non può sorgere, non essendo sufficiente la sua indicazione della relativa fattura (cfr.
Corte UE, 27 giugno 2018, SGI); - per quanto, invece, riguarda la posizione dell'emittente, si rileva che l'art. 21, settimo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, stabilisce che «Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti ... l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura»; - tale disposizione non si pone in contrasto con il principio di neutralità dell'IVA in quanto l'art. 21, n. 1, lett. c), della sesta direttiva, laddove prevede che VIVA esposta nella fattura sia dovuta indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un'operazione soggetta ad IVA, mira ad eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dall'eventuale esercizio del diritto a detrazione previsto all'art. 17 della sesta direttiva (cfr.
Corte UE, 31 gennaio 2013, Stroy Trans; Corte UE, 18 giugno 2009, Stadeco); - tale obbligo, tuttavia, non deve eccedere quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo e, segnatamente, non deve arrecare un pregiudizio eccessivo al principio di neutralità dell'IVA (cfr., altresì, Corte UE, 8 maggio 2019, EN.SA);- ciò ha condotto a ritenere che ove sia erroneamente emessa fattura per operazioni non imponibili, il cedente ha diritto al rimborso dell'imposta versata qualora provveda alla rettifica della fattura ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero qualora sia accertato il definitivo venir meno del rischio di 'perdita di gettito erariale derivante dall'utilizzo o dalla possibilità di utilizzo della fattura da parte del destinatario della fattura ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta dovuta o assolta in via di rivalsa (così, Cass., ord., 30 settembre 2020, n. 20843;
Cass., ord., 12 marzo 2020, n. 7080); - l'applicazione del principio di neutralità dell'i.v.a. e di proporzionalità degli obblighi imposti ai contribuenti impone, altresì, di riconoscere la sussistenza del diritto alla detrazione delll'i.v.a. di rivalsa a monte, sia -e. pure [lir un'operazione non effettivamente posta in essere, laddove il cedente abbia provveduto, come nel caso in esame, a versare integralmente l'imposta esposta nella relativa fattura in esecuzione di una transazione fiscale conclusa nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, in quanto in tal modo risulta eliminato definitivamente il rischio di perdita di gettito fiscale; - priva di rilevanza, a tale fine, è la circostanza, evidenziata dalla ricorrente, che il versamento dell'i.v.a.
è avvenuto successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, avuto riguardo all'idoneità di tale versamento a soddisfare la finalità di evitare il rischio di una perdita per l'erario; - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 12 aprile 202