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Ordinanza — n. 26513/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal regarding notification irregularities and jurisdictional defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26513/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Bologna Gabriella's cassation appeal against a regional tax commission decision that upheld a tax assessment. The taxpayer argued for inadmissibility due to generic grounds and alleged notification flaws, while the tax agency failed to appear in person. The court ruled the appeal inadmissible because the factual findings by the lower court justified the legal classification, and specific defects in the precursor assessment notice could not be raised without direct proof of non-notification.

Regesto Legislator

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Art. 360, c.p.c.; Art. 13, d.P.R. 115/2002: The Supreme Court dismisses a cassation appeal when the lower court's factual findings sufficiently justify the legal qualification, and procedural defects in precursor acts are inadmissible without direct proof of non-notification.

Parole chiave

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tax assessment notification cassation appeal inadmissibility jurisdictional defect tax collection procedure contributo unificato factual findings justification tax agency appearance comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
25573); - con il terzo motivo la contribuente si duole, con riferimento all'art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., 12 novembre 2020, n. 25573
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27046/2014 R.G. proposto da Bologna Gabriella, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Borghese, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angela Perrone, sito in Roma, via Tuscolana, 346 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore - resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 334/23/13, depositata il 2 ottobre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE: - Bologna Gabriella propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 2 ottobre 2013, che, in accoglimento dell'appello erariale, ha respinto il suo ricorso per l'annullamento di una cartella di pagamento; - il giudice di appello ha riferito che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente in ragione della mancata prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento posto a fondamento dell'atto impugnato; - ha, quindi, accolto il gravame dell'ufficio evidenziando che non sussisteva né il vizio di incompetenza per territorio dell'organo che aveva emesso l'avviso di accertamento, né il dedotto vizio di notifica di tale atto; - il ricorso è affidato a quattro motivi; - l'Agenzia delle Entrate non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la «mancata produzione del giudizio di I grado della prova della notifica dal contribuente dell'avviso di accertamento ... prodotto solo tardivamente in sede d'udienza dpappello dall'appellante»; - con il secondo motivo deduce la «irregolarità della notifica ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c., nonché art. 60 del d.P.R. 600/1973, in quanto i documenti, prodotti dall'appellante ... risultavano privi delle formalità volute dalla legge e di riferibilità all'atto che si assume notificato»; - con l'ultimo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 62 bis e 62 sexies, d.l. 30 agosto 1993, n. 311, e 2721 c.c., per aver la Commissione regionale omesso di tenere in considerazione il contenuto delle controdeduzioni e impedito al difensore di svolgere al meglio le sue difese in udienza; - i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, in quanto, oltre ad essere articolati in termini generici, poggiano su assunti fattuali che non trovano conferma nella sentenza impugnata; - orbene, la deduzione del vizio di violazlione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (così, Cass., S.U., 12 novembre 2020, n. 25573); - con il terzo motivo la contribuente si duole, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della mancata rilevazione da parte del giudice di appello del difetto di legittimazione ad agire dell'Ufficio che ha operato l'accertamento, in quanto emesso dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Napoli 2, anziché dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Napoli 1; - il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza della questione, in quanto nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento non è possibile far valere vizi derivati dall'illegittimità del prodromico avviso di accertamento, a meno che non sia offerta prova c, che tale avviso non sia stato notificato; - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto; - nulla va disposto in ordine al governo delle spese processuali, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell'art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. - Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 12 aprile 2021. Il Presidente DEPOSITATO IN CA