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Ordinanza — n. 26376/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to prove property ownership and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26376/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the taxpayer to pay costs. The lower court had ruled against the taxpayer based on land registry documents proving his ownership of the properties in question. The taxpayer failed to provide sufficient evidence to overturn this presumption or correct procedural errors in his arguments.

Regesto Legislator

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Art. 360, nn. 3) and 4), c.p.c.; Art. 372 c.p.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 1429 n. 3 c.c.: The appeal is inadmissible if the taxpayer fails to prove contrary evidence to the land registry presumption of ownership and omits specific documents required by the principle of specificity.

Parole chiave

Generato dall'IA
property ownership presumption inadmissible appeal land registry documents burden of proof taxpayer procedural specificity principle legato di cosa altrui valore patrimoniale inventario successorio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, nn. 3) and 4), c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 372 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
Art. 1429 n. 3 c.c.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1429 n. 3 c.c., in relazione all'art.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
art. 2697 c.c
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
art. 372 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 16775 del 07/07/2017
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Ordinanza — n. 14704/2026 — snciv
Court allows taxpayer's appeal on ICI refund deadline calculation, overturning lower court's dismissal.
Ordinanza — n. 25770/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding ICI tax calculation based on outdated municipal land value estimates. The court rejects the claim that a technical expert report from a prior inheritance division case is inadmissible evidence. The ruling clarifies that municipal value estimates remain valid for subsequent tax years if the land's development potential has not changed. The court holds that the Regional Tax Commission correctly applied the law by relying on the 2006 municipal deliberation for the 2011 tax assessment. The decision affirms that the temporal mutability of property value does not invalidate a stable estimate for a specific period. The court emphasizes that the opposing party's absence from the prior proceeding does not automatically exclude the expert report from consideration. The final judgment orders the appellant to pay the costs of the legal proceedings. The court concludes that the lower court's reasoning was legally sound and free from error. The decision upholds the principle that administrative value assessments are binding unless proven otherwise. The court notes that the appellant failed to demonstrate a violation of the relevant tax statutes. The ruling confirms that the Regional Tax Commission acted within its statutory authority. The decision serves as a precedent for handling similar tax valuation disputes. The court explicitly states that the appeal lacks merit and must be rejected. The final outcome is a dismissal of the cassation request against the tax decision.
Ordinanza — n. 17442/2024 — snciv
Cassation court grants tax exemption for church property used indirectly by a connected non-profit entity.
Ordinanza — n. 10074/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal against execution order due to late submission and lack of specific legal argumentation.
Ordinanza — n. 28849/2025 — snciv
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of novelty and failure to meet strict legal requirements.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 6504/2019 proposto da: DI SALVO LIBORIO NICOL01, nato a Palermo il 08/02/1941 (C.F.: DSL LBR41B08 G273H), residente in Palermo, alla Via Principe di Villafranca n. 40, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Palermo alla Via Villafranca n. 40; - ricorrente - contro COMUNE DI PALERMO (C.F. 80016350821), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale di Palermo, in Piazza Marina n. 39, rappresentato e difeso dall'Avv. j'Angelai ZOftfO skeT_TIS _ k,Rocua." i Provenzani (C.F.:

PRVNGL53T51G282Y), giusta (mandato specialefn ca1c3_, ricorsi; - controricorrente - - avverso la sentenza n. 3022/2018 emessa dalla CTR Sicilia in data 16/07/2018 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto in fatto Di Salvo Liborio Nicolò impugnava dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo cinque avvisi di accertamento dal 2004 ai 2007 notificatigli da quel Comune Capoluogo per ICI. A sostegno del proprio gravame eccepiva di non essere possessore degli immobili per i quali veniva fatta valere la pretesa tributaria in contestazione e di non essere quindi obbligato al pagamento del tributo richiesto.

Il Comune di Palermo intimato non si costituiva in giudizio. La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, sezione XII, con sentenza n. 2885/16 del 6 maggio 2015, accoglieva il ricorso sulla base della considerazione che "... dalla documentazione in atti si deduce che il ricorrente non era in possesso degli immobili per i quali il Comune di Palermo richiedeva il pagamento dell'ICI. Il Comune di Palermo, non costituito in giudizio, nulla può con trodedurre ...". Il Comune di Palermo impugnava la citata sentenza, chiedendone la riforma. A sostegno del proprio gravame preliminarmente indicava gli estremi catastali degli immobili per i quali era richiesto il tributo in contestazione e, quindi, eccepiva che "... dagli atti depositati presso la conservatoria dei registri immobiliari è stato invece accertato che il ricorrente è proprietario di tutti gli immobili oggetto degli avvisi a seguito di successione...".

Il contribuente si costituiva, versando in atti proprie controdeduzioni con le quali contestava la fondatezza della pretesa, escludendo di essere mai stato proprietario degli immobili o titolare di diritti reali di godimento sugli stessi. Il Comune di Palermo, nel costituirsi in giudizio, ha ribadito la legittimità della produzione di nuove prove in appello. Con sentenza del 16.7.2018, la CTR Sicilia accoglieva l'appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) premesso che le certificazioni catastali e la documentazione estratta dalla Conservatoria dei registri immobiliari costituiscono l'unico elemento probatorio certo dal quale poteri risalire alla proprietà di un immobile, dalla documentazione versata in atti dal Comune emergeva che gli immobili oggi oggetto di pretesa fiscale risultavano essere intestati al contribuente ed a lui pervenuti mortis causa;

2) priva di pregio si appalesava l'eccezione del contribuente riferita alla richiesta di esclusione dal giudizio della documentazione prodotta dal Comune ex art. 58, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992, atteso che, in tema di contenzioso tributario, pur dovendo la produzione di nuovi documenti in appello avvenire, ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza, l'inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Di Salvo Liborio Nicolò, sulla base di tre motivi.

Il Comune di Palermo ha resistito con controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che dalle visure dell'anagrafe emergeva che gli immobili in oggetto fossero nella titolarità di un suo omonimo, ma con dati anagrafici differenti, e che comunque, sulla base di indagini da lui effettuate, i presunti conduttori degli appartamenti ne erano in realtà i proprietari. 1.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, da un lato, il ricorrente ha omesso, in violazione del principio di autosufficienza, di trascrivere i certificati catastali dai quali si evincerebbe, a suo dire, che gli immobili in questione sono in realtà intestati ad un soggetto suo omonimo, ma con dati anagrafici differenti, dall'altro, la CTR ha affermato di aver posto alla base della sua decisione proprio le certificazioni catastali che, pertanto, sono state debitamente prese in considerazione. In proposito, va ricordato che, in tema di I.C.I., l'intestazione catastale di un immobile ad un determinato soggetto, pur se il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, fa sorgere comunque una presunzione de facto sulla veridicità di tale risultanza, ponendo, pertanto, a carico del contribuente l'onere (nel caso di specie non assolto) di fornire la prova contraria per l'esenzione dal pagamento dell'imposta (Sez. 5, Ordinanza n. 16775 del 07/07/2017).

Senza tralasciare che il contribuente non ha neppure indicato in cosa si sarebbero sostanziate le indagini da lui effettuate, dalle quali egli avrebbe ricavato che i presunti conduttori degli appartamenti ne erano in realtà i proprietari.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, nn.

3) e 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che egli era stato nominato, nell'ambito di un sequestro conservativo, solo custode giudiziario degli immobili, non essendone quindi proprietario. 2.1. Il motivo è inammissibile. Invero, anche a voler prescindere dal rilievo per cui sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa nella presente sede, il documento prodotto a sostegno della tesi difensiva è inammissibile, atteso che non rientra, ex art. 372 c.p.c., tra quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e/o l'ammissibilità del ricorso, potendo, per l'effetto, essere depositato solo nei gradi di merito. Peraltro, alla luce della presunzione íuris tantum cui si è fatto cenno nell'analizzare il primo motivo, correttamente la CTR ha posto a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria, in tal guisa non violando l'art. 2697 c.c..

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1429 n. 3 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il soggetto indicato nella verifica della proprietà depositata il 19.12.2016 dal Comune era diverso. 3.1. Il motivo è inammissibile, atteso che il ricorrente, in violazione del principio di specificità, ha omesso di trascrivere l'atto di verifica della proprietà, dal quale, a suo dire, si evincerebbe che il soggetto individuato come proprietario sarebbe un suo omonimo, ma nato in un altro anno. Senza tralasciare che, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, egli avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la relativa questione.

4. In definitiva, il ricorso va complessivamente considerato inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.500,00,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge (se dovuti); dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione,