Cassation appeal dismissed due to failure to prove service of notice via postal receipt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to produce the postal receipt (CAD) proving service of the notice. The appellant argued that the mere mailing of the document sufficed for procedural perfection, while the opposing party contended strict adherence to statutory proof requirements is mandatory. The Court ruled that without the specific receipt proving delivery, the notification is ineffective, and no extension of time is permitted when the opposing party remains silent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 149 c.p.c.; Art. 140 c.p.c.: The proof of the perfection of the notification procedure via postal service requires the judicial production of the receipt of delivery (CAD); mere proof of mailing is insufficient, and without such receipt, the appeal is inadmissible if the opposing party does not contest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28125/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - ricorrente - Contro DOLENTE ANTONIO - intimato - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 384/04/13 depositata il 09/10/2013 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 13/07/2021 dal Consigliere Roberto Succio;
Rilevato che: - va preliminarmente osservato, quanto alla notifica del ricorso per cassazione, che agli atti non è stato prodotto il c.d. "CAD" comprovante l'avvenuta ricezione dell'avviso di deposito dell'atto notificato; - ritiene la Corte (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018), la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.
Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; - ancora recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito come (Cass.
Civ., Sezioni Unite., sentenza 15 aprile 2021, n. 10012) in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d.
CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima; - pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; non vi è luogo a statuizione sulle spese in difetto di costituzione dell'intimato contribuente; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma,