Italian Court dismisses tax appeal claiming nullity for omitted sanction recalculation under specific law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected the tax authority's cassation appeal against a regional tribunal's partial decision. The authority argued the lower court failed to recalculate sanctions according to Art. 8 of D.L. 16/2012 regarding phantom costs, while the tribunal implicitly addressed this by confirming the first-instance ruling on sanction recalculation. The court held that an implicit rejection of a subsidiary claim suffices to avoid a finding of omitted pronouncement under Art. 360(1)(4) c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: A violation of omission is established only when the decision completely fails to rule on an indispensable provision, not merely when a subsidiary claim is implicitly rejected by the main ruling's logic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 3936 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro Logistica 2002 s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3174/45/2014, depositata in data 16 giugno 2014, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio .2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. Rilevato che -con sentenza n. 3174/45/2014, depositata in data 16 giugno 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva parzialmente accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Logistica 2002 s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 36/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Lodi che, previa riunione, aveva accolto parzialmente i ricorsi proposti dalla suddetta società avverso gli avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio aveva ripreso a tassazione nei confronti di quest'ultima costi indebitamente dedotti, ai fini Ires, Irap, e detratti ai fini Iva, per le annualità 2005-2008, in relazione ad autofatturazione operata dalla società medesima afferente a prestazioni ritenute oggettivamente inesistenti; - in punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che:
1) avverso gli avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio aveva rideterminato nei confronti di Logistica 2002 s.r.l. il reddito di impresa ai fini Ires, Irap e Iva, per gli anni 2005-2008 recuperando a tassazione costi ritenuti fittizi conseguenti all'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la società contribuente aveva proposto separati ricorsi alla CTP di Lodi deducendo l'intervenuta decadenza dell'A.F. in relazione alle annualità 2005-2006, il difetto di motivazione, l'illegittimità del metodo di calcolo delle sanzioni per mancata considerazione della "ricostruzione del maggior reddito imponibile, stante il mancato abbattimento dei ricavi fittiziamente dichiarati, ai sensi 8, comma 2, del dl. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 nonché la violazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/97;
2) aveva controdedotto l'Agenzia chiedendo il rigetto dei ricorsi e, in subordine, la rideterminazione delle sanzioni nella misura dal 25% al 50% dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati secondo i criteri indicati nel medesimo art. 8 del d.l. n. 16 del 2012;
3) la CTP di Lodi, con sentenza n. 36/2/2013, previa riunione, aveva accolto parzialmente i ricorsi, annullando gli atti impositivi per gli anni 2005-2006 per intervenuta decadenza, rideterminando, per le altre annualità, il reddito imponibile, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16/2012, nonché le sanzioni ai sensi delVart. 12, comma 5, cit.;
4) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello l'Ufficio chiedendo la riforma della decisione con integrale conferma della legittimità degli avvisi e in via subordinata la rideterminazione delle sanzioni secondo i criteri di cui all'art. 8 del d.l. n. 16/2012; -la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che era fondato il motivo di gravame relativo alla dichiarata decadenza dell'Amministrazione in relazione alle annualità 2005-2006, mentre andava, per il resto, rigettato l'appello dell'Ufficio in quanto il reddito imponibile, ricostruito recuperando a tassazione i costi ritenuti fittizi in relazione alla autofatturazione operata dalla società afferente ad operazioni oggettivamente inesistenti, andava abbattuto dei correlatil "ricavi fittizi" ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16/2012 cosi come le sanzioni erano state correttamente dal giudice di primo grado ricalcolate ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/97 rientrando la fattispecie nell'ipotesi di continuazione della violazione, per cui quando le violazioni della stessa indole vengono commesse per periodi di imposta diversi, la sanzione base era da aumentare dalla metà al triplo;-avverso la suddetta sentenza, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo;
è rimasta intimata la società contribuente; -il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall'art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Considerato che - con l'unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la CTR pronunciato- incorrendo nello stesso vizio della CTP- sulla eccezione proposta, in via subordinata, dall'Ufficio, sia nelle controdeduzioni in primo grado che nell'atto di appello, di necessaria rideterminazione delle sanzioni secondo i criteri di cui all'art. 8 del d.l. n. 16/2012, nel caso di accoglimento della domanda della contribuente di determinazione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 44/2012; - posta l'ammissibilità del mezzo, avendo l'Agenzia riportato in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, lo stralcio dell'atto di appello contenente l'eccezione riproposta in sede di gravame, in via subordinata, di rideterminazione delle sanzioni secondo i criteri di cui all'art. 8 del d.l. n. 16/2012, nel caso di abbattimento del maggior reddito accertato dei "ricavi fittizi", ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16/2012, il motivo formulato in termini di vizio di omessa pronuncia e non già di violazione di legge, è infondato; - va premesso che "per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia" (Cass.
Cass. 1237 del 2018 ; Cass. n. n. da 21424 a 21428 del 2017, conf. n. 17956 del 2015, n. 20311 del 2011); - nella sentenza impugnata, la CTR - dopo avere confermato la statuizione del giudice di primo grado che aveva escluso dal reddito oggetto di rettifica - ricostruito recuperando a tassazione i costi fittizi documentati da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - i correlati ricavi fittiziamente dichiarati ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16/2012 cit., ha confermato anche la statuizione della CTP circa il ricalcolo delle sanzioni ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997 rientrando, a suo avviso, la fattispecie nell'ipotesi di continuazione della violazione, con ciò disattendendo implicitamente la eccezione proposta, in via subordinata, dall'Ufficio di necessario ricalcolo delle sanzioni secondo i criteri di cui all'art. 8 del d.l. n. 16/2012 cit.; - in conclusione, il ricorso va rigettato; - nulla sulle spese essendo rimasta intimata la società contribuente;
Per questi motivi la Corte: rigetta il ricorso; Così deciso in Roma il