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Ordinanza — n. 26366/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26366/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26366/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22167-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 4503 contro CASA DI CURA PRIVATA MALZONI VILLA DEI PLATANI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, MALZONI CARMINE, elettivamente domiciliati in AVELLINO, VIA VITTORIA COLONNA 18, presso lo studio dell'avvocato ACHILLE BENIGNI, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - 45/9/2o-13 avverso la sentenza n. [201222111 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 21/02/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott.

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art. 2697 cod. civ; Ordinanza — n. 26366/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che: con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 76 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 2697 cod. civ., con riferimento all'onere della prova, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce che erroneamente era stata considerata ammissibile la violazione del principio della competenza che costituisce un criterio di contabilizzazione imposto dall'art. 76 citato; inoltre si assume l'illegittirna considerazione da parte della CRT quali sopravvenienze passive dei crediti insussistenti verso l'USL 4 senza alcuna documentazione atta a dimostrarne la certezza, la determinabilità e l'inerenza; che le eccezioni di inammissibilità del motivo di ricorso non sono fondate.

Parole chiave

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contribuzione alle spese di cura spese per malattia prese in carico riesame della rendita AI fatturazione ospedaliera rivalutazione del reddito deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 2697 cod. civ
917 del 1986 e dell'art. 2697 cod. civ., con riferimento all'onere della prova, in relazione all'art.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22167-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 4503 contro CASA DI CURA PRIVATA MALZONI VILLA DEI PLATANI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, MALZONI CARMINE, elettivamente domiciliati in AVELLINO, VIA VITTORIA COLONNA 18, presso lo studio dell'avvocato ACHILLE BENIGNI, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - 45/9/2o-13 avverso la sentenza n. [201222111 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 21/02/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott.

GIULIO MAISANO; Rilevato che: con sentenza n. 45/9/13 pubblicata il 21 febbraio 2013 la Commissione tributaria regionale della Campania sezione distaccata di Salerno, per quanto rileva in questa sede, ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino n. 312/2/10 con la quale era stato accolto il ricorso della Casa di Cura Privata Malzoni Villa dei Platani s.p.a. avverso l'avviso di accertamento n. RE103T601291 emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate e con il quale era stato rettificato il reddito complessivo netto ai fini IRES per l'anno 2004 riducendo la perdita dichiarata da € 4.047.559 ad € 2.095.015 in considerazione di costi considerati non inerenti o non di competenza, e recuperata una maggiore imposta IRAP per € 139.115,00 ed IVA per € 81.217,00; che la Commissione tributaria regionale, per quanto qui interessa e con riferimento ai rilevi oggetto di contestazione, ha considerato che la quota associativa AIOP per l'importo di € 5.680,00, pur essendo deducibile per l'anno in cui è corrisposta, poteva comunque essere dedotta per l'anno 2004 anziché per l'anno successivo in cui era stata effettivamente versata, non essendo derivato alcun danno erariale da tale diversa imputazione; che il rimborso spese e consulenze legali e notarili sono state correttamente imputate per l'anno in cui sono stati definiti i procedimenti giudiziari a cui si riferivano; che la quota di ammortamento per attrezzature specifiche era stato correttamente applicato il coefficiente di ammortamento del 12,5% come previsto dalle tabelle allegate a d.m. 31 dicembre 1988; che l'insussistenza di crediti verso la U.S.L. 40 era conseguente ad una disposizione della Regione Campania relativa ad una generale transazione per la definizione dei crediti nei confronti delle A.S.L. competenti fino al 31 dicembre 2003; che anche le sopravvenienze per ricoveri relativi a vari anni, e che secondo l'Ufficio dovevano essere riportati in contabilità come perdita su crediti e, come tale, indeducibili ai fini IRAP, potevano essere considerate sopravvenienze passive, e quindi deducibili ai fini IRAP; che l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico articolato motivo; che la Casa di Cura Privata Malzoni Villa dei Platani s.p.a. eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del motivo di ricorso di cui chiede comunque il rigetto deducendone l'infondatezza, e presenta successiva memoria.

Considerato che: con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 76 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 2697 cod. civ., con riferimento all'onere della prova, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce che erroneamente era stata considerata ammissibile la violazione del principio della competenza che costituisce un criterio di contabilizzazione imposto dall'art. 76 citato; inoltre si assume l'illegittirna considerazione da parte della CRT quali sopravvenienze passive dei crediti insussistenti verso l'USL 4 senza alcuna documentazione atta a dimostrarne la certezza, la determinabilità e l'inerenza; che le eccezioni di inammissibilità del motivo di ricorso non sono fondate.

Esattamente il motivo è stato proposto sotto il profilo dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. in quanto il principio della competenza è previsto dalla norma di cui all'art. 76 TUIR che la ricorrente ritiene violata, come pure il difetto di prova è stato correttamente riportato alla violazione dell'art. 2697 cod. civ. in materia; pure infondata è l'eccezione relativa alla asserita mancanza di indicazione della norma violata riguardo all'imputazione della perdita di crediti nei confronti della USL, in quanto il ricorso è inteso a lamentare, sul punto, la violazione del principio dell'onere della prova e non della corretta imputazione della perdita del credito; che, nel merito, il ricorso è fondato.

La violazione del principio della competenza sancito dall'art. 76 d.P.R. n. 917 del 1986 non trova giustificazione come invece ritenuto dalla CTR. In particolare la detrazione di costi in esercizi diversi da quello di competenza lascerebbe il contribuente libero di scegliere il periodo in cui registrare le passività. Le circostanze di fatto relative a tale imputazione in anni diversi da quello di competenza non sono contestate, tuttavia la C.T.R. ritiene illegittimo il recupero a tassazione per asserita inesistenza di un danno erariale. Posto che non è controversa l'avvenuta violazione della regola di imputazione temporale dei componenti positivi e negativi del reddito secondo il principio di competenza (con conseguente indeducibilità dei costi contabilizzati in un periodo diverso da quello di competenza), erra il giudice di appello nell'annullare il debito di imposta generato dalla illegittima deduzione di costi non di competenza.

E' ugualmente errata l'affermazione della natura meramente formale della violazione consistita nella imputazione ad un determinato periodo di imposta di costi ad esso estranei perché riferibili al precedente periodo, trattandosi al contrario di violazione direttamente incidente sulla determinazione del reddito di impresa, indebitamente ridotto attraverso la contabilizzazione di componenti negativi non riferibili all'anno di imposta in cui sono stati registrati; che conseguentemente sono irrilevanti altre circostanze di fatto quali la conoscenza dell'esito di controversie legali, con riferimento alle spese per consulenze giuridiche o notarili; che il medesimo motivo di ricorso è fondato anche con riferimento al difetto di prova riguardo alla dedotta sussistenza di sopravvenienze passive costituite da crediti insussistenti nei confronti della USL 4; la contribuente, infatti, non risulta avere provato né la concreta esistenza di tali sopravvenienza né la componente positiva del proprio reddito da contrapporre alla componente negativa dedotta; la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania sezione distaccata di Salerno che terrà conto di quanto sopra e provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania sezione distacc