Cassation court dismisses tax authority appeal, allowing Equitalia's claim that tax notices were validly served despite missing originals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed Equitalia Sud S.p.A.'s appeal against a Regional Tax Commission decision that annulled tax notices due to alleged lack of proof. The lower court incorrectly invalidated the notices because Equitalia failed to produce original notification records, despite having submitted certified photocopies. The Court ruled that the tax authority must evaluate the probative value of these copies rather than automatically rejecting them, thereby overturning the annulment and remanding the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2719 c.c.; Art. 115 cod. proc. civ.: In tax collection proceedings, when the collection agent produces certified photocopies of notification records and the debtor contests their conformity without denying receipt, the judge cannot simply reject the copies' probative value but must assess specific alleged discrepancies alongside presumptive evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA C.C. 07.07.2021 sul ricorso proposto da: EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Santo n.52 presso lo studio dell'Avv.Antonio Baccari che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso. - ricorrente - contro G & G TRADE s.r.I., in liquidazione. -intimata- e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE. -intimata- per la cassazione della sentenza n.4436/48/14 della Commissione 1-(PC4(0 tributaria regionale della Campania, depositata il 113_naarzor2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2021 dal relatore Cons.Roberta Crucitti. Rilevato che: Equitalia Sud S.p.A. ricorre, su tre motivi, nei confronti della G & G Trade s.r.I., che non ha svolto attività difensiva, e dell'Agenzia delle entrate, che ha depositato atto al fine della eventuale partecipazione alla pubblica udienza, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, accogliendo l'appello della Società e in riforma della sentenza di primo grado, aveva annullato quattro cartelle, oggetto del giudizio, per difetto di prova in ordine alla regolarità delle notificazioni.
In particolare, il Giudice di appello, rilevato che competeva all'Amministrazione finanziaria, per il tramite di Equitalia Sud S.p.a., provare la regolarità delle notifiche e che quest'onere non era stato assolto, riteneva che l'inesistenza della notificazione rendesse nulle tutte le cartelle oggetto di causa. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ. Considerato che: con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt.19 e 21 del d.lgs. n.546 del 1992, in relazione all'art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ.
La ricorrente premette, in fatto, che la Commissione tributaria di prima istanza aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, perché la contribuente, che pure aveva eccepito difetti di notifica delle cartelle (che, comunque, aveva ricevuto o conosciuto), non aveva indicato la data in cui ne era venuta a conoscenza. Aggiunge che, solo nel giudizio di appello, la Società aveva dedotto di avere conosciuto delle cartelle impugnate in occasione della notificazione di una istanza di fallimento della quale non aveva indicato data, producendo solo il decreto del 2 dicembre 2011, con cui il Tribunale fallimentare aveva rigettato il detto ricorso.
Ciò premesso in fatto, rileva l'errore commesso dalla C.T.R. la quale, non solo aveva invertito l'onere della prova in ordine alla tempestività del ricorso addossandolo ad essa Concessionaria, ma aveva riformato la decisione di primo grado (di inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo), malgrado la rituale notificazione di tutte le cartelle fatte oggetto di impugnazione. 2.Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt.2719 e 2697 cod.civ. e dell'art.115 cod.proc.civ. laddove la C.T.R. aveva ritenuto inesistente la notificazione delle cartelle, perché in atti erano state prodotte delle fotocopie e non erano stati esibiti gli originali, malgrado nessuna delle parti avesse effettuato il disconoscimento. 3.Con il terzo motivo -rubricato: violazione o falsa applicazione degli artt.2697 cod.civ. e dell'art.26 del d.P.R. n.692 del 1973- la ricorrente deduce l'errore commesso dalla C.T.R. nell'avere ritenuto che l'Amministrazione non avesse adempiuto l'onere di dimostrare la regolarità delle notifiche, malgrado in atti fosse stata depositata documentazione (estratto di ruolo e relate di notifica) dalla quale si evinceva che le cartelle erano state tutte ritualmente notificate alla Società. 4.Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro connessione, sono fondate.
Come emerge dagli atti, la Commissione di prima istanza ebbe a dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo perché la ricorrente, che pure aveva dedotto di avere avuto conoscenza delle cartelle impugnate a seguito di istanza di fallimento presentata ai suoi danni, non aveva, ai fini della valutazione di tempestività del ricorso, indicato esattamente la data nella quale ne aveva avuto conoscenza, limitandosi a produrre il decreto del Tribunale che l'istanza di fallimento aveva rigettato. Il percorso logico giuridico seguito dal primo Giudice è stato ignorato dal Giudice di appello, il quale si è limitato, dalla mancata esibizione in giudizio degli originali delle relate di notificazione, prodotte in atti in fotocopia, a farne conseguire l'inesistenza della notificazione e, quindi, la nullità delle cartelle impugnate.
Tale motivazione si discosta dai principi reiteratamente affermati da questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. n.23902 del 11/10/2017; Cass. n.23426 del 26/10/2020) secondo cui «in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso».
Nel caso in esame, peraltro, la contribuente non aveva neppure disconosciuto le fotocopie, ma si era limitata, per la prima volta solo in grado di appello, a contestare alcune irregolarità delle notificazioni, meramente formali. Ne consegue l'evidente errore in cui è incorsa la C.T.R. nel dedurre dalla mera mancata esibizione degli originali l'inesistenza delle notificazioni e a farne, ulteriormente, conseguire la nullità delle cartelle, rigettando, peraltro, solo implicitamente, l'eccezione ulteriormente ribadita dall'Agente per la riscossione di inammissibilità del ricorso introduttivo.
5. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e regolera' le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania-Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2