Italian tax appeal dismissed as inadmissible due to failure to challenge a definitive, unimpugned ground of the lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the appellant failed to challenge a specific, definitive ground upon which the lower court relied. Although the appellant argued the company no longer existed, the lower court based its decision on two independent reasons, one of which was the finality of a prior administrative notice that the appellant did not contest. The court ruled that since this unchallenged reason was legally sufficient to justify the judgment, the appellant lost the right to complain about the other grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, no. 4 and Art. 360-bis of the Code of Civil Procedure; where a judgment rests on multiple independent grounds, failure to impugne a definitive, unchallenged ground renders complaints regarding other grounds inadmissible due to lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2060/2015 R.G. proposto da DI COSIMO MARCO, DI COSIMO LAURA, DI COSIMO VITTORIO, elettivamente domiciliati in Roma, viale Pasteur n.77, presso lo studio dell'Avv. Gianluigi Lallini, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso introduttivo - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro p tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Rom Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente - Avverso la sentenza n. 6510/2013 delb Commissione tributaria assizOzinA-U2 +0._ centrale - sezione di Roma, depositata ill novembré)2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2021 dal Consigliere Raffaele Rossi. Rilevato che:
1. L'Agenzia delle Entrate (filo tempore denominata Ufficio delle Imposte dirette) di Roma procedeva, ai sensi dell'art. 120 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, al recupero a tassazione della imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare sui redditi non corrisposte dalla società "Dì Cosimo Alberto e F.11i s.r.l." nelle annualità 1972 e 1973. A seguito di iscrizione a ruolo per definitività degli accertamenti, Di Cosimo Alberto adiva gli organi della giustizia tributaria avverso l'avviso di mora notificatogli nel novembre 1984. Il ricorso del contribuente, rigettato dalla Commissione tributaria di primo grado ed accolto dalla Commissione tributaria di secondo grado, è stato disatteso, in conseguenza di gravame interposto dall'A.F., dalla Commissione tributaria centrale - sezione di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata. Ricorrono per cassazione uno actu Marco, Laura e Vittorio Di Cosimo, figli di Alberto Di Cosimo, deceduto lite pendente, affidandosi ad unico motivo; resiste, con controricorso, l'Agenzia delle Entrate. Considerato che:
4. Con l'unico motivo parte ricorrente denuncia: violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.) per manifesta carenza di legittimazione passiva di Alberto Di Cosimo; nullità della sentenza e/o del procedimento (in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.) per inesistenza del soggetto giuridico destinatario della pronuncia; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ..
5. Preliminarmente, la descritta tecnica espositiva non preclude il vaglio delle doglianze sollevate. r.g. n. 206 015 2 Cons. est. le Rossi Come chiarito da questa Corte nella composizione più tipica di organo di nomofilachia, «la circostanza che l'unico motivo di ricorso sia articolato in più profili, ciascuno dei quali avrebbe ben potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non è certo, di per sé sola, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione. Per rendere ammissibile il ricorso è sufficiente che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati» (Cass., Sez.
U., 06/05/2015, n. 9100; conf. Cass. 17/03/2017, n. 7009; Cass. 11/04/2018, n. 8915). Nel caso in esame, la censura sviluppata appare chiaramente individuabile: essa sviluppa, riconducendola sotto le differenti ragioni dell'impugnazione di legittimità, la questione della inesistenza del soggetto destinatario dell'accertamento fiscale, ovvero la società "Alberto Di Cosimo e fratelli s.r.l.", che sii assume invece essere stata erroneamente ritenuta dalla Commissione tributaria centrale sulla scorta di una non corretta lettura dei documenti acquisiti al processo, nonché della conseguente carenza di legittimazione passiva di Alberto Di Cosimo, promotore in proprio dell'impugnativa giurisdizionale.
6. Il motivo è, tuttavia, per altra ragione inammissibile. Il rigetto della domanda del contribuente nella sentenza qui impugnata si fonda su una duplice ratio decidendí, avendo il giudice di prossimità argomentato il proprio convincimento: - sulla non estraneità, nel periodo d'imposta controverso, di Alberto Di Cosimo alla società "Di Cosimo Alberto e F.11i s.r.l."; - sulla definitività (per rigetto di impugnativa giurisdizionale) dell'avviso di accertamento prodromico all'avviso di mora contestato. Avverso questa seconda motivazione parte ricorrente non ha rivolto alcuna, neppur generica, censura.Rossi Ed è noto che qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (principio di diritto affermato ai sensi dell'art.360-bis cod. proc. civ. da Cass.03/11/2011, n. 22753, ribadito, ex plurimis, da Cass. 21/06/2017, n. 15350;
Cass. 29/05/2015, n. 11169; Cass. 29/03/2013, n. 7931; Cass. 28/01/2013, n. 1891; Cass. 23/01/2013, n. 1610).
7. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater„ del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il giorn