Ordinanza — n. 26352/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 22027/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Equitalia Sud Spa, già Equitalia Gerit Spa, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Francesco Franco, presso il quale è domiciliata in Roma via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro Gruppo F. Srl - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 816/04/15, depositata 1'11 febbraio 2015.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 325 c.p, art. 334 c.p; Ordinanza — n. 26352/2021 — snciv · Corte di Cassazione: L'unico motivo del ricorso principale denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 14 d.lgs. n. 472 del 1997 e 25 d.P.R. n. 602 del 1973 per aver la CTR, nonostante la regolare e tempestiva notifica della cartella all'obbligato principale HDS Srl, ritenuto necessario che l'atto dovesse essere notificato nel rispetto del termine ex art. 25 cit. anche nei confronti del coobbligato solidale ex art. 14, commi 1, 2 e 3, d.ligs. n. 472 del 1997, rispetto al quale la procedura di riscossione era stata avviata solo a seguito dell'intervenuto fallimento della prima.
Parole chiave
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a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 22027/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Equitalia Sud Spa, già Equitalia Gerit Spa, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Francesco Franco, presso il quale è domiciliata in Roma via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro Gruppo F. Srl - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 816/04/15, depositata 1'11 febbraio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. Lette le conclusioni depositate dal Sostituto Procuratore generale Stanislao De Matteis che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RILEVATO CHE Gruppo F. Sri impugnava la cartella di pagamento a lei notificata da Equitalia Sud Spa quale responsabile solidale della HDS Sri - ex Gruppo INA Sri - per effetto dell'intervenuta cessione di ramo d'azienda avvenuta in data 28 dicembre 2005, con assunzione degli obblighi fiscali anteriormente insorti.
Nei confronti dell'obbligato principale, invero, l'atto era stato emesso a seguito di liquidazione automatizzata ex artt. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972 e 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, ma, a seguito della dichiarazione di fallimento della HDS Srl in data 26 maggio 2011, era stata avviata la procedura nei confronti del coobbligato nei limiti del valore della cessione del ramo d'azienda, già rettificato dall'Ufficio, con avviso del 10 gennaio 2008, in C 1,864.399,00 per l'avviamento e in C 224.193,00 per le attrezzature. Gruppo F. Srl deduceva illegittimità della cartella per la tardività dell'iscrizione a ruolo; decadenza per esser la notifica al coobbligato avvenuta oltre i termini ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973; difetto di motivazione ed erronea indicazione dell'importo in misura superiore a quello di C 250.000,00 fissato nell'atto di cessione.
La Commissione tributaria provinciale di Roma riteneva fondato quest'ultimo rilievo ed annullava la cartella. Sull'appello dell'Agenzia delle entrate, la CTR confermava la decisione della CTP anche se con diversa motivazione poiché riteneva tardiva la notifica al coobbligato in quanto avvenuta oltre il termine ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, dovendosi ritenere irrilevante che all'obbligato principale l'atto fosse stato tempestivamente notificato. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo. Equitalia Sud Spa deposita controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale adesivo, con un motivo, al ricorso dell'Ufficio.
La contribuente è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE1. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale adesivo proposto da Equitailia Sud Spa perché notificato oltre i termini ex art. 325 c.p.c. e, precisamente, con notifica avviata in data 16 ottobre 2015 a fronte di sentenza pubblicata in data 11 febbraio 2015, e, dunque, anche tenendo conto della sospensione feriale per il 2015 (dal 10 al 31 agosto), oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Occorre ricordare, infatti, che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, «le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c.» (Cass. n. 20040 del 07/10/2015;
Sez. U n. 23903 del 29/10/2020).
2. L'unico motivo del ricorso principale denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 14 d.lgs. n. 472 del 1997 e 25 d.P.R. n. 602 del 1973 per aver la CTR, nonostante la regolare e tempestiva notifica della cartella all'obbligato principale HDS Srl, ritenuto necessario che l'atto dovesse essere notificato nel rispetto del termine ex art. 25 cit. anche nei confronti del coobbligato solidale ex art. 14, commi 1, 2 e 3, d.ligs. n. 472 del 1997, rispetto al quale la procedura di riscossione era stata avviata solo a seguito dell'intervenuto fallimento della prima.
3. Il motivo è fondato. 3.1. Come già affermato da questa Corte «alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile - in mancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, l'avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benché inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo, determina pur sempre l'effetto conservativo d'impedire la decadenza per l'Amministrazione dal diritto all'accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo Io spirare del termine all'uopo stabilito» (Cass. n. 13248 del 25/05/2017).
Tale principio di diritto - come precisato da Cass. n. 2545 del 21/02/2018 con riguardo ad una fattispecie sovrapponibile a quella in giudizio - pur riferito ad un atto impositivo, è riferibile anche alla diversa ipotesi, quale quella in esame, del termine decadenziale previsto per l'emissione della cartella esattoriale dall'art. 25, d.P.R. 602/1973, sussistendone l'eadem ratio legis et juris, e ciò, tanto più, a fronte della chiara espressione disgiuntiva "o" della legge (art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973: «... notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede Nel caso di specie, del resto, è pacifico, e incontroverso per lo stesso giudice d'appello, che il termine decadenziale è stato rispettato nei confronti dell'obbligato principale (HDS Srl, cedente l'azienda cui le obbligazioni fiscali de quibus, essendone cessionaria la Gruppo F.
Sri), sicché va data continuità al principio secondo il quale è giuridicamente irrilevante l'avvenuta notifica della cartella esattoriale impugnata alla ricorrente, quale coobbligata d'imposta, successivamente al termine decadenziaile ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973. 3.2. Neppure rileva che il termine in questione sia di decadenza e non di prescrizione, in quanto «in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l'art. 1310, comma 1, c. c., sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie» (v.
Cass. n. 2545 del 01/02/2018; in precedenza, v. anche Cass. n. 27005 del 21/12/2007 e n. Cass. n. 1463 del 27/01/2016 con riguardo alla fattispecie della dichiarazione congiunta dei redditi dei coniugi, dove si è affermata l'equiparabilità dell'atto della riscossione a quello impositivo rispetto al termine decadenziale; v. anche, in materia di riscossione doganale, Cass. n. 22748 del 12/09/2019).
4. In accoglimento del ricorso, inammissibile il ricorso incidentale adesivo, la sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione. Dichiara inammissibile ill ricorso incidentale adesivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d..P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Deciso in Roma, nell'adunanz