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Ordinanza — n. 26350/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal for lack of motivation regarding assessable value determination criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26350/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a municipal tax assessment, ruling that the lower court correctly upheld the municipality's decision. The taxpayer argued the assessment lacked proper motivation and arbitrary valuation of buildable land areas, claiming the commercial value should have been used instead of cadastral rents. The court found the appeal insufficient because the taxpayer failed to prove the municipal regulation was illegal or that the applied values did not match their specific property characteristics.

Regesto Legislator

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Art. 5 D.Lgs. n. 504/1992; Art. 7 Statuto del contribuente: The taxpayer bears the burden of proving the illegality of the municipal regulation or the inapplicability of its values to their specific property, and an appeal lacking such specific allegations is inadmissible.

Parole chiave

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municipal property tax assessable value determination lack of motivation burden of proof commercial value municipal regulation tax appeal admissibility aggiudicazione di appalto comunale

Disposizioni normative citate

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Art. 5 D.Lgs. n. 504/1992
Così rispettando il dettato dell'art. 5 d.lgs. n. 504/1992 che fornisce i criteri per l'individuazione della base imponibile.
Art. 7 Statuto del contribuente
Nel caso di specie, gli atti menzionati nel provvedimento impugnato - regolamenti comunali e delibere di giunta -, essendo atti soggetti a pubblicità legale, si sottraevano all'obbligo di allegazione ex art. 7 L.
Art. 59 comma 1 lett. g) D.lgs. 446/1997
Tuttavia, il Comune di Pomezia ha chiarito di aver proceduto ai sensi dell'art. 59 1 comma lett.
Art. 13 comma 1 quater DPR. 115/2002
115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
art. 10 D.Lgs. n. 504/92
I giudici di appello ritenevano altresì legittimo il provvedimento impositivo impugnato, in quanto, a fronte dell'omessa presentazione della dichiarazione ex art. 10 D.Lgs.
art. 5 d.lgs. n. 504/1992
Così rispettando il dettato dell'art. 5 d.lgs. n. 504/1992 che fornisce i criteri per l'individuazione della base imponibile.

Giurisprudenza citata

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Cass. 2010/14385
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36459-2018 proposto da: DUE BI IMMOBILIARE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MINCIO 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE TAVERNA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNA STEFANINI; - ricorrente - contro COMUNE DI POMEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, N.28, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende;- controricorrente - avverso la sentenza n. 2902/2018 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 07/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott.

RAFFAELE MARTORELLI; N. 36459/18 R.G. RILEVATO CHE. La SOCIETA' DUE BI Immobiliare s.p.a. impugnava l'avviso di accertamento ICI 2009 per un importo complessivo di euro 36.088,00, per imposta, sanzioni e interessi, contestando la carenza nell'atto dell'indicazione del provvedimento deliberativo dell'ente impositore per l'adozione dei criteri di fissazione dei valori imponibili e del regolamento per l'applicazione dell'imposta ICI, nonché l'arbitrarietà nella fissazione del valore dell'area fabbricabile, dovendosi avere riguardo, ai fini ICI, al valore venale, ossia al valore commerciale che era possibile inferire dalle negoziazioni di mercato, anziché dai parametri oggettivi, come le rendite catastali degli immobili da assoggettare a tassazione.

Si costituiva il Comune di Pomezia che resisteva al proposto ricorso. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza dell'8/3/2016, n. 13035/32/16, accoglieva il ricorso, annullando l'atto impugnato, essendo l'avviso di accertamento de quo "privo della necessaria motivazione relativa alla determinazione del valore venale dei beni per i quali era stato richiesto il pagamento dell'ICI". Più specificamente, i giudici di primo grado evidenziavano che l'atto impugnato non si sarebbe attenuto, nella determinazione del valore del bene, ai principi di cui all'all'art 5 del d.lgs. n. 504/92, non allegando idonea documentazione, compresa la deliberazione della locale Giunta comunale n. 316 del 28/12/07, pur menzionata nell'atto, con ciò violando altresì il disposto dell'alt. 7 dello Statuto del contribuente.

Proponeva appello il Comune di Pornezia deducendo violazione e falsa applicazione dell'art.5 comma 5 D.Igs. n. 504/1992. Il quale veniva accolto dalla CTR di Roma. Secondo i giudici regionali doveva ritenersi rispettato il dettato normativo tutte le volte in cui il contribuente fosse stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare in maniera efficace "an" e "quantum" della stessa. Relativamente alle aree fabbricabili, la motivazione dell'avviso di accertamento doveva pertanto essere integrata da riferimenti legali fissati dall'art. 5 D.Lgs. n. ) 504/92, ossia " zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche".

I giudici di appello ritenevano altresì legittimo il provvedimento impositivo impugnato, in quanto, a fronte dell'omessa presentazione della dichiarazione ex art. 10 D.Lgs. n. 504/92 da parte della società contribuente, proprietaria nel territorio del Comune di Pomezia di aree edificabili - in quanto destinate dal vigente strumento urbanistico ad "attrezzature di servizio di tipo balneare", "espansione residenziale estensiva" e "parco pubblico" -, esso, nel richiamare le delibere dell'Ente Locale, in particolare quello relativo alla indicazione dei criteri di determinazione della base imponibile ICI delle aree fabbricabili, soddisfaceva il requisito di idoneità della motivazione ad esso sottostante.

Precisava, ancora, che erano esclusi dall'obbligo dell'allegazione, gli atti irrilevanti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione. Nel caso di specie, gli atti menzionati nel provvedimento impugnato - regolamenti comunali e delibere di giunta -, essendo atti soggetti a pubblicità legale, si sottraevano all'obbligo di allegazione ex art. 7 L. 212/2000.

Proponeva ricorso la società DUE B IMMOBILIARE s.p.a. che svolgeva due motivi. Il Comune di Pomezia si costituiva con controricorso. Il ricorrente depositava memoria illustrativa insistendo nelle conclusioni assunte. CONSIDERATO CHE: 1.Con la prima censura si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 504/1992 nonché dell'art. 7 della legge n. 212/2000 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). Rilevava la ricorrente che la controversia era scaturita da un avviso di accertamento in materia ICI, che richiamava , quanto a motivazione, gli estremi di due delibere della giunta comunale del Comune di Pomezia.

Delibere solamente, appunto, richiamate, ma non allegate all'atto impugnato, che erroneamente i giudici del secondo grado, investiti delle relative censure, avevano ritenuto irrilevanti. Tuttavia, si rilevava, l'avviso di accertamento, in materia ICI, doveva essere motivato in modo da consentire al contribuente l'immediata conoscenza della pretesa, mentre, nel caso di specie, la motivazione, non permetteva in alcun modo di comprendere le ragioni poste dall'Ufficio a base del proprio operato. In altri termini, il contribuente doveva poter conoscere il "perché" della sua soggezione al provvedimento impositivo, potendo verificare personalmente e secondo medie conoscenze la sussistenza dei presupposti della sua legittimazione passiva all'adempimento tributario.

Inoltre, si afferma che costituisce principio consolidato affermato dalla giurisprudenza, quello, secondo il quale, ai fini della motivazione dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione aveva l'obbligo di allegare gli atti ivi richiamati tutte le volte in cui il contenuto di tali atti, avesse finalità "integrative" e non meramente "narrative" della sottostante pretesa erariale. Sostiene la ricorrente che la suddetta delibera aveva richiamato la relazione di stima realizzata in base al valore medio di mercato non per individuare i valori dei singoli terreni di proprietà della contribuente, ma per determinare i valori medi dell'intera zona denominata F (edilizia speciale), quando, invece, come ammesso dallo stesso Comune in sede di controdeduzioni di primo grado, i terreni di proprietà della ricorrente erano inseriti in zona M2 (attrezzature di servizio di tipo balneare), G2 (espansione RESIDENZIALE ESTENSI VA) e N (PARCO PUBBLICO)".

Il che doveva, necessariamente, condurre all'applicazione di diversi valori al mq., in funzione delle diverse zone omogenee di PRG. Tale circostanza, dunque, confermava - una volta ancora - la necessità della allegazione di tutti gli atti richiamati dall'avviso di accertamento per permettere al contribuente la piena contezza della contestazione. 3) 2. Con ulteriore motivo, evidenziava, altresì, con riferimento al denunziato vizio di motivazione, che, né l'Ufficio (prima), né i giudici del secondo grado (poi) avevano adeguatamente valutato, né "spiegato", le ragioni dell'applicazione tout court del valore di C 42,00/mq. per terreni gravati da vincolo quando, diversamente, il valore complessivo non poteva essere pari a quello di un terreno assolutamente edificabile.

In sostanza, anziché limitarsi ad affermare l'insussistenza dell'onere di allegazione della delibera comunale, la CTR avrebbe dovuto spiegare, perché l'esistenza di un vincolo non dovesse incidere sulla quantificazione dell'area medesima, incidendo sulla valutazione del relativo valore venale e, dunque, sulla determinazione della base imponibile. Circostanza che avrebbe meritato ben altra considerazione sotto il profilo motivazionale dell'atto impugnato. 2.11 primo motivo non è fondato. Con riferimento al primo motivo, relativo alla mancata allegazione della delibera comunale la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, "In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall'art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto.

Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti, per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione." (Cass. n. 13015/2012). Detta pronuncia ha, nello specifico, escluso che rientrasse tra gli atti esterni da allegare ad un avviso di accertamento in materia di ICI, la delibera della Giunta determinativa dei valori degli immobili ai fini ICI in base ai valori venali di mercato delle aree edificabili.

Nello stesso senso, si è precisato che, "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa„ che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva." (Cass. in. 26431/2017).

Peraltro, è stato altresì chiarito che il tema dell'allegazione deve necessariamente essere correlato "agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili." (Cass. n. 30052/2018).

3. La seconda censura è inammissibile per difetto di autosufficienza. Infatti, dalla sentenza della CTR si rileva che l'avviso è stato impugnato per difetto di motivazione (omessa allegazione della delibera) e "arbitrarietà" della quantificazione del valore dell'area fabbricabile. Tuttavia, il Comune di Pomezia ha chiarito di aver proceduto ai sensi dell'art. 59 1 comma lett.

g) del D.lgs. 446 1997 e di aver, quindi, emesso un regolamento con cui risultava normativamente possibile "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso", descrivendo gli elementi caratterizzanti dell'area, l'indice di edificabilità, la destinazione dell'area secondo PRG.

Così rispettando il dettato dell'art. 5 d.lgs. n. 504/1992 che fornisce i criteri per l'individuazione della base imponibile. " Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche." La sentenza impugnata non fa alcun riferimento a vincoli gravanti sui fondi né il contribuente ha trascritto le deduzioni del ricorso originario.

E ciò appare di rilievo in quanto doveva essere proprio il contribuente a dimostrare o che il regolamento era illegittimo (ma ciò non risulta eccepito) ovvero che i valori applicati sulla base di questo regolamento non potevano trovare applicazione in relazione all'area di sua proprietà, unitamente alle ragioni della difformità dalle zone di riferimento. Quanto alla delibera comunale, che aveva richiamato la relazione di stima realizzata in base al valore medio di mercato per determinare i valori medi dell'intera zona denominata F (edilizia speciale), le allegazioni indicate dalla contribuente (secondo cui i terreni di proprietà della ricorrente erano inseriti in zona M2 (attrezzature di servizio di tipo balneare), G2 (espansione RESIDENZIALE ESTENSI VA) e N (PARCO PUBBLICO)"), va precisato che tali allegazioni non emergono dall'originario ricorso.

Con la conseguenza che difetta l'autosufficienza del ricorso stesso, in quanto era onere del contribuente provare che le risultanze del regolamento non erano idonee a dimostrare il valore imponibile. ( v. Cass. 2010/14385). Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza. P.Q. M. La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.000„00, oltre Euro 200,00 per rimborsi rimborso forfettario ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nell'adunanz