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Ordinanza — n. 26349/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax authority summons validity and documentary evidence admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26349/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the appellant's challenge to the lower tribunal's decision to summon the municipality and its evaluation of documentary evidence. The appellant argued that the municipality's notification of tax assessments was legally flawed and that photocopies of documents lacked probative value. The court held that the lower judge correctly verified the correspondence between notices and delivery receipts, and that formal objections to photocopies require specific declarations detailing discrepancies rather than general assertions.

Regesto Legislator

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Art. 2719 c.c.; The court must examine documentary evidence comprehensively, and objections to photocopies require specific declarations identifying the contested document and its differences from the original, as generic assertions are insufficient.

Parole chiave

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documentary evidence photocopy admissibility tax summons validity probative value lower court review notifica delle Intese obblighi di notifica prova dell'avvenuta notifica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2719 c.c.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002
115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
art. 378 c.p
La ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c.
art. 106 c.p
14 del D.Igs n.546/1992 e dell'art. 106 c.p.c.
art. 2719 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 16557/2019
Cass. n. 16557/2019; n.n.
Cass. n. 27633/2018
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5039-2018 proposto da: ALFA OMEGA IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERTO BREGLIA 54, presso lo studio dell'avvocato VALERIO COLAPAOLI, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO RONCA; - ricorrente - contro SOGET SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO n.101, presso lo studio dell'avvocato DI FEBO> CARLOTTA, rappresentata e difesa dall'avvocato CRISTIANO BASILE; COMUNE DI MONESILVANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO n.20, presso lo studio dell'avvocato SQUICQUERO MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINA DE MARTIIS; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 628/2017 della COMM.TRIB.REG.ABRUZZO SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il 30/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott.

RAFFAELE MARTORELLI; RILEVATO CHE: La società ALFA Omega Immobiliare srl proponeva impugnazione avverso la sentenza della C.T.P di Pescara n. 246 del 22.4.2015, con la quale era stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso l'avviso di intimazione ICI, per le annualità 2004 e 2005. In particolare, l'appellante deduceva un l'illegittimità dell'ordinanza n. 702/01/14 con la quale i Giudici della CTP avevano disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Montesilvano. Ciò era avvenuto a seguito di rinvio dalla erk di L'Aquila la quale, con sentenza n. 352 del 2012, aveva rimesso la causa alla CTP per procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di IN'tontesilvano, così come richiesto dalla Soget Spa.

La contribuente si doleva del fatto che la crp avesse disposto la chiamata in causa del Comune di Montesilvano, onerando la parte ricorrente (in luogo della Soget Spa che ne aveva fatto richiesta); deduceva l'illegittimità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il Comune di Montesilvano avesse assolto ltonere probatorio producendo due avvisi di accertamento per ICI 2004 e 2005 e gli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative ai due atti impositivi, ancorchè non sussistesse alcun collegamento tra le due raccomandate e gli avvisi di accertamento ICI, che il Comune sosteneva di aver notificato.

Dopo l'acquisizione di altra documentazione la CTR, con sentenza n. 628/6/17, rigettava l'appello. Secondo la OR dell'Abruzzo, i primi giudici avevano correttamente disposto a carico della società, anche in considerazione della mancata presenza in udienza della Soget, l'onere di integrare il contraddittorio nei confronti del Comune di Montesilvano atteso che la stessa ne aveva tutto l'interesse poiché, in caso contrario, il processo si sarebbe estinto con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, che„, come sopra evidenziato, aveva rigettato il ricorso proposto dalla ALFA Omega Immobiliare srl.

Il Comune di Montesilvano produceva nuovamente in sede di appello sia con l'atto di costituzione in giudizio in data 22.1.2016 che in sede di integrazione la documentazione già versata in atti. Da tale documentazione ed in particolare dall'avviso di accertamento n. 14003549 del 1.12.2008 - relativo ad ICI anno di imposta 2004 - e dalla cartolina di ritorno della relativa raccomandata si desumeva che tale atto era stato notificato alt destinatario Alfa Omega srl in c. da Colle Moro n. 24 di Città S. Angelo il 28.1.2009 al pari dell'avviso di accertamento n. 15003288 del 1.12.2008 - relativo ad ICI anno di imposta 2005- dalla cui cartolina di ritorno era desumibile che l'atto era stato notificato alla società destinataria Alfa Omega srl in c.da, Colle Moro n. 24 di Città S. Angelo il 28.1.2009.

Affermava, quindi, che i due avvisi di accertamento erano stati notificati presso la sede della società in data 28.1.2009. La soc. Alfa Omega Immobiliare srl. proponeva ricorso per cassazione avverso la prefata decisione Si costituivano il Comune di Montesilvano e la Soget spa con controricorso. La Soget spa depositava note di trattazione scritta. La ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c. CONSIDERATO CHE: 1.Con la prima censura, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del D.Igs n.546/1992 e dell'art. 106 c.p.c. in relazione all'art.360, comma 1 n.3) e 5), c.p.c. .

Violazione degli artt.112, 113 e 115 c.p.c. in relazione all'art.360, comma 1, n.3) c.p.c.; per avere il decidente affermato la legittimità dell'ordine di integrazione del contraddittorio a carico della contribuente anche in ragione dell'assenza della Soget s.p.a. all'udienza del 17.12.2014, precisando che essa ne aveva comunque tutto l'interesse e che, in caso contrario, il processo si sarebbe estinto con il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, che rigettava il ricorso. Sostiene la ricorrente che, contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata, trattandosi di litisconsorzio facoltativo, il Giudice di prime cure al quale la causa era stata rimessa dal grado superiore, doveva attenersi al contenuto della sentenza di rimessione, disponendo l'integrazione del contradditorio a carico del concessionario che ne aveva fatto iniziale richiesta (a prescindere dalla sua assenza all'udienza di trattazione del 17.12.2014), ovvero ancor più correttamente, stante la sua assenza, ritenere rinunciata la richiesta preliminare e procedere oltre col processo, decidendolo allo stato degli atti.

Del tutto abnorme ed illegittima quindi doveva considerarsi la pronuncia resa dalla CTP con l'ordinanza n.702/2014 per l'integrazione del contradditorio a carico dell'odierna ricorrente, che a quel punito è stata costretta ad assolvere l'onere a suo carico proprio per non far estinguere il processo, in quanto parte ricorrente, senza tuttavia sanare il vizio procedurale.

2. Il motivo non è fondato. L'esigenza di integrazione del contradditorio, nasce, processualmente dalla sentenza della CTR n. 352/2012, con cui la stessa aveva rimesso la causa alla CTP per procedere a detta integrazione nei confronti del Comune di Montesilvano, così come invocato dalla Soget Spa, la quale aveva eccepito l'omessa notifica degli avvisi di accertamento da parte del Comune. Sul punto, questa Corte (Cass. n. 17898/2018) ha precisato che le pronunce emesse in materia di integrità del contraddittorio hanno, in ogni caso, contenuto e natura meramente ordinatori, giammai decisori, e, conseguentemente, non possono costituire sentenza non definitiva suscettibile di separata impugnazione o riserva di appello e, in difetto, di passaggio in giudicato.

Detta ordinanza di integrazione del contraddittorio, peraltro revocabile, non risulta essere stata impugnata, con richiesta di revoca, né innanzi alla CTP, né innanzi alla CTR. Soltanto in appello, a seguito del deposito di nuova documentazione da parte del Comune, la ricorrente ha lamentato che l'ordine di integrazione non doveva gravare sulla società Alfa Omega srl. Ora, a parte che l'impugnazione di detta ordinanza, per quanto sopra precisato, deve considerarsi inammissibile, l'ordine di integrare il contraddittorio a carico della contribuente non ha affatto alterato il suo diritto di difesa, atteso che se l'ordine fosse stato dato alla Soget, questa avrebbe potuto integrare per non rispondere delle conseguenze.

Il primo motivo, pertanto, deve ritenersi inammissibile e detta inammissibilità (Cass. n. 22256/2017) risulta rilevabile d'ufficio anche in cassazione, attenendo ai presupposti dell'impugnazione.

2. Con la seconda censura si lamenta la violazione e falsa applicazione delllart.58 del Dig.s n.546/1992 - Violazione degli artt.112, e 115 c.p.c. in relazione, con ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c., in relazione all'art.360, comma 1 n.3) e 5) c.p.c., dolendosi del fatto che, nella sentenza impugnata, il giudicante avesse ritenuto che il Comune di Montesilvano avesse dimostrato la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento (mediante la produzione di n.2 cartoline di ricevimento intestate alla destinataria, da questa sottoscritte per ricezione nel 2009, e allegazione in giudizio, di copie di detti avvisi di accertamento), senza tener conto delle eccezioni sul punto sollevate dalla ricorrente sulla rilevanza probatoria delle riproduzioni meccanografiche e senza considerare le risultanze istruttorie e documentali. 3.11 motivo è infondato.

Il ricorrente si duole, nella sostanza, della valutazione che il giudice del gravame ha fatto della prova assunta nel corso del giudizio. Sul punto, occorre rilevare che il giudice di merito ha esaminato compiutamente la documentazione prodotta, dando contezza della correttezza delle notifiche degli avvisi di accertamento (esaminando le copie degli avvisi, delle raccomandate e delle relative ricevute di ritorno); verificando la corretta notifica al destinatario di entrambi gli avvisi (anni 2004 e 2005) avvenuta in data 28.1.2009 ed, altresì, la corrispondenza tra le cartoline e gli avvisi stessi.

Concludendo, poi, che "tali atti, ben identificati, erano stati consegnati al destinatario, come attestato dalla firma per esteso del ricevente e dalla firma dell'incaricato alla distribuzione". Da ciò si desume che, contrariamente a quanto prospettato, non solo le copie vanno considerate a tutti gli effetti quali documenti suscettibili di attestare il loro contenuto -salvo specifiche e motivate contestazioni-, ma che la loro sequenza ha consentito al giudice di merito, di formulare precise conclusioni in ordine alla loro valenza di prova. In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.

Cass. n. 16557/2019; n.n. 27633/2018). Anche con riferimento alla firma del funzionario, compiuta appare la ricostruzione svolta in sede di merito. Sul punto si rileva che, a parte quanto evidenziato, in ordine alla successione nel tempo di due funzionari (si è chiarito con l'integrazione documentale non contestata, che all'epoca il responsabile era il Dott. Pagliaroli), non è dubbia la circostanza che gli avvisi in esame provenissero dall'ente competente - il Comune di Montesilvano-, né sul punto sono state sollevate censure che potessero porre in dubbio il rilevo di detta circostanza.

Anche il secondo motivo va, pertanto, respinto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per spese per ciascuna delle parti resistenti ed accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale della quinta sezione della Corte di cassa