Cassation court dismisses appeal against Equitalia for late filing but allows it against the bankrupt company for late notice of tax bill.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the main appeal against Equitalia Nord inadmissible due to late filing exceeding the six-month deadline, while allowing the appeal against the bankrupt company SI.TE.00. The bankrupt company argued that the tax bill was not timely served to the solidary obligee, whereas the tax authority contended that service to the primary debtor prevented the statute of limitations from running against the solidary obligee. The court rejected the authority's argument, ruling that timely service to one solidary obligee does not bar the limitation period for the other, thus overturning the lower court's decision regarding the bankrupt company.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 25, D.P.R. n. 602/1973; Art. 1310 c.c.: Timely notification of a tax assessment bill to one of the solidary obligors does not prevent the limitation period from running against the other solidary obligor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 986/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente, intimato in via incidentale - contro Fallimento della SI.TE.00 - Sistemi Tecnologici Costruttivi s.p.a., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Tuccitto, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Valeria Campisi, sito in Roma, piazza Adriana, 15 - controricorrente, ricorrente in via incidentale - Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Marino Ferro, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Udine, piazza Duomo, 12 - controricorrente, intimato in via incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, n. 5414/14, depositata il Likies -4/P143 fnapj,:.,-..-“ho 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'il maggio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. 39j 44 dist. di Salerno, depositata illeLotaggio 2014, di reiezione dell'appello dalla medesima proposte, nonché dell'appello incidentale della Equitalia Nord s.p.a., avverso la sentenza grado che aveva annullato la cartella di pagamento notificata alla SI.TE.00 - Sistemi Tecnologici Costruttivi s.p.a. in liquidazione; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che la cartella era stata notifica alla contribuente quale responsabile solidale, ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, delle obbligazioni relative ad un ramo di azienda della BMA s.a.s. di Antonio Bellone, dalla stessa acquistato; - il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha ritenuto che la cartella fosse stata tardivamente notificata alla società; - il ricorso è affidato ad un unico motivo di ricorso; - resiste con controricorso il Fallimento della SI.TE.00 - Sistemi Tecnologici Costruttivi s.p.a., nelle more sopravvenuto, il quale propone ricorso incidentale condizionato; - resiste, altresì, la Equitalia Nord s.p.a. con autonomo controricorso; - in relazione al ricorso incidentale proposto dal Fallimento della SI.TE.00 - Sistemi Tecnologici Costruttivi s.p.a., né l'Agenzia delle Entrate, né la Equitalia Nord s.p.a. spiegano difesa; - sia l'Agenzia delle Entrate, sia il Fallimento della SI.TE.00 - Sistemi Tecnologici Costruttivi s.p.a. depositano memorie ai sensi dell'art. 380- bis.1 c.p.c.;CONSIDERATO CHE: - va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso principale notificato alla Equitalia Nord s.p.a., in quanto notificato - il 3 aprile 2015 - tardivamente rispetto al termine lungo semestrale di cui all'art.327 c.p.c., decorrente dal 3 giugno 2014 (data di pubblicazione della sentenza di appello); - va, invece, disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dalla contribuente in ragione dell'asserito difetto di autosufficienza, atteso che l'impugnazione presenta una chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa, in relazione agli elementi necessari a cogliere il significato e la portata della censura rivolta alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo; - ciò posto, con l'unico motivo del ricorso principale l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, d.lgs. n. 472 del 1997, 25, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 1310 e 2946 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la cartella fosse stata notificata alla società contribuente, coobbligata solidale, tardivamente rispetto al termine decadenziale previsto dal predetto art. 25; - il motivo è fondato; - la sentenza di appello afferma che la cartella di pagamento è stata tempestivamente notificata nei confronti dell'obbligato principale, ma non anche nei confronti della odierna c:ontroricorrente, coobbligata solidale in quanto acquirente del ramo di azienda; - tale ultima notifica è stata ritenuta tardiva dalla Commissione regionale, in relazione alla mancata osservanza del termine decadenziale previsto dall'art. 25, d.P.R. n. 602 del 1973; - così argomentando, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto per cui la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all'art. 25, d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l'art. 1310, primo comma, c.c., sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie (così, Cass., ord., 1° febbraio 2018, n. 2545;Cass., ord., 25 giugno 2017, n. 13248;
Cass. 27 gennaio 2016, n. 1463); - pertanto, la notifica della cartella di pagamento nei confronti del debitore principale, laddove tempestiva, è idonea ad evitare la decadenza in oggetto anche nei confronti del condebitore solidale; - il ricorso incidentale condizionato proposto dalla società contribuente è inammissibile per carenza di interesse, in difetto del presupposto della soccombenza, e le domande o eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice di appello potranno essere oggetto di riesame in sede di giudizio di rinvio (cfr., sul tema, CaSS. 5 gennaio 2017, n. 134;
Cass. 22 maggio 2010, n. 12728); - la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, in diversa composizione, la quale provvederà, oltre al regolamento delle spese, anche all'esame dei motivi di ricorso disattesi o ritenuti assorbiti; - sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell'art. 13, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, se dovuto
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale nei confronti della Fallimento della SI.TE.00 - Sistemi Tecnologici Costruttivi s.p.a., e lo dichiara inammissibile nei confronti della Equitalia Nord s.p.a.; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, dell d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'il maggio 2021. Il P