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Ordinanza — n. 26227/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as litigation extinguished by parties' agreement to settle pending tax disputes under Article 6 of D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26227/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the litigation extinguished because the appellant had formally requested the definition of pending tax disputes under Article 6 of D.L. 119/2018. The tax authority agreed to this request, leading the Court to terminate the proceedings without a substantive ruling on the merits. Consequently, the cassation appeal was dismissed as the subject matter of the dispute no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 119/2018; Art. 1, comma 17, L. 228/2012: When parties agree to settle pending tax disputes under the simplified definition procedure, the litigation is extinguished, rendering any subsequent cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax dispute settlement simplified definition procedure litigation extinction cassation appeal dismissal pending tax disputes liquidazione aziendale a fini fiscali imposta sulle società società d'esercizio

Disposizioni normative citate

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Art. 6 of D.L. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018
Art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 14567-2018 proposto da: Pierino, Simone, Danilo e Gabriele Scaccaglia, elettivamente domiciliati in Roma, via Cassiodoro 9, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michele Calandruccio e Mario Nuzzo; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3040/17 della CTR dell'Emilia-Romagna, depositata il 6 novembre 2017; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 07/07/2021 dal relatore DARIO CAVALLARI; letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'ITES snc di Scaccaglia Pierino ed i soci hanno impugnato un avviso di accertamento avente ad oggetto la rideterminazione del reddito d'impresa della società in questione. La CTP di Parma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 683/7/2016, ha respinto il ricorso. L'ITES snc di Scaccaglia Pierino ed i soci hanno proposto appello che la CTR dell'Emilia-Romagna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3040/2017, ha rigettato. I soci dell'ormai cessata ITES snc di Scaccaglia Pierino hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L'Agenzia' delle Entrate si è difesa con controricbrso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti hanno dichiarato, con memoria datata 3 giugno 2019, di avere presentato domande di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018. La stessa Agenzia delle Entrate, con memoria datata 14 aprile 2020, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere per tale ragione. Pertanto, deve essere l'estinzione del giudizio. Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo, per la parte ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, stante la natura della decisione.

P.Q.M.

La Corte, - dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5^ Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 7 luglio 2021. Il res'dente DEPO