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Ordinanza — n. 26222/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal by heirs and debt settlement under tax facilitation law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26222/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The heirs of the appellant filed a formal withdrawal of the cassation appeal, requesting the court declare the proceedings extinguished. Although the original appellant had previously benefited from a tax debt settlement scheme, the heirs' explicit renunciation triggered the statutory extinction of the case. Consequently, the court declared the judgment extinguished and ceased the subject matter of the dispute without ordering costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 6 d.l. n. 193/2016: When heirs or successors of a debtor withdraw a cassation appeal, the proceedings are extinguished by operation of law, and the subject matter ceases if the debt has been fully settled.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal tax debt settlement extinction of proceedings heirs renunciation cessation of subject matter imposta sui profitti derivanti da partecipazioni società immobiliare imputazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
Art. 6 d.l. n. 193/2016
n.193/2016, pagando l'importo dovuto a titolo di definizione agevolata;«in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.I n.
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 682/2015 R.G. proposto da Ciro Flammia, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Jannarelli, elettivamente domiciliato in Roma alla via Flaminia n.171 presso l'avv. Giovanni Bertoni; -ricorrente - CONTRO Agenzia delle entrate, in persona del direttore pt., rappresentata, ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza, dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -resistente - avverso la sentenza n.1401/26/14 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, pronunciata in data 14 aprile 2014, depositata in data 18 giugno 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro. RILEVATO CHE: Oro Flammia ricorre con due motivi avverso l'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n.1401/26/14 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, pronunciata in data 14 aprile 2014, depositata in data 18 giugno 2014 e non notificata, che ha accolto l'appello dell'ufficio, in controversia concernente l'impugnativa della cartella di pagamento relativa al maggior reddito di partecipazione, accertato ai fini Irpef, nei confronti del contribuente in qualità di socio della "Immobiliare Oliveto" s.r.l. ; la suddetta cartella era stata emessa a seguito della sentenza definitiva n.57/27/2009 della C.t.r. della Puglia, sezione staccata di Foggia, con cui i giudici di appello, in accoglimento del ricorso dell'ufficio, avevano demandato a quest'ultimo la determinazione del quantum dovuto, in considerazione dell'effettiva percentuale di partecipazione alla società (il 33,285% in luogo del 16,66%), nonché della riduzione del reddito societario da 660.040.000 a 581.380.000 di vecchie lire; con la sentenza impugnata la C.t.r. ha ritenuto preliminarmente l'ammissibilità dell'appello dell'amministrazione finanziaria per sufficiente specificità dei motivi, successivamente evidenziando che il giudizio tributario si annovera tra quelli di "impugnazione - merito" e che, nel caso di specie, le somme iscritte a ruolo per imposte e sanzioni non andavano oltre i limiti stabiliti dal giudice in sentenza; a seguito del ricorso, l'Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 7 luglio 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; in data 30 giugno 2021, gli eredi del ricorrente hanno depositato memoria telematica, notificata a controparte, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinunzia al ricorso;

CONSIDERATO CHE: preliminarmente deve darsi atto che gli eredi del ricorrente hanno depositato atto di rinunzia al ricorso, notificato all'Agenzia delle entrate, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio; gli eredi Flammia deducono che il ricorrente, loro dante causa, Ciro Flammia, successivamente alla proposizione del ricorso in cassazione, aveva aderito alla rottamazione delle cartelle oggetto del contenzioso, ex art.6 d.l. n.193/2016, pagando l'importo dovuto a titolo di definizione agevolata;«in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.I n. 193 del 2016, conv. con modif. in I. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato» (Cass.

Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018); pertanto, nel caso di specie, stante la rinunzia degli eredi del ricorrente, notificata a controparte, che non ha eccepito alcunché, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; nulla deve disporsi in ordine alle spese, in quanto l'Agenzia delle entrate, solo irregolarmente costituita ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza, non ha svolto attività difensiva;

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere . Così deciso in