Cassation court partially allows tax exemption for religious chapels but rejects it for residential areas in schools and nursing homes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially accepted the Congregation of Small Apostles of the Redemption's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of their tax exemption claim. While the court upheld the lower courts' finding that religious housing within the school and nursing home was instrumental to the commercial educational and care activities, it ruled differently regarding the chapels. The court determined that the chapels, being dedicated strictly to divine worship, are not merely instrumental to the commercial services and thus qualify for the tax exemption under Article 7 of D.Lgs 504/1992.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 del d.lgs 504/1992; The tax exemption for religious activities applies to chapels dedicated to worship but not to residential areas where the presence of religious personnel is instrumental to the commercial operation of schools or nursing homes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.N. 12264/2018 proposto da: CONGREGAZIONE PICCOLE APOSTOLE DELLA REDENZIONE, con sede legale in Visciano (NA) elettivamente domiciliate in Roma via Ugo Ojetti 41 presso lo studio del dott. Angelo Rocco Nichilò rappresentate e difese dagli avv.ti. Agnese Gualtieri e Oronzo Caputo del foro di Napoli - ricorrente- contro SOGERT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere, via Pezzella P.co Valentino 70 presso lo studio dell'avv. Francesco Petrella che la rappresenta e difende i ckoaìt - t n4 o PNA Ce5 5 o eA, n ce ((e. ìrk. c(e (( Cov•re Ca2(Le - controricorrente- hoK ekj ce,,n-rro Cot-tubJe o n.f tc:k AIJO avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE(3+ -5 della CAMPANIA~tata il 9/2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21.06.2021 dal Consigliere Relatore RITA RUSSO.
RILEVATO CHE La Congregazione delle piccole apostole ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2010 notificatole dalla concessionaria per la riscossione del Comune di Visciano invocando l'esenzione prevista dall'art. 7 del d.lgs 504/19922 deducendo che parte degli immobili è destinata ad abitazione della comunità religiosa e adibita all'esercizio del culto e cura delle anime; che altra porzione è destinata a scuola paritaria per l'infanzia e a somministrazione di alimenti e bevande; che una ulteriore porzione è destinata a casa di riposo per anziani e somministrazione di bevande e alimenti.
Il ricorso della Congregazione è stato respinto in primo grado. La Congregazione ha proposto appello che la CTR ha respinto, confermando la sentenza impugnata e rilevando: che l'attività esercitata negli immobili destinati a servizio di assistenza anziani e a scuola paritaria dell'infanzia non risulta essere svolta a titolo gratuito o dietro versamento di un importo simbolico non essendo decisivo che il risultato economico non superi il pareggio o che gli utili siano investiti nella medesima attività; che la presenza degli alloggi delle religiose nelle strutture di cui si discute è strumentale allo svolgimento in loco della prioritaria attività RG 12264/2018 2 didattiche di assistenza anziani; che analoghe considerazioni valgono per la presenza di piccole cappelle l'una di 400 m quadri e l'altra di 250 m quadri. 5 e IN-Cr A Avverso la predett4ra Congregazione ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a un motivo.
Si è costituita con controricorso la società di riscossione. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 21 giugno 2021. RITENUTO CHE 1. Con il primo e unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all'art. 7 del d.lgs 504/ 1992 nella formulazione data dall'articolo 39 del DL n. 223 del 2006. La ricorrente deduce che l'art. 7 del d.lgs 504/1992 è stato modificato nel senso che l'esenzione si applica anche agli immobili in cui siano esercitate le attività previste dalla lett.
i) del comma primo dell'ad 7, a condizione che non abbiano natura esclusivamente commerciale. Pertanto ha errato la CTR a ritenere legittimo l'avviso nella parte in cui sottopone a imposta le abitazioni delle religiose e le cappelle estranee alla logica commerciale e rispondenti ai fini istituzionali dell'ente religioso. Deduce di avere documentato che la Congregazione svolge attività senza fine di lucro e che le suore non abitano nella scuola né nel ricovero anziani, come dimostrano i documenti da loro allegati. Il motivo è fondato soltanto in parte Questa Corte ha già affermato che "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dalla stessa prevista dall'art. 7, comma 1, lett. í), del d.lgs. n. 504 del 1992 (nel testo originario, vigente "ratione temporis"), con riguardo all'esercizio di attività di RG 12264/2018 3 religione o di culto, non spetta ove la presenza "in loco" degli alloggi dei religiosi sia strumentale allo svolgimento, in via principale, di un'attività didattica avente natura oggettivamente commerciale" (Cass. 10754/2017).
Lo stesso principio può essere applicato al caso in cui l'attività imprenditoriale si svolga in ambito sanitario, non essendo sufficiente per beneficiare della esenzione di cui all'art 7 comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 la natura non commerciale dell'ente se manca il requisito oggettivo di una attività esercitata con modalità non commerciali, ed è irrilevante che - in ipotesi- gli utili siano destinati al perseguimento di fini sociali, che non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività (Cass. n. 24500/2009). La natura dell'attività che si svolge negli immobili cui accedono gli alloggi delle religiose condiziona quindi la possibilità di fruire della esenzione in parola, in quanto l'art 7 cit., è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa unisonale solo ove abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, dovendo intendersi tale, secondo il diritto dell'Unione (decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012), l'attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass. 4066/2019;
Cass. 6795/2020). Il giudice d'appello si è correttamente attenuto a questi principi, dopo aver rilevato, con un giudizio di fatto non censurabile in questa sede, che la presenza di alloggi delle religiose nelle strutture di cui si discute appare strumentale allo svolgimento il loco delle attività didattiche e di assistenza anziani. Dato il rapporto di strumentalità, non è rilevante che le suore abitino all'interno della scuola e della residenza per anziani ovvero in una diversa porzione dello stesso immobile. RG 12264/2018 4 Ha però errato il giudice di merito a ritenere che gli stessi principi possano applicarsi alle cappelle.
Secondo il canone 1226 del codice di diritto canonico " Con il nome di cappella privata si intende il luogo destinato, su licenza dell'Ordinario del luogo, al culto divino in favore di una o più persone fisiche". In questi luoghi, con licenza dell'Ordinario, possono essere celebrate le funzioni religiose. Si tratta quindi di un luogo di culto che, seppure principalmente destinato ai soggetti che fruiscono delle strutture sanitarie e scolastiche, non può considerarsi strumentale allo svolgimento dell'attività commerciale, e cioè finalizzato al servizio didattico o assistenziale che può rendersi anche a prescindere dalle funzioni religiose, quanto piuttosto a rendere agevole l'esercizio del culto per chi risiede (o trascorre larga parte della giornata) in quelle strutture, nonché alle stesse religiose che conducono questa attività.
Pertanto i locali ove insistono le cappelle, strettamente intesi con esclusione di qualsivoglia locale annesso ma non consacrato all'esercizio del culto, beneficiano della esenzione di cui all'art. 7 del d.lgs 504/1992. Ne consegue l'accoglimento parziale del ricorso, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può decidersi nel merito, accogliendo per quanto di ragione l'originario ricorso della Congregazione e riconoscendo per gli immobili di cui all'avviso di accertamento impugnato l'esenzione prevista dall'art 7 del d.lgs 504/1992, limitatamente a quelle aree degli immobili ove insistono le cappelle.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso, le spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità si compensano interamente tra le parti. RG 12264/2018 5
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l'originario ricorso della contribuente nei limiti esposti in parte motiva. Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità Roma, camera di