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Ordinanza — n. 26216/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring mootness due to tax lien cancellation and rejects cost claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26216/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute moot because the tax lien at issue had been cancelled by a lower court. Although the taxpayer requested costs and damages under Article 96 of the Code of Civil Procedure, the Court ruled that the matter was no longer viable. Consequently, the appeal was dismissed without a specific ruling on the cost claim due to the virtual acquiescence of the parties.

Regesto Legislator

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Art. 384, 385 c.p.c.; When the subject matter of a litigation is declared moot at the cassation stage, the Court declares the dispute extinguished and regulates the costs of the entire proceedings based on the principle of virtual acquiescence.

Parole chiave

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cessazione materia contendere soccombenza virtuale omessa pronuncia notifica cartelle esattoriali risarcimento danno contributo unificato mootness tax lien opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 96 c.p.c.
Art. 384 c.p.c.
Art. 385 c.p.c.
Art. 2716 c.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 1335 c.c.
vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione" (Cass., Sez.
Art. 2719 c.c.
Inoltre, si rileva che "In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art.
Art. 215 c.p.c.
2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n.
Art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione" (Cass., Sez.
Art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione" (Cass., Sez.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, n. 14267 dell'8 giugno 2017
(Cass., Sez. 3, n. 14267 dell'8 giugno 2017).
Cass., Sez. 5, n. 33563 del 28 dicembre 2018
1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione" (Cass., Sez. 5, n. 33563 del 28 dicembre 2018).
Cass., Sez. 5, n. 14950 dell'8 giugno 2018
non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni" (Cass., Sez. 5, n. 14950 dell'8 giugno 2018).
Cass., Sez. 6-3, n. 11028 del 9 maggio 2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26933/2018 R.G. proposto da Maria Teresa Farcomeni, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Piero Mancusi e Antonella Persico, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Francia 178; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate Riscossione; - costituita tardivamente al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione - nonché c o vírv,e Agenzia delle Entrate; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 909/7/18, depositata il 14 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2021 dal relatore Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Maria Teresa Farcomeni ha impugnato presso la CTP di Roma un preavviso di iscrizione ipotecaria e le relative cartelle. La CTP di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 27008/2015, ha accolto in parte il suo ricorso. La contribuente ha proposto appello. Equitalia Servizi riscossione si è costituita e ha presentato appello incidentale. La CTR di Napoli, con sentenza n. 909/2018, ha accolto l'appello incidentale e respinto quello principale.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Agenzia delle Entrate riscossione si è costituita al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Preliminarmente si rileva che la ricorrente ha comunicato che, in seguito a provvedimento del Tribunale di Roma, l'iscrizione ipotecaria oggetto del contendere è stata cancellata. Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.Deve, comunque, essere esaminato il ricorso, atteso che la contribuente ha insistito per la condanna della controparte a rifondere le spese di lite ed al risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.c. Infatti, nel caso la cessazione della materia del contendere sia dichiarata in sede di legittimità, la Corte decide sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e, stante la natura e gli effetti di quella declaratoria (estinzione del processo e caducazione delle sentenze rese nei gradi di merito), provvede direttamente al regolamento delle spese dell'intero processo, in forza del combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c. (Cass., Sez. 3, n. 14267 dell'8 giugno 2017).

2) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2716 c.c., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. e 22 d.lgs. n. 546 del 1992 per omessa pronuncia ed omessa motivazione sulle eccezioni di nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali. In particolare, la contribuente ha dedotto che la motivazione della sentenza impugnata era apparente ed in contrasto con la giurisprudenza in tema di prova della notifica delle cartelle di pagamento e di deposito degli originali delle stesse. La doglianza è inammissibile per difetto di specificità.

Infatti, la CTR ha espressamente affermato che era stata fornita prova della corretta notifica delle cartelle oggetto di causa e ha ritenuto che queste potessero essere notificate a mezzo del servizio postale e che la relativa documentazione potesse essere presentata in fotocopia. La ricorrente ha soprattutto ammesso che controparte aveva depositato delle fotocopie di avvisi di ricevimento di atti notificati e, a fronte della statuizione di regolarità della notifica emessa dal giudice di appello, Maria Teresa Farcomeni avrebbe dovuto riportare il contenuto esatto dei detti avvisi nell'atto di impugnazione per consentirne al Collegio l'esame, senza limitarsi semplicemente a rilevare, in maniera generica, che questi non si riferivano alle cartelle contestate.

Peraltro, si sottolinea che non vi era a carico della P.A. alcun obbligo di depositare tali cartelle, poiché "Nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica" (Cass., Sez. 6-5, n. 25292 dell'Il ottobre 2018).

In particolare, si osserva che "In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione •e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione" (Cass., Sez. 5, n. 33563 del 28 dicembre 2018).

Inoltre, si rileva che "In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni" (Cass., Sez. 5, n. 14950 dell'8 giugno 2018).

Nella specie, la stessa contribuente ha ammesso l'avvenuto deposito dell'estratto del ruolo il quale, per costante giurisprudenza, è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la N persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, sicché esso costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale (Cass., Sez. 6- 3, n. 11028 del 9 maggio 2018).

3) Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione degli articoli 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 112 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. poiché la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi di appello successivi a quello esaminato e di motivare al riguardo. La contestazione è infondata, poiché la CTR ha affrontato tali motivi, anche se in maniera omnicomprensiva, giustificandone il rigetto perché le relative eccezioni erano tardive, in quanto avrebbero dovuto essere sollevate in sede di ricorso contro le cartelle che, invece, non erano state impugnate tempestivamente.

4) Ne consegue che va dichiarata cessata la materia del contendere. Quanto alle spese di lite, in ragione della soccombenza virtuale della ricorrente, nessuna statuizione deve essere assunta sul punto nella presente sede, attesa la condotta processuale delle controparti. A questa pronuncia consegue il rigetto della richiesta di condanna ex articolo 96 c.p.c. Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo, per parte ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, considerata la natura della decisione.

P.Q.M.

La Corte, - dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5^ Sezion