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Ordinanza — n. 26215/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax authority regarding incomplete mortgage registration notice proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26215/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the tax authority's appeal against a regional tax commission decision that declared mortgage registrations null. The authority argued that the tax notice was presumed delivered due to a receipt stamp, but the court found the applicant failed to prove the full document was received. Consequently, the court ruled that partial submission of the notice does not satisfy the burden of proof required to establish knowledge of the act.

Regesto Legislator

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Art. 1335 c.c.; Art. 26, 77 DPR n. 602/1973: The presumption of knowledge of a notified act under Art. 1335 c.c. requires proof of the act's existence; partial submission of the document fails to establish this presumption.

Parole chiave

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presumption of knowledge tax collection procedure mortgage registration notice burden of proof partial document submission administrative appeal notified act validity iscrizione di un'ipoteca legale

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 1335 c.c.
In particolare, deve rammentarsi che la presunzione di conoscenza dell'atto notificato di cui all'art. 1335 c.c. per essere operativa presuppone la dimostrazione dell'esistenza di detto atto, che, nel caso in esame, non è stata fornita.
Art. 26 DPR n. 602/1973
Art. 77 DPR n. 602/1973
Art. 91 c.p.c.
Art. 1, comma 17, legge n. 228/2012
Parte ricorrente, però, non risulta abbia specificamente contestato nella presente sede tale seconda rado, essendosi limitata a sostenere che doveva presumersi la conoscenza del contenuto del documento da parte del contribuente ex art. 1335 c.c.
Art. 13 DPR n. 115/2002
Parte ricorrente, però, non risulta abbia specificamente contestato nella presente sede tale seconda rado, essendosi limitata a sostenere che doveva presumersi la conoscenza del contenuto del documento da parte del contribuente ex art. 1335 c.c.
articolo 112 c.p
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 112 c.p.c.
art. 1335 c.c
Parte ricorrente, però, non risulta abbia specificamente contestato nella presente sede tale seconda rado, essendosi limitata a sostenere che doveva presumersi la conoscenza del contenuto del documento da parte del contribuente ex art. 1335 c.c.
articolo 91 c.p
Le spese di lite seguono la soccombenza ex articolo 91 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18052/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Fronticelli Baldelli, elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi 60; - ricorrente - contro Vincenzo Lipori, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Pisani, elettivamente domiciliato in Roma, via Catone 15 4 . reesso (o SIA' o 4'ìuseree ttartucck ,elto-i - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d'ella Campania, n. 10296/11/17, depositata il 6 dicembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2021 dal relatore Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Vincenzo Lipori ha impugnato presso la CTP Napoli due iscrizioni ipotecarie concernenti due immobili di sua proprietà. La CTP Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6066/14/16, ha dichiarato la nullità delle iscrizioni impugnate. Equitalia Servizi Riscossione spa ha proposto appello che la CTR Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 10296/11/17, ha respinto. Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il contribuente si è difeso con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 112 c.p.c. in quanto la CTR avrebbe errato nel respingere l'appello nonostante il contribuente si fosse doluto solo della mancata comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria senza, invece, contestare la pretesa tributaria. La doglianza è infondata, atteso che la CTR ha respinto l'appello in ragione della mancata prova della comunicazione preventiva delle due iscrizioni di ipoteca oggetto di causa, ovvero accogliendo una delle difese di Vincenzo Lipori.

2) Con il secondo motivo parte ricorrente si duole della violazione degli articoli 1335, 2699 e 2700 c.c. in combinato disposto con gli articoli 26 e 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 perché la CTR non avrebbe considerato che, assieme alla prima pagina della comunicazione preventiva di ipoteca, era stata depositata copia del relativo avviso di ricevimento. Inoltre, afferma Agenzia delle Entrate Riscossione che, una volta giunto all'indirizzo del destinatario, l'atto esattoriale deve considerarsi a lui presuntivamente consegnato, in ragione della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., dovendo essere il contribuente a provare o che il plico ricevuto era vuoto o che conteneva un atto diverso da quello che si assumeva spedito.

In particolare, parte ricorrente deduce che l'avviso di ricevimento recava la stampigliatura del numero del documento inserito nel plico raccomandato, il riferimento postale del quale risultava sulla prima pagina della comunicazione preventiva corrispondente all'atto oggetto del contendere. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, si rileva che parte ricorrente non ha colto la rado della decisione, poiché la CTR non ha messo in dubbio che l'atto denominato "comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria" fosse stato regolarmente notificato al contribuente e che, quindi, fosse noto al contribuente, ma ha affermato che detto atto non poteva essere considerato la "comunicazione preventiva" delle ipoteche in questione, atteso che ne era stata prodotta in copia solo la prima pagina e che tramite questa non poteva verificarsi la corrispondenza della menzionata comunicazione "con le due iscrizioni ipotecarie oggetto dell'impugnativa da parte del contribuente".

Inoltre, si osserva che la CTR ha fondato la sentenza anche su una seconda rado di merito. Infatti, il giudice di appello ha rigettato il gravame pure sul presupposto che, comunque, nel processo tributario vi è "l'onere di produrre i documenti nel loro integrale contenuto", in mancanza non potendosi configurare neppure un principio di prova. Parte ricorrente, però, non risulta abbia specificamente contestato nella presente sede tale seconda rado, essendosi limitata a sostenere che doveva presumersi la conoscenza del contenuto del documento da parte del contribuente ex art. 1335 c.c. Questa affermazione non esclude, però, la necessità che, in caso di contestazioni della controparte ed in assenza di riscontri che possano fare almeno presumere con chiarezza un collegamento fra il deposito parziale di un atto e la relata di notifica che lo riguarderebbe, l'interessato debba produrre il documento nella sua interezza, il che, nella specie, non è avvenuto.

In particolare, deve rammentarsi che la presunzione di conoscenza dell'atto notificato di cui all'art. 1335 c.c. per essere operativa presuppone la dimostrazione dell'esistenza di detto atto, che, nel caso in esame, non è stata fornita.

3) Il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza ex articolo 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo, per parte ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di parte controricorrente, che liquida in € 5.500,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5^ Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche