Italian Supreme Court dismisses tax appeal regarding notification validity and prescription periods for local taxes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Luigi D'Apuzzo's cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding tax collection notices. The court found the appellant's arguments regarding the validity of notifications and the application of prescription periods for local taxes to be unfounded. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 139, 149 c.p.c.; Art. 2948, 2953 c.c.: The court holds that failure to oppose a tax collection notice within the statutory deadline does not convert the short prescription period into the ordinary decennial one, and that the five-year prescription for local taxes remains applicable if the notice was properly served within that term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA • sul ricorso iscritto al n. 2556/2018 R.G. proposto da Luigi D'Apuzzo, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Cifuni, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate Ricossione ader, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; - controricorrente - nonché co - Agenzia delle Entrate; - C00"0 o e c(: Caste vvN vvx &,V^C. Ufet‘ca Ten Lrì - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5248/21/17, depositata il 9 giugno 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2021 dal relatore Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Luigi D'Apuzzo ha impugnato presso la CTP Campania la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata al padre Francesco Saverio D'Apuzzo in relazione ad alcuni crediti. La CTP Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2094/21/2016, ha in parte accolto l'opposizione. Equitalia sud ha proposto appello. Luigi D'Apuzzo si è costituito e ha proposto appello incidentale. L'Agenzia delle Entrate si è costituita.
La CTR Napoli, con sentenza n. 5248/21/17, ha accolto in parte l'appello principale e quello incidentale. Luigi D'Apuzzo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Agenzia delle Entrate Riscossione ader si è difesa con controricorso. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. Covnu c2( k. C21 Ste( Sta h a a vvec z, 5v to Az (22Q e Parte ricorrente ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente si rileva che non può essere accolta la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere avanzata da parte ricorrente nelle sue memorie conclusive, concernendo delle cartelle che non sono più oggetto del presente giudizio.
2) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 60, comma 1, lett. b-b bis, d.P.R. n. 600 del 1973 e 139 c.p.c. e la non corretta applicazione delle norme in tema di notifiche degli atti della riscossione relativamente alla c.d. lettera informativa perché la CTR avrebbe errato nel considerare validamente avvenuta la notifica di quattro cartelle di pagamento nonostante non fosse stata data prova dell'invio e della ricezione della c.d. lettera informativa. La doglianza è in parte inammissibile ed in parte infondata.
In primo luogo, si rileva che, come desumibile dalla sentenza impugnata, oggetto del contendere sono quattro cartelle, alcune delle quali sono state notificate ai sensi dell'articolo 139, comma 2, c.p.c., mentre altre ex articolo 149 c.p.c. Parte controricorrente ha precisato, poi, che tre cartelle sono state notificate direttamente dall'ufficiale della riscossione (risultando dagli atti l'invio della correlata raccomandata informativa) e che una è stata notificata con il servizio postale (il ricorrente, invece, ha inquadrato tutte le notifiche nello schema dell'articolo 139 c.p.c.).
Al riguardo, si osserva che la CTR ha dato atto espressamente della regolarità delle notifiche, precisando che dalla documentazione allegata emergeva "il relativo riscontro documentale". Il ricorrente ha contestato tale affermazione in maniera estremamente generica, così impedendo al Collegio di verificare la correttezza dell'operato della CTR. Il motivo è, quindi, da qualificare, per questo aspetto, come inammissibile. Luigi D'Apuzzo, peraltro, contesta anche un passaggio della decisione della CTR, riguardante esclusivamente la notifica a mezzo del servizio postale e non quella ex articolo 139 c.p.c., ove il giudice di appello ha affermato che alla notifica della cartella eseguita in base all'articolo 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992.
La censura è infondata. Infatti, deve ribadirsi l'indirizzo giurisprudenziale per il quale "In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguit direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della I. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione" (Cass., Sez. 5, n. 29642 del 14 novembre 2019); in particolare, in caso di notifica al portiere (come nella specie), essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass., Sez. 5, n. 8293 del 4 aprile 2018).
3) Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2948 e 2953 c.c. per erronea applicazione delle norme in tema di tributi in quanto la CTR avrebbe errato nell'affermare che a tutti i tributi oggetto delle cartelle ancora in contestazione si applicasse la prescrizione decennale oggetto del contendere, senza tenere in conto che, nella specie, operava la prescrizione quinquennale. La doglianza è infondata. In primo luogo, per tre delle cartelle è escluso, sulla base del contenuto del ricorso, confermato, sul punto, da parte controricorrente, che vengano in rilievo tributi locali.
Quanto, invece, alla cartella n. 07120140055944137, si rileva che, concernendo questa l'ICI, deve trovare applicazione l'orientamento per cui "La mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'articolo 2953 c.c." (Cass., Sez. 6-5, n. 11760 del 3 maggio 2019). Peraltro, si rileva che, nella specie, viene in rilievo, per l'anno 2007, l'ICI (per la quale la prescrizione del diritto è quinquennale:
Cass., Sez. 6-5, n. 13683 del 3 luglio 2020) e che la relativa cartella esattoriale è stata notificata (come riporta il ricorrente alle pagine 7- 8 del suo gravame) 1'8 luglio 2014 e non è stata opposta. Ne deriva che, poiché ogni contestazione in ordine all'eventuale decorso della prescrizione (quinquennale) prima della notifica di tale cartella avrebbe dovuto essere proposta impugnando quest'ultima (Cass., Sez. 5, n. 19010 del 16 luglio 2019), dall'8 luglio 2014 è iniziata la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione (non decennale, ma) ancora quinquennale che, caso in esame, non era spirato quando la P.A. ha notificato (il 5 febbraio 2015) l'atto opposto nella presente sede.
Ne consegue il rigetto del motivo.
4) Il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza ex articolo 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo, per parte ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di parte controricorrente, che liquida in C 2.050,00, oltre spese prenotate a debito. - ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5^